(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46S2 del 16 novembre 2023) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Viste le leggi regionali 27 gennaio 2015, n. 1 e 29 ottobre 2020, n. 26; Visto il regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30-7699 del 13 novembre 2023; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R (Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali).». Art. 1 Inserimento dell'art. 9-bis nel regolamento regionale n. 7/R/2015 1. Dopo l'art. 9 del regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7/R/2015 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Disposizioni attuative dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 26/2020 relativamente alle opere bagnate). - 1. Nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, il concorrente, in aggiunta al canone di cui all'art. 14-ter della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), e' altresi' tenuto, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3 della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), a offrire in sede di gara un canone annuo per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passate in proprieta' alla Regione. 2. Il canone annuo offerto per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25, comma 1 del regio decreto n. 1775/1933 passate in proprieta' alla Regione non puo' essere inferiore a una percentuale dell'uno per cento del canone quantificato ai sensi dell'art. 14-ter della legge regionale n. 20/2002. 3. Il canone di cui ai commi 1 e 2 per l'utilizzo delle suddette opere e' annualmente quantificato mediante applicazione al canone annuale di cui all'art. 14-ter della legge regionale n. 20/2002, della percentuale di cui al comma 2, offerta dal concorrente in sede di gara. 4. Il canone per l'utilizzo delle opere di cui all'art. 25, comma 1 del regio decreto n. 1775/1933 passate in proprieta' alla Regione non e' soggetto all'aggiornamento di cui all'art. 9 ed e' versato contestualmente alla seconda rata del canone di concessione per l'uso dell'acqua, con scadenza al 31 luglio di ciascuna annualita'. A tal fine la struttura regionale competente provvede all'invio di apposita richiesta di pagamento, contenente gli estremi delle utenze e i relativi importi dovuti.».