(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della
  Regione Siciliana - Parte I - n. 22 del 17 maggio 2015) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. In attuazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  13  del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31,  la
presente legge disciplina nella Regione siciliana gli interventi e le
opere  esclusi  dall'autorizzazione  paesaggistica  o  sottoposti  al
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica. 
  2.  Nel  testo  e  negli  Allegati  «A»,  «B»,  «C»  e   «D»,   che
costituiscono  parte  integrante  della  presente  legge  e  le   cui
eventuali modifiche che si ritengono necessarie  sono  apportate  con
successivo provvedimento amministrativo: 
  a) «Codice» e' il Codice dei beni culturali e del paesaggio di  cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive  modifiche
ed integrazioni,  come  applicabile  nell'ordinamento  della  Regione
siciliana; 
  b)  «vincolo  paesaggistico»  e'  quello  imposto  ai  sensi  degli
articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle  previgenti  norme  ovvero
quello previsto dall'articolo 142 del Codice.