Art. 6-bis.
Misure   per   la  stabilizzazione  del  personale  assunto  a  tempo
determinato  dalle autorita' di bacino di rilievo nazionale, ai sensi
                  del decreto-legge n. 180 del 1998
((  1.  Le autorita' di bacino di rilievo nazionale che, alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, utilizzano personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di
prove  selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, possono
procedere  alla  trasformazione,  immediata  e  diretta, del predetto
rapporto   di   lavoro  a  tempo  determinato  in  rapporto  a  tempo
indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle
dotazioni   organiche,   nel   rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  36,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, modificando, se
necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Per l'argomento del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
          180, vedasi nei riferimenti normativi dell'art. 1.
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          dell'art.   36,  commi  1  e  3,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio      1993,      n.     29     (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a  norma  dell'articolo  2  della legge 23 ottobre 1992, n.
          421):
              "Art.   36   (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione  nelle  amministrazioni  pubbliche avviene con
          contratto individuale di lavoro:
                a) tramite  procedure selettive, conformi ai principi
          del  comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
          richiesta,  che  garantiscano  in misura adeguata l'accesso
          dall'esterno;
              2. (Omissis).
              3.   Le   procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
                a) adeguata  pubblicita'  della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino   economicita'   e  celerita'  di  espletamento,
          ricorrendo,   ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di  sistemi
          automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di
          preselezione;
                b) adozione  di  meccanismi  oggettivi e trasparenti,
          idonei  a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
          e  professionali  richiesti  in relazione alla posizione da
          ricoprire;
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori;
                d) decentramento delle procedure di reclutamento;
                e) composizione  delle commissioni esclusivamente con
          esperti  di  provata  competenza nelle materie di concorso,
          scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni, docenti ed
          estranei   alle   medesime,   che   non   siano  componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non   ricoprano   cariche   politiche   e   che  non  siano
          rappresentanti  sindacali  o designati dalle confederazioni
          ed    organizzazioni   sindacali   o   dalle   associazioni
          professionali.