IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  29 ottobre  1991,  n.  358,  recante norme per la
ristrutturazione  del  Ministero  delle  finanze,  ed  in particolare
l'art.  7,  commi  10,  lettera b), e 11, che prevedono l'istituzione
degli uffici delle entrate;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero  delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina
i  compiti  e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo,
fra  l'altro,  che  nei  comuni  a  maggior  sviluppo  demografico ed
economico  possono  essere  istituti  uffici  delle  entrate  a  base
circoscrizionale, la cui competenza puo' essere estesa anche a comuni
limitrofi;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n.
700,   recante  il  regolamento  per  l'individuazione  degli  uffici
dell'Amministrazione   finanziaria   di   livello   dirigenziale  non
generale,  nel  quale  vengono,  tra  l'altro, individuati gli uffici
delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il
quale  sono stati determinati il numero, la dislocazione territoriale
e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del  1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Ritenuto   di   procedere   alla  determinazione  della  competenza
territoriale  degli  uffici  delle entrate a base circoscrizionale di
Roma;
  Considerato    che    l'istituzione   di   uffici   delle   entrate
circoscrizionali  risponde alla finalita' di facilitare l'accesso del
pubblico   agli  uffici  ed  esige  quindi  che  gli  stessi  trovino
sistemazione  in  punti diversi del territorio di competenza, in modo
da  risultare  il  piu'  possibile  baricentrici  rispetto al proprio
bacino di utenza;
  Considerato  che  nella sede di Roma, ove sono previsti quattordici
uffici  delle  entrate  a  base circoscrizionale, non e' stato finora
possibile   reperire   immobili   la   cui  dislocazione  rispondesse
all'esigenza  sopra  rappresentata,  sicche',  per  evitare ulteriori
rinvii,  si  rende  opportuno attivare provvisoriamente solo otto dei
quattordici  uffici  previsti,  ripartendo  interamente  fra  essi la
competenza territoriale della predetta sede;
  Considerata la necessita' di determinare la competenza territoriale
degli  uffici  circoscrizionali  secondo  criteri  che assicurino, in
conformita'  a  quanto previsto dall'art. 41, comma 5, primo periodo,
del  citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992,
un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro;
  Considerato che, in relazione alla specificita' delle problematiche
connesse  alla  ripartizione  delle  competenze  fra gli uffici delle
entrate a base circoscrizionale, si rende necessario determinare, per
talune  tipologie  di atti e per la fase transitoria di passaggio dai
vecchi  ai  nuovi  uffici,  criteri  di  carattere  generale  per  la
determinazione della competenza degli uffici circoscrizionali;
  Considerato   che  alcuni  adempimenti,  e  in  particolare  quelli
relativi  ai  rimborsi IVA a soggetti non residenti, alle tasse sulle
concessioni  governative  e  all'imposta di successione nei confronti
dei  soggetti  la  cui ultima residenza era all'estero o non e' nota,
sono attualmente demandati, data la loro peculiarita', esclusivamente
ad  alcuni  uffici  finanziari  di Roma, e che e' opportuno mantenere
anche   in   futuro  una  gestione  unitaria  di  tali  attribuzioni,
individuando  per  ognuna  di  esse  un  solo  ufficio  delle entrate
funzionalmente competente;
  Considerato  che,  per  ragioni  di economia di scala, e' opportuno
ripartire  solo  tra  due uffici circoscrizionali il carico di lavoro
riguardante  lo  smaltimento  dell'arretrato  in materia di controllo
formale delle dichiarazioni IVA;
  Considerato  che  l'estensione  geografica della circoscrizione del
terzo  ufficio  delle  entrate  di  Roma e' tale da rendere opportuna
l'istituzione  a  Monterotondo  di  una sezione staccata del predetto
ufficio;
  Vista la proposta formulata dalla direzione regionale delle entrate
per   il   Lazio  in  ordine  alla  determinazione  della  competenza
territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Roma;
  Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici medesimi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nell'ambito della circoscrizione territoriale degli uffici delle
entrate  di  Roma hanno sede otto uffici a base circoscrizionale, dei
quali  sette ubicati nel comune di Roma ed uno nel comune di Pomezia,
la  cui competenza territoriale e' specificata nell'unita tabella che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Gli  uffici  di  cui  al comma 1, nonche' la sezione staccata di
Anzio,    sono   attivati   il   27 gennaio   2000.   Contestualmente
all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle
imposte   dirette,  gli  uffici  del  registro  e  il  primo  ufficio
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  Roma  nonche'  l'ufficio del
registro di Anzio.
  3. A  decorrere  dalla  data di avvio degli uffici delle entrate di
Roma,  il  secondo  ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma,
nonche'  la  locale  sezione staccata della direzione regionale delle
entrate  per il Lazio, esercitano la propria competenza limitatamente
all'ambito  territoriale  non  ricompreso  nelle circoscrizioni degli
uffici  delle entrate attivati. Alla data medesima, le competenze del
secondo  ufficio  dell'imposta sul valore aggiunto di Roma in materia
di  controllo  formale delle dichiarazioni IVA per le annualita' fino
al  1996,  nonche'  i  conseguenti  adempimenti,  sono  attribuite al
settimo ufficio circoscrizionale di Roma.
  4. Al   secondo   ufficio   circoscrizionale   sono  trasferite  le
competenze   gia'  demandate  all'ufficio  del  registro  concessioni
governative di Roma.
  5. Il  sesto  ufficio  circoscrizionale esercita le competenze gia'
demandate  al  primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma
in  materia  di  controllo  formale  delle  dichiarazioni  IVA per le
annualita'  fino al 1996, nonche' i conseguenti adempimenti, e svolge
altresi' le competenze gia' demandate al secondo ufficio dell'imposta
sul  valore  aggiunto  di  Roma in materia di rimborsi a soggetti non
residenti.   Al   medesimo  ufficio  sono  attribuite  le  competenze
dell'ufficio  del  registro  successioni e atti giudiziari di Roma in
materia  di  successioni  per  i soggetti la cui ultima residenza era
all'estero o non e' nota.
  6.  E'  istituita  a  Monterotondo  una  sezione staccata del terzo
ufficio delle entrate di Roma.