IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Vista  l'istanza dell'8 novembre 1999, protocollo n. 757873, con la
quale  l'organismo  Sic  di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s., con sede in
via Margotta, n. 11 - 84100 Salerno, in forza dell'art. 9 del decreto
del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto
l'autorizzazione   al  rilascio  di  certificazioni  ai  sensi  della
direttiva medesima;
  Considerato  che  la  documentazione prodotta dall'organismo Sic di
Iacuzio   Vincenzo  &  C.  S.a.s.  soddisfa  quanto  richiesto  dalla
direttiva    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che l'organismo Sic di Iacuzio Vincenzo & C.
S.a.s.  ha  dichiarato  di essere in possesso dei requisiti minimi di
sicurezza  di  cui  all'art.  9,  comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'organismo  Sic di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s., e' autorizzato
al  rilascio  di  certificazioni  CE  secondo  quanto riportato negli
allegati  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162, di seguito elencati:
    allegato  V:  esame  CE  del  tipo  (modulo B, limitatamente alla
lettera B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2. La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo  le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3. Con    periodicita'    trimestrale,    copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4. L'organismo   provvede,   anche   su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.