(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 22 del 17 maggio 2015) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, la presente legge disciplina nella Regione siciliana gli interventi e le opere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica. 2. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D», che costituiscono parte integrante della presente legge e le cui eventuali modifiche che si ritengono necessarie sono apportate con successivo provvedimento amministrativo: a) «Codice» e' il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, come applicabile nell'ordinamento della Regione siciliana; b) «vincolo paesaggistico» e' quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti norme ovvero quello previsto dall'articolo 142 del Codice.