Art. 7.
             Interventi in materia di protezione civile
  1.    I    contratti    a    tempo    determinato   degli   esperti
tecnico-amministrativi,  in  servizio  presso  il  Dipartimento della
protezione  civile  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia
di  protezione  civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300.  Al relativo onere, valutato in lire 6.000
milioni  in  ragione  d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  6,  comma  1,  del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
come  determinata  dalla  tabella  C della legge 23 dicembre 1999, n.
488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione
civile.
((  "1-bis.  L'Agenzia  di  protezione  civile, all'avvio del proprio
funzionamento  provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti che si
renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del
proprio  bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1,
previa  selezione  e  nel  rispetto  della  normativa  relativa  alla
programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.
  1-ter.  La  proroga  dei  contratti  a tempo determinato, di cui al
comma   1   del   presente   articolo,   si   applica   agli  esperti
tecnico-amministrativi  assunti  ai  sensi  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge  19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'articolo 14 del
decreto-legge  30 gennaio  1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30 marzo  1998,  n.  61,  e  ai  sensi  delle  seguenti
disposizioni  delle  ordinanze del Ministro dell'interno delegato per
il  coordinamento  della  protezione  civile:  articolo  12, comma 1,
dell'ordinanza  n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   n.   120   del  26 maggio  1998;  articolo  6,  comma  4,
dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   n.   241  del  15 ottobre  1998;  articolo  8,  comma  2,
dell'ordinanza   n.  2947  del  24 febbraio  1999,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del  2  marzo 1999; articolo 7, comma 2,
dell'ordinanza  n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999.
  1-quater.  Per  favorire  una  rapida  attuazione  degli interventi
connessi  al  ripristino  delle  infrastrutture  e  dei beni immobili
danneggiati  dall'alluvione  che  ha  colpito nei mesi di settembre e
ottobre  2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali
sono  autorizzati  ad  assumere,  con  contratto a tempo determinato,
personale  tecnico  ed  informatico,  con  priorita' per il personale
utilizzato  nella  rilevazione di vulnerabilita' sismica dei progetti
dei   lavori   socialmente  utili  promossi  dal  Dipartimento  della
protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per
cento  delle  disponibilita' di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del
Ministro  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile  n.  3081  del  12 settembre  2000,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.
  1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli
interventi  di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo
108  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, e successive
modificazioni,  per  la  organizzazione della protezione civile nella
regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato
con  il  personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con
lavoratori  socialmente  utili  gia'  formati  dal Dipartimento della
protezione civile, la regione siciliana e' autorizzata ad utilizzare,
nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile,
i  fondi  ad  essa  assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre
1991, n. 433. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  La  rubrica  del  Capo IV del Titolo V (Disposizioni
          finali  e  transitorie)  del  decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n. 300 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi
          dell'art. 3), reca: "Agenzia di protezione civile".
              -  Per il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge
          3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  3 luglio  1991, n. 195, v. nei riferimenti normativi
          dell'art. 1.
              -   Per   la   rubrica   della  tabella C  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  v.  nei riferimenti normativi
          dell'art. 1.
              - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
          19 maggio  1997,  n.  130,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  16 luglio  1997, n. 228 (Disposizioni urgenti
          per  prevenire  e  fronteggiare  gli  incendi  boschivi sul
          territorio  nazionale,  nonche'  interventi  in  materia di
          protezione civile, ambiente e agricoltura):
              "Art.  2-bis (Esperti tecnico-amministrativi). - 1. Per
          le  finalita'  di  cui  all'art.  2  del presente decreto e
          all'art.  1  del  decreto-legge  26 luglio  1996,  n.  393,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 25 settembre
          1996,  n.  496,  il Dipartimento della protezione civile e'
          autorizzato  ad avvalersi di esperti tecnico-amministrativi
          fino  a  dieci  unita'  con  contratto  di  diritto privato
          annuale.
              2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire
          800   milioni   per   l'anno  1997,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1997-1999, al capitolo 6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno    1997,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri".
              -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 14, comma 16,
          del  decreto-legge  30 gennaio  1998, n. 6, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30 marzo  1998,  n.  61  (per
          l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 6-ter):
              "16.  Per  le  attivita' di competenza del Dipartimento
          della   protezione   civile   connesse  all'attuazione  del
          presente      decreto,     il     numero     di     esperti
          tecnico-amministrativi   di   cui   all'articolo 2-bis  del
          decreto-legge  19 maggio  1997,  n.  130,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16 luglio  1997,  n.  228, e'
          incrementato  di  ulteriori  10 unita'.  Al relativo onere,
          valutato  complessivamente  in lire 1.700 milioni annui, si
          provvede,  a  decorrere  dal  1998, mediante corrispondente
          riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   di   cui  al
          decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3 luglio  1991, n. 195, cosi'
          come  determinata  dalla  tabella C della legge 27 dicembre
          1997,  n.  450,  volta  ad  assicurare il finanziamento del
          fondo di protezione civile.".
              -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  12,  comma  1,
          dell'ordinanza  del  Ministro  dell'interno delegato per il
          coordinamento   della   protezione   civile  n.  2787,  del
          21 maggio 1998 (Primi interventi urgenti per fronteggiare i
          danni  conseguenti  alle  avversita'  atmosferiche  e  agli
          eventi  franosi  che  nei  giorni  5  e 6 maggio 1998 hanno
          colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e
          Caserta):
              "Art.  12  - 1. Il Dipartimento della protezione civile
          e'  autorizzato ad acquisire beni mobili, mezzi e materiali
          necessari  per la gestione dell'emergenza e per il soccorso
          e  l'assistenza  delle popolazioni colpite; e' autorizzato,
          altresi',  per il periodo dell'emergenza e per le attivita'
          di  cui  agli articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e
          3,  ad  assumere  personale  tecnico  e  amministrativo con
          contratto a termine nel limite di 20 unita'".
              -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  6,  comma  4,
          dell'ordinanza  del  Ministro  dell'interno delegato per il
          coordinamento    della    protezione    civile   n.   2863,
          dell'8 ottobre    1998    (Ulteriori    disposizioni    per
          fronteggiare    i   danni   conseguenti   alle   avversita'
          atmosferiche  e  agli  eventi  franosi  che  nei giorni 5 e
          6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di
          Salerno, Avellino e Caserta):
              "Art.  6. - 4. La segreteria tecnica di cui all'art. 2,
          comma  3, dell'ordinanza n. 2789/1998 assicura l'assistenza
          tecnica  e  il supporto operativo per le funzioni di cui ai
          precedenti  commi  1  e  2.  A tal fine viene integrata con
          esperti  designati dal Dipartimento della protezione civile
          nel  limite  di 6 unita'. L'onere relativo valutato in lire
          300  milioni  e' posto a carico dell'unita' previsionale di
          base  6.2.1.2.  "Fondo della protezione civile" dello stato
          di  previsione  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          per l'anno 1998".
              -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  8,  comma  2,
          dell'ordinanza  del  Ministro  dell'interno delegato per il
          coordinamento   della   protezione   civile   n.  2947  del
          24 febbraio   1999  (Ulteriori  disposizioni  per  i  danni
          conseguenti  la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997
          nel territorio delle regioni Umbria e Marche):
              "Art.  8.  -  2.  Per  le  attivita' di cui al presente
          articolo  il Dipartimento della protezione civile si avvale
          del  gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'ordinanza n.
          2908  del  30 dicembre 1998. A tal fine l'autorizzazione di
          cui  all'art.  12,  comma  1,  dell'ordinanza n. 2787/98 e'
          aumentata di 20 unita'".
              -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  7,  comma  2,
          dell'ordinanza  del  Ministro  dell'interno delegato per il
          coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio
          1999  (Ulteriori  disposizioni  per  i danni conseguenti la
          crisi  sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio
          delle  regioni  Umbria  e Marche ed altre misure urgenti di
          protezione civile):
              "Art. 7. - 2. L'autorizzazione di cui all'art. 8, comma
          2,  dell'ordinanza  n.  2947  in  data 24 febbraio 1999, e'
          ulteriormente aumentata di 5 unita'".
              -  Per il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro
          dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
          civile  n.  3081, del 12 settembre 2000, v. nei riferimenti
          normativi dell'art. 4.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  108  del  decreto
          legislativo  31 marzo  1998, n. 112 (per l'argomento v. nei
          riferimenti normativi dell'art. 1):
              "Art.  108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
          locali). - 1.   Tutte   le   funzioni   amministrative  non
          espressamente  indicate  nelle  disposizioni  dell'art. 107
          sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali e tra
          queste, in particolare:
                a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
                  1) alla predisposizione dei programmi di previsione
          e  prevenzione  dei  rischi,  sulla  base  degli  indirizzi
          nazionali;
                  2)  all'attuazione di interventi urgenti in caso di
          crisi  determinata  dal  verificarsi  o  dall'imminenza  di
          eventi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
          24 febbraio  1992,  n.  225,  avvalendosi  anche  del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco;
                  3)  agli indirizzi per la predisposizione dei piani
          provinciali  di  emergenza  in caso di eventi calamitosi di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del
          1992;
                  4)  all'attuazione  degli  interventi necessari per
          favorire  il  ritorno alle normali condizioni di vita nelle
          aree colpite da eventi calamitosi;
                  5)  allo  spegnimento degli incendi boschivi, fatto
          salvo  quanto  stabilito  al  punto 3) della lettera f) del
          comma 1 dell'art. 107;
                  6) (Soppresso);
                  7)   agli   interventi   per   l'organizzazione   e
          l'utilizzo del volontariato;
                b)   sono   attribuite   alle  province  le  funzioni
          relative:
                  1)  all'attuazione,  in  ambito  provinciale, delle
          attivita'  di  previsione e degli interventi di prevenzione
          dei  rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
          l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
                  2)  alla  predisposizione  dei piani provinciali di
          emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
                  3)  alla  vigilanza  sulla predisposizione da parte
          delle  strutture  provinciali  di  protezione  civile,  dei
          servizi  urgenti,  anche  di natura tecnica, da attivare in
          caso  di  eventi  calamitosi  di  cui  all'art. 2, comma 1,
          lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
                  1)   all'attuazione,   in  ambito  comunale,  delle
          attivita'  di  previsione e degli interventi di prevenzione
          dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
                  2)  all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
          quelli  relativi alla preparazione all'emergenza, necessari
          ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
          in ambito comunale;
                  3)  alla  predisposizione  dei  piani  comunali e/o
          intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
          di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
          e,  in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla
          cura  della  loro  attuazione,  sulla  base degli indirizzi
          regionali;
                  4)   all'attivazione   dei   primi   soccorsi  alla
          popolazione   e   degli   interventi  urgenti  necessari  a
          fronteggiare l'emergenza;
                  5)  alla  vigilanza sull'attuazione, da parte delle
          strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
                  6)  all'utilizzo  del  volontariato  di  protezione
          civile  a  livello  comunale  e/o intercomunale, sulla base
          degli indirizzi nazionali e regionali".
              -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge
          31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione
          e  la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del
          dicembre   1990  nelle  province  di  Siracusa,  Catania  e
          Ragusa):
              "Art.  1 (Autorizzazione di spesa e finalita). - 1. Per
          la  ricostruzione  dei  comuni colpiti dagli eventi sismici
          del  13  e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa,
          Catania  e  Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  15 gennaio 1991, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 17 del 21 gennaio 1991, nonche' per
          l'esecuzione  degli  interventi di cui all'art. 8, comma 2,
          della  presente  legge, e' assegnato alla regione siciliana
          nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire
          3.870  miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno
          1991,  di  lire  245  miliardi per l'anno 1992, di lire 435
          miliardi  per  l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno
          1994,  di  lire  1.000  miliardi  per l'anno 1995 e di lire
          1.040  miliardi  per l'anno 1996. Il predetto contributo e'
          destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla
          ricostruzione del patrimonio edilizio privato.
              1-bis.  La  regione  siciliana provvede ad accertare le
          disponibilita'  residue sulle somme destinate al recupero o
          alla  ricostruzione  del patrimonio edilizio privato e alla
          ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma
          2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'art.
          2.
              2.  L'utilizzazione  delle somme di cui al comma 1 deve
          realizzare i seguenti obiettivi:
                a)   riparazione,  con  miglioramento  strutturale  o
          adeguamento  antisismico  ovvero  eventuale  ricostruzione,
          degli  edifici  pubblici  e di uso pubblico danneggiati dal
          sisma.  Nei  casi  in  cui la ricostruzione in sito non sia
          possibile  per  ragioni  urbanistiche,  geologiche o per il
          rispetto  della vigente normativa tecnica antisismica, puo'
          essere   autorizzato,   rispettivamente   nei   limiti  del
          contributo  spettante, l'acquisto di immobili esistenti che
          abbiano  caratteristiche  compatibili  con  la destinazione
          dell'immobile   distrutto  o  danneggiato,  e  siano  stati
          edificati  o  adeguati nel rispetto della normativa sismica
          vigente.   Conseguentemente   l'area   di   risulta   della
          costruzione  preesistente  e'  acquisita a titolo gratuito,
          previa   demolizione  a  cura  del  comune,  al  patrimonio
          comunale;
                b)    riparazione,    miglioramento   strutturale   o
          ricostruzione  dell'edilizia  privata.  Nei  casi in cui la
          ricostruzione   in  sito  non  sia  possibile  per  ragioni
          urbanistiche,  geologiche  o  per il rispetto della vigente
          normativa  tecnica  antisismica,  puo'  essere autorizzato,
          rispettivamente   nei   limiti  del  contributo  spettante,
          l'acquisto    di    immobili    esistenti    che    abbiano
          caratteristiche    compatibili    con    la    destinazione
          dell'immobile   distrutto  o  danneggiato,  e  siano  stati
          edificati  o  adeguati nel rispetto della normativa sismica
          vigente.   Conseguentemente   l'area   di   risulta   della
          costruzione  preesistente  e'  acquisita a titolo gratuito,
          previa   demolizione  a  cura  del  comune,  al  patrimonio
          comunale;
                c)  recupero e conservazione degli edifici di culto e
          di  quelli  di  interesse storico, artistico e monumentale,
          con  particolare  riguardo al patrimonio barocco del Val di
          Noto;
                d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate
          per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi
          di  consolidamento  del  suolo  nelle zone interessate alla
          ricostruzione;   adeguamento  o  ripristino  degli  edifici
          danneggiati;
                e)  ripristino,  con miglioramento strutturale, degli
          edifici  produttivi industriali, artigianali, commerciali e
          turistici,  di  privati  e  di  imprese, che abbiano subito
          danni per effetto degli eventi sismici;
                f)   riassetto   urbanistico   del   territorio,  con
          interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione
          del patrimonio edilizio esistente;
                g)   realizzazione  di  un  sistema  di  sorveglianza
          sismica  e  vulcanica  esteso a tutta la Sicilia orientale,
          nonche'  di  ricerca  sui  precursori dei terremoti e delle
          eruzioni   per   i   vulcani   attivi   della  Sicilia,  in
          prosecuzione  del  programma  avviato  in  base al disposto
          dell'art.  2,  comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
          142,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 luglio
          1991,  n.  195,  compresa  la gestione sperimentale, per un
          periodo  massimo di tre anni e per un importo non superiore
          a  6  miliardi  annui  dell'intero  programma relativo alla
          prima e seconda fase del sistema;
                h)  potenziamento  dei  servizi  di protezione civile
          anche  a  livello  periferico,  compreso  il  potenziamento
          operativo  degli  organi periferici del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco;
                i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona
          industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta;
                i-bis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione
          del  rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e
          per  quelli  privati,  nonche'  per  le  infrastrutture non
          statali  di  cui  alle  precedenti  lettere,  ancorche' non
          danneggiati   dal  sisma,  nei  comuni  delle  province  di
          Siracusa, Ragusa, Catania e Messina;
                i-ter)  realizzazione o acquisto di immobili da parte
          dei  comuni  con  caratteristiche  di edilizia residenziale
          pubblica  per  far  fronte  alle  esigenze  abitative delle
          famiglie alloggiate nei campi containers.
              3.  I  danni  prodotti  dal  sisma  e gli interventi di
          ripristino  e  di  ricostruzione sono accertati con perizie
          giurate  redatte  da  tecnici  dipendenti  dalle  pubbliche
          amministrazioni    centrali    e   locali   o   da   liberi
          professionisti.    Le   perizie   devono   esplicitare   la
          sussistenza  del nesso di causalita' tra i danni rilevati e
          l'evento sismico.
              4.  Per  il  perseguimento  degli obiettivi di cui alle
          lettere  g)  e h) del comma 2, nonche' per il potenziamento
          delle   reti   di  sorveglianza  sismica  e  vulcanica  nel
          territorio  nazionale,  il  Ministro  per  il coordinamento
          della protezione civile puo' avvalersi della collaborazione
          dell'Istituto  nazionale  di  geofisica,  anche mediante la
          stipula di apposite convenzioni.".