L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'art. 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n.  31,  dopo
le  parole  "nonche' di sindaco o assessore di comune", sono aggiunte
le seguenti: "con popolazione superiore a 28.500 abitanti".
   2. L'art. 3, comma 5, della legge regionale 26 agosto 1992, n.  7,
e' abrogato.