Art. 2.
  1. Per  gli  atti  pubblici, per le scritture private autenticate e
per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio
delle  entrate circoscrizionale e' determinata in base all'ubicazione
dello  studio  del  notaio  o  al  domicilio  fiscale  dell'autorita'
giudiziaria  o  amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico
ufficiale  obbligato  a  richiedere  la  registrazione.  Il direttore
regionale  delle  entrate  puo'  comunque  stabilire criteri diversi,
sentiti   il  locale  consiglio  notarile  o  le  autorita'  od  enti
interessati,  al  fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei
carichi di lavoro tra i singoli uffici circoscrizionali.
  2. Per  i  rapporti  pendenti  presso  gli  uffici  del registro da
sopprimere  contestualmente all'attivazione di uffici delle entrate a
base  circoscrizionale,  la competenza e' ripartita tra questi ultimi
con  provvedimento  del  direttore  regionale  delle  entrate secondo
criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di
lavoro fra i diversi uffici.
  3. Con   provvedimento   del   direttore  regionale  sono  altresi'
ripartite  le  competenze  in  materia  di  rapporti pregressi con il
concessionario  della  riscossione,  di tributi di cui al testo unico
delle  imposte  dirette  emanato  con il decreto del Presidente della
Repubblica  29 gennaio  1958,  n. 645, di sanatoria per irregolarita'
nelle  dichiarazioni  dei  redditi e nelle dichiarazioni IVA ai sensi
dell'art.   19-bis   del   decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22 marzo  1995,  n. 85,
nonche'  di  contenzioso  derivante  dal  controllo  formale  di  cui
all'art.   36-bis   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600,  e  dalla  definizione  delle  pendenze
tributarie  ai  sensi dell'art. 32 e seguenti della legge 30 dicembre
1991, n. 413.
  4. Con  idonea pubblicita' viene data comunicazione ai contribuenti
riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 dicembre 1999
Il direttore generale: Romano