(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  n.  46S2
                        del 16 novembre 2023) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Viste le leggi regionali 27 gennaio 2015, n. 1 e 29  ottobre  2020,
n. 26; 
  Visto il regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  30-7699  del  13
novembre 2023; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 23
  novembre 2015, n. 7/R (Disposizioni attuative degli articoli 4 e  5
  della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti  per  la
  riqualificazione della spesa regionale),  relativi  all'affidamento
  in concessione, in locazione o in uso gratuito  dei  beni  immobili
  demaniali e patrimoniali regionali).». 
 
                               Art. 1 
 
                     Inserimento dell'art. 9-bis 
                nel regolamento regionale n. 7/R/2015 
 
  1. Dopo l'art. 9 del regolamento regionale  23  novembre  2015,  n.
7/R/2015 e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-bis (Concessioni di grandi derivazioni  d'acqua  a  scopo
idroelettrico. Disposizioni attuative dell'art.  17,  comma  3  della
legge regionale n. 26/2020 relativamente alle opere  bagnate).  -  1.
Nelle  procedure  per  l'assegnazione  delle  concessioni  di  grandi
derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico,  il  concorrente,   in
aggiunta al canone di cui all'art. 14-ter  della  legge  regionale  5
agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002),  e'  altresi'
tenuto, secondo quanto previsto dall'art. 17,  comma  3  della  legge
regionale  29  ottobre  2020,  n.  26  (Assegnazione   delle   grandi
derivazioni ad uso idroelettrico), a  offrire  in  sede  di  gara  un
canone annuo per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25,  comma  1
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,  passate  in  proprieta'
alla Regione. 
    2. Il canone annuo offerto per  l'utilizzo  delle  opere  di  cui
all'art. 25, comma 1  del  regio  decreto  n.  1775/1933  passate  in
proprieta' alla Regione non puo' essere inferiore a  una  percentuale
dell'uno per cento del canone quantificato ai sensi dell'art.  14-ter
della legge regionale n. 20/2002. 
    3. Il canone di cui ai commi 1 e 2 per l'utilizzo delle  suddette
opere e' annualmente quantificato  mediante  applicazione  al  canone
annuale di cui all'art. 14-ter  della  legge  regionale  n.  20/2002,
della percentuale di cui al comma 2, offerta dal concorrente in  sede
di gara. 
    4. Il canone per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25, comma
1 del regio decreto n. 1775/1933 passate in proprieta'  alla  Regione
non e' soggetto all'aggiornamento di cui all'art.  9  ed  e'  versato
contestualmente alla seconda rata del canone di concessione per l'uso
dell'acqua, con scadenza al 31 luglio di ciascuna annualita'.  A  tal
fine la struttura regionale competente provvede all'invio di apposita
richiesta di pagamento, contenente  gli  estremi  delle  utenze  e  i
relativi importi dovuti.».