L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  sua  riunione  di  consiglio  del  21 dicembre  1999  ed  in
particolare nella prosecuzione del 22 dicembre 1999;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto-legge  1o maggio  1997,  n. 115, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   1o luglio   1997,  n.  189,  recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili;
  Visto  il  piano  di  ripartizione  delle  frequenze  approvato con
decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 31 gennaio 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1983, supplemento
ordinario n. 47, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
recante  "Disposizioni  per il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera n. 217 del
22 settembre  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 247 del
20 ottobre 1999;
  Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998,
recante "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel
mercato  delle  comunicazioni  mobili  e personali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998,
recante disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 133 del
10 giugno 1998;
  Vista  la  delibera  n.  69/99,  recante:  "Misure atte a garantire
condizioni  di  effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni
mobili  e  personali  da  parte  di  tutti  gli operatori e criteri e
modalita'  per  l'assegnazione  delle  frequenze",  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n.
381,  recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana;
  Vista  la  direttiva  96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996
che  modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni
mobili e personali;
  Vista  la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  10 aprile  1997  relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni  generali  e  di  licenze  individuali nel settore dei
servizi di telecomunicazioni;
  Vista  la  decisione  128/1999/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  14 dicembre  1998  sull'introduzione coordinata di un
sistema  di  comunicazioni  mobili  e  senza  filo (UMTS) della terza
generazione  nella  Comunita',  e, in particolare, l'art. 3, comma 1,
che  prevede  l'adozione  da  parte  degli  Stati  membri dell'Unione
europea   delle   misure  necessarie  per  consentire  l'introduzione
coordinata e progressiva dei servizi di comunicazioni mobili di terza
generazione  sul  loro  territorio  entro  il 1o gennaio 2002 al piu'
tardi,  con  la  previsione  di un sistema di abilitazioni per l'UMTS
entro il 1o gennaio 2000;
  Visto  l'accordo  generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto
nell'ambito  dell'organizzazione  mondiale  del  commercio  (WTO), in
vigore dal febbraio 1998;
  Visto  il  regolamento  delle  radiocomunicazioni  che  integra  le
disposizioni  dell'atto  costitutivo  e della convenzione dell'Unione
internazionale   delle   telecomunicazioni   adottate  a  Ginevra  il
22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;
  Vista  la  decisione  della  Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni  (CEPT)  n. ERC/DEC/(97)07 del 30 giugno 1997 sulla
attribuzione   delle   bande  di  frequenza  a  livello  europeo  per
l'introduzione dei servizi mobili della terza generazione;
  Vista  la  decisione  della  CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre
1999,  sull'uso  armonizzato dello spettro per i sistemi terrestri di
comunicazioni  mobili  universali  (UMTS)  che  operano  nelle  bande
1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz;
  Considerato quanto segue;
  Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea intendono
promuovere  la  rapida  introduzione  sul mercato europeo, in maniera
coordinata,   di   un   sistema  di  comunicazioni  mobili  di  terza
generazione,  al fine di sviluppare un mercato di servizi innovativi,
multimediali  ed  a  larga  banda, inclusi quelli legati all'utilizzo
delle applicazioni protocollo Internet.
  Lo  schema  di  piano  nazionale  di  ripartizione  delle frequenze
prevede   che   per  i  sistemi  di  comunicazioni  mobili  di  terza
generazione  siano  resi  disponibili, entro il 1o gennaio 2002, 2x60
MHz  nelle  bande  da  1920  MHz  a 1980 MHz e da 2110 MHz a 2170 MHz
(spettro simmetrico) e 35 MHz nelle bande da 1900 MHz a 1920 MHz e da
2010 MHz a 2025 MHz (spettro asimmetrico), anche in ottemperanza alle
decisioni  del  Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) della
CEPT.
  La    famiglia   di   standard   IMT-2000,   promossa   dall'Unione
internazionale  delle telecomunicazioni, comprende, tra gli altri, lo
standard   UMTS,   definito  dall'ETSI  (European  Telecommunications
Standards  Institute),  l'istituto  europeo  per  gli  standard nelle
telecomunicazioni.
  Conformemente   alla   decisione   CEPT   n.   ERC/DEC/(99)25,  del
29 novembre   1999,   l'interfaccia   radio   denominata  UTRA  (UMTS
Terrestrial  Radio  Access) e' conforme allo standard UMTS dell'ETSI,
che  comprende  due  modalita'  operative,  una  di  tipo  FDD, nelle
porzioni  di  spettro simmetrico, ed una di tipo TDD, prevalentemente
nelle porzioni di spettro asimmetrico.
  L'UMTS,  anche ai sensi dell'art. 2 della decisione 128/1999/CE, si
differenzia  dai  sistemi  di  seconda  generazione, quale il GSM, in
termini   di  interfaccia  radio,  efficienza  spettrale,  servizi  e
capacita' degli stessi.
  Le  caratteristiche  dei  servizi  di  un  sistema di comunicazioni
mobili  di terza generazione, in rapporto all'evoluzione tecnologica,
consistono in:
    a)  capacita'  multimediali superiori a quelle dei sistemi mobili
di  seconda  generazione,  con  applicazioni  a  mobilita' completa e
mobilita' bassa in diversi ambienti geografici;
    b)  accesso efficiente ad Internet, Intranet ed ai servizi basati
su protocolli Internet;
    c)  trasmissioni vocali di elevata qualita' paragonabile a quella
delle reti fisse;
    d)  portabilita'  del  servizio in ambienti differenti (pubblico,
privato, rete fissa, rete mobile);
    e)  funzionamento  in  un  ambiente  integrato  tra  reti mobili,
terrestri e satellitari.
  Ai  sensi  della normativa comunitaria, in particolare le direttive
97/13/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e la direttiva
96/2/CE   della   Commissione,   e   della  normativa  nazionale,  in
particolare  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997,  n.  318,  il  numero  delle  licenze  individuali  puo' essere
limitato  esclusivamente  per  provata  insufficiente capacita' dello
spettro  di  frequenze,  e  tale  limitazione deve basarsi su criteri
obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionali.
  La  disponibilita'  limitata delle bande di frequenza per i sistemi
di  comunicazioni  mobili  di  terza  generazione  e la necessita' di
garantire  risorse  spettrali sufficienti allo sviluppo della rete ed
alla  qualita' dei servizi comportano una limitazione al numero delle
licenze rilasciabili.
  Il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione costituisce
un  importante  strumento  per la realizzazione della convergenza fra
servizi  di  comunicazione  mobile  e applicazioni Internet, offrendo
notevoli  opportunita'  di mercato per gestori di reti e fornitori di
servizi e prodotti.
  Il   numero  massimo  di  gestori  di  reti  di  terza  generazione
costituisce   un  elemento  la  cui  valutazione  e'  funzione  della
struttura  della domanda, dell'effettiva disponibilita' dello spettro
frequenziale,  dei  fattori  che caratterizzano il mercato nazionale,
dell'offerta   adeguata   di   nuovi  servizi,  dell'efficacia  delle
strategie   di   commercializzazione   adottate   e   del   costo   e
dell'effettiva  disponibilita',  per  gli utenti finali, di terminali
mobili adatti alla fruizione di servizi multimediali.
  Anche  alla luce dei risultati della consultazione pubblica indetta
dal Ministero delle comunicazioni e delle decisioni adottate in altri
Stati  membri  dell'Unione europea, per la prima fase di sviluppo dei
sistemi  di  terza  generazione,  un  operatore che offra al pubblico
servizi  multimediali  deve  poter  disporre di almeno 2x10 MHz nello
spettro  simmetrico  e 5 MHz in quello asimmetrico. Tale assegnazione
iniziale per ogni licenza assicura la presenza, allo stato, di cinque
gestori di sistemi mobili di terza generazione.
  Sulla  base del previsto schema di assegnazione, rimane disponibile
una  ulteriore  porzione  di  spettro  simmetrico,  che potra' essere
oggetto  di un successivo provvedimento di assegnazione, all'esito di
una   valutazione   circa   l'effettivo  sviluppo  della  concorrenza
nell'ambito  dei sistemi mobili di terza generazione, dell'incremento
della  domanda  dei servizi ad essi collegati, e in considerazione di
misure che promuovano l'utilizzo efficiente delle risorse spettrali.
  Una  procedura  di  gara  a  mezzo  licitazione privata, secondo il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, costituisce lo
strumento  piu'  adeguato per l'assegnazione delle licenze, attese la
scarsita'  delle  risorse frequenziali e le caratteristiche peculiari
del  sistema  di terza generazione. Tale procedura, costituita da due
fasi,  la  prima di qualificazione, per la selezione di candidati con
adeguate credenziali tecniche, economiche e commerciali, e la seconda
di aggiudicazione, consente di contemperare gli obiettivi primari del
rispetto  dei principi di equita', non discriminazione, trasparenza e
proporzionalita'  con  un uso efficiente dello spettro frequenziale e
la  garanzia di una elevata qualificazione delle imprese partecipanti
alla gara.
  Lo  spettro  costituisce  una risorsa scarsa, la cui valorizzazione
contribuisce  all'uso  efficiente  dello stesso. A tal fine, la somma
offerta  per  l'assegnazione  delle  frequenze  costituisce  uno  dei
criteri  che  concorrono  alla formazione dell'offerta economicamente
piu'  vantaggiosa.  Allo  scopo di garantire una remunerazione minima
per  la  suddetta  assegnazione  risulta  opportuno fissare un valore
tenendo  conto di criteri di valutazione economica e nel rispetto dei
principi  di  proporzionalita',  obiettivita'  e non discriminazione,
oltre  che  della  necessita'  di  favorire  lo  sviluppo  di servizi
innovativi  e  di  assicurare  adeguate condizioni di concorrenza nel
mercato.
  La  decisione  n.  128/1999/CE  del  Parlamento e del Consiglio del
14 dicembre  1998  rileva,  fra  l'altro, che risulta opportuno anche
tener  conto  degli  effetti  sociali della transizione alla societa'
dell'informazione  senza  fili  e  che  lo sviluppo dell'UMTS e delle
norme  pertinenti  dovrebbe  essere  coordinato con le iniziative nei
settori  collegati,  come,  ad  esempio,  lo  sviluppo della societa'
dell'informazione   ed   il   sostegno   alla   formazione  di  nuove
professionalita'  nelle  tecnologie legate ai sistemi mobili di terza
generazione.  Inoltre,  nell'ambito  del  processo  di  revisione del
quadro  regolamentare  del  settore  delle telecomunicazioni ("Review
1999"),    emerge    l'orientamento    comunitario   di   considerare
l'opportunita'  di  destinare gli eventuali introiti, derivanti dagli
importi  corrisposti  dagli aggiudicatari a titolo di assegnazione di
porzioni  dello  spettro  elettromagnetico,  ad  attivita'  volte  ad
incrementare  l'uso  efficiente  dello  spettro  stesso.  L'Autorita'
ritiene  di  condividere  tale  orientamento, al fine di allargare il
mercato  delle telecomunicazioni ed in particolare quello legato alle
comunicazioni  mobili,  alle  applicazioni legate alla rete Internet,
alla convergenza ed ai servizi innovativi.
  Nel  rispetto  dell'autonomia  di  ogni  impresa  di  sviluppare il
servizio  sul  territorio  secondo  criteri  di massima remunerazione
degli  investimenti,  un  obbligo  minimo di copertura ai titolari di
licenza,   sia  in  termini  temporali  sia  in  termini  geografici,
garantisce,  in  modo  graduale,  una  copertura  uniforme  e il piu'
possibile non discriminatoria delle diverse aree del paese.
  Un  obbligo  di  copertura  dei  principali centri urbani, comune a
tutti   i  licenziatari,  a  partire  dai  capoluoghi  di  regione  e
successivamente esteso ai capoluoghi di provincia, contempera infatti
l'esigenza  di  assicurare  un  livello  minimo  di  copertura  della
popolazione sul territorio con le previsioni di mercato, in base alle
quali  nel  periodo  iniziale  di introduzione del servizio il bacino
primario  di  utenza  per  i  servizi  mobili di terza generazione e'
costituito dalle zone ad alta densita' abitativa.
  La  promozione  di  una  effettiva concorrenza nel mercato richiede
inoltre  apposite  misure  regolamentari,  trasparenti  e  di  durata
limitata. Tali misure dovranno essere tali da offrire la possibilita'
agli  operatori nuovi entranti di ridurre l'incidenza delle diseguali
condizioni di partenza e favorire lo sviluppo del mercato dei servizi
e dei prodotti che possono essere offerti al pubblico per mezzo delle
reti  mobili di terza generazione. In particolare, risulta necessario
definire  le  condizioni  di  roaming  fra reti di seconda e di terza
generazione anche tenendo conto dell'evoluzione degli standard. A tal
fine   dovra'   facilitarsi  la  condivisione  di  siti,  impianti  e
infrastrutture  cosi'  da  garantire condizioni ottimali dal punto di
vista  della  promozione  della  concorrenza  ed  offrire  il massimo
vantaggio per gli utenti, con un minimo impatto ambientale. Le misure
dovranno favorire la nascita di un mercato concorrenziale per servizi
che  potranno  essere  offerti al pubblico sia dagli operatori mobili
licenziatari  sia da tutti gli altri soggetti autorizzati, al fine di
stimolare un'offerta sempre piu' ampia di servizi innovativi.
  Tenuto   conto  dei  risultati  della  consultazione  pubblica  per
l'introduzione in Italia del sistema di comunicazioni mobili di terza
generazione indetta dal Ministero delle comunicazioni;
  Tenuto  conto  dei  lavori del tavolo tecnico congiunto Autorita' -
Ministero delle comunicazioni;
  Udita la relazione del presidente prof. Enzo Cheli e dei commissari
ing. Mario Lari e prof. Silvio Traversa;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a)  IMT-2000  (International  Mobile Telecommunications 2000): il
sistema  di  comunicazioni  mobili di terza generazione, basato sugli
standard  definiti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT);
    b)  UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): il sistema
di  comunicazioni  mobili  di  terza  generazione  appartenente  alla
famiglia   IMT-2000   e  basato  sullo  standard  definito  dall'ETSI
(European Telecommunications Standards Institute);
    c)  FDD:  sistema  duplex  a  divisione  di  frequenza (Frequency
Division  Duplex),  un  sistema  di  comunicazione in cui la parte in
trasmissione  e  quella in ricezione operano simultaneamente in bande
di frequenze differenti;
    d)  spettro  simmetrico,  due porzioni di spettro radioelettrico,
della  stessa  ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione di
tipo  FDD;  nel  caso di sistemi mobili di terza generazione le bande
1920-1980  MHz e 2110 - 2170 MHz sono utilizzabili in modo simmetrico
FDD;
    e)  TDD:  sistema  duplex  a  divisione  di  tempo (Time Division
Duplex),  un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione
e  quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenze e sono
separate temporalmente;
    f)   spettro   asimmetrico,   una  o  piu'  porzioni  di  spettro
radioelettrico, tipicamente utilizzabili per sistemi di comunicazione
di tipo TDD; nel caso di sistemi mobili di terza generazione le bande
1900  -  1920  MHz  e  2010  -  2025  MHz  sono  utilizzabili in modo
asimmetrico TDD;
  2.  Sono  applicabili  le definizioni di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.