Art. 7. Interventi in materia di protezione civile 1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. (( "1-bis. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti che si renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1, previa selezione e nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. 1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: articolo 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998; articolo 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999. 1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorita' per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilita' sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilita' di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. 1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili gia' formati dal Dipartimento della protezione civile, la regione siciliana e' autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433. ))
Riferimenti normativi: - La rubrica del Capo IV del Titolo V (Disposizioni finali e transitorie) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 3), reca: "Agenzia di protezione civile". - Per il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, v. nei riferimenti normativi dell'art. 1. - Per la rubrica della tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, v. nei riferimenti normativi dell'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura): "Art. 2-bis (Esperti tecnico-amministrativi). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 2 del presente decreto e all'art. 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi di esperti tecnico-amministrativi fino a dieci unita' con contratto di diritto privato annuale. 2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Si riporta il testo vigente dell'art. 14, comma 16, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 6-ter): "16. Per le attivita' di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e' incrementato di ulteriori 10 unita'. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del fondo di protezione civile.". - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787, del 21 maggio 1998 (Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta): "Art. 12 - 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad acquisire beni mobili, mezzi e materiali necessari per la gestione dell'emergenza e per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite; e' autorizzato, altresi', per il periodo dell'emergenza e per le attivita' di cui agli articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, ad assumere personale tecnico e amministrativo con contratto a termine nel limite di 20 unita'". - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2863, dell'8 ottobre 1998 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta): "Art. 6. - 4. La segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2789/1998 assicura l'assistenza tecnica e il supporto operativo per le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. A tal fine viene integrata con esperti designati dal Dipartimento della protezione civile nel limite di 6 unita'. L'onere relativo valutato in lire 300 milioni e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998". - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999 (Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche): "Art. 8. - 2. Per le attivita' di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale del gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998. A tal fine l'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/98 e' aumentata di 20 unita'". - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999 (Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche ed altre misure urgenti di protezione civile): "Art. 7. - 2. L'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 in data 24 febbraio 1999, e' ulteriormente aumentata di 5 unita'". - Per il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081, del 12 settembre 2000, v. nei riferimenti normativi dell'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (per l'argomento v. nei riferimenti normativi dell'art. 1): "Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative: 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992; 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107; 6) (Soppresso); 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato; b) sono attribuite alle province le funzioni relative: 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative: 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali". - Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa): "Art. 1 (Autorizzazione di spesa e finalita). - 1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 8, comma 2, della presente legge, e' assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo e' destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato. 1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilita' residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalita' di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'art. 2. 2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i seguenti obiettivi: a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale; b) riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata. Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale; c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto; d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o ripristino degli edifici danneggiati; e) ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici; f) riassetto urbanistico del territorio, con interventi che privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio esistente; g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale, nonche' di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della Sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema; h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta; i-bis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonche' per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorche' non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina; i-ter) realizzazione o acquisto di immobili da parte dei comuni con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers. 3. I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni rilevati e l'evento sismico. 4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere g) e h) del comma 2, nonche' per il potenziamento delle reti di sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.".