Art. 2. 1. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio delle entrate circoscrizionale e' determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorita' giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale delle entrate puo' comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorita' od enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i singoli uffici circoscrizionali. 2. Per i rapporti pendenti presso gli uffici del registro da sopprimere contestualmente all'attivazione di uffici delle entrate a base circoscrizionale, la competenza e' ripartita tra questi ultimi con provvedimento del direttore regionale delle entrate secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i diversi uffici. 3. Con provvedimento del direttore regionale sono altresi' ripartite le competenze in materia di rapporti pregressi con il concessionario della riscossione, di tributi di cui al testo unico delle imposte dirette emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di sanatoria per irregolarita' nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche' di contenzioso derivante dal controllo formale di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalla definizione delle pendenze tributarie ai sensi dell'art. 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 4. Con idonea pubblicita' viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 1999 Il direttore generale: Romano