(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 57 del 20 dicembre 2019 (n. 50) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Con la presente legge la Regione istituisce e disciplina il sistema regionale della formazione professionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, terzo e quarto comma, e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, al fine di rendere effettiva la crescita della professionalita' dei lavoratori, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane. La formazione professionale, strumento di politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, l'inclusione sociale, la produttivita' e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico. 2. La presente legge concorre ad assicurare lo sviluppo dell'identita' personale e sociale, nel rispetto della liberta' e della dignita' della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunita', in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere. 3. Per realizzare le finalita' di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e adeguatezza previsti dall'art. 118 della Costituzione anche mediante la collaborazione con soggetti privati, corpi intermedi ed enti locali. 4. Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali, rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori in un quadro di formazione permanente.