L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di consiglio del 21 dicembre 1999 ed in particolare nella prosecuzione del 22 dicembre 1999; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 1o luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili; Visto il piano di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1983, supplemento ordinario n. 47, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera n. 217 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999; Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, recante "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, recante disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998; Vista la delibera n. 69/99, recante: "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalita' per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana; Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali; Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni; Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunita', e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prevede l'adozione da parte degli Stati membri dell'Unione europea delle misure necessarie per consentire l'introduzione coordinata e progressiva dei servizi di comunicazioni mobili di terza generazione sul loro territorio entro il 1o gennaio 2002 al piu' tardi, con la previsione di un sistema di abilitazioni per l'UMTS entro il 1o gennaio 2000; Visto l'accordo generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO), in vigore dal febbraio 1998; Visto il regolamento delle radiocomunicazioni che integra le disposizioni dell'atto costitutivo e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61; Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(97)07 del 30 giugno 1997 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili della terza generazione; Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre 1999, sull'uso armonizzato dello spettro per i sistemi terrestri di comunicazioni mobili universali (UMTS) che operano nelle bande 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz; Considerato quanto segue; Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea intendono promuovere la rapida introduzione sul mercato europeo, in maniera coordinata, di un sistema di comunicazioni mobili di terza generazione, al fine di sviluppare un mercato di servizi innovativi, multimediali ed a larga banda, inclusi quelli legati all'utilizzo delle applicazioni protocollo Internet. Lo schema di piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede che per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione siano resi disponibili, entro il 1o gennaio 2002, 2x60 MHz nelle bande da 1920 MHz a 1980 MHz e da 2110 MHz a 2170 MHz (spettro simmetrico) e 35 MHz nelle bande da 1900 MHz a 1920 MHz e da 2010 MHz a 2025 MHz (spettro asimmetrico), anche in ottemperanza alle decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) della CEPT. La famiglia di standard IMT-2000, promossa dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, comprende, tra gli altri, lo standard UMTS, definito dall'ETSI (European Telecommunications Standards Institute), l'istituto europeo per gli standard nelle telecomunicazioni. Conformemente alla decisione CEPT n. ERC/DEC/(99)25, del 29 novembre 1999, l'interfaccia radio denominata UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access) e' conforme allo standard UMTS dell'ETSI, che comprende due modalita' operative, una di tipo FDD, nelle porzioni di spettro simmetrico, ed una di tipo TDD, prevalentemente nelle porzioni di spettro asimmetrico. L'UMTS, anche ai sensi dell'art. 2 della decisione 128/1999/CE, si differenzia dai sistemi di seconda generazione, quale il GSM, in termini di interfaccia radio, efficienza spettrale, servizi e capacita' degli stessi. Le caratteristiche dei servizi di un sistema di comunicazioni mobili di terza generazione, in rapporto all'evoluzione tecnologica, consistono in: a) capacita' multimediali superiori a quelle dei sistemi mobili di seconda generazione, con applicazioni a mobilita' completa e mobilita' bassa in diversi ambienti geografici; b) accesso efficiente ad Internet, Intranet ed ai servizi basati su protocolli Internet; c) trasmissioni vocali di elevata qualita' paragonabile a quella delle reti fisse; d) portabilita' del servizio in ambienti differenti (pubblico, privato, rete fissa, rete mobile); e) funzionamento in un ambiente integrato tra reti mobili, terrestri e satellitari. Ai sensi della normativa comunitaria, in particolare le direttive 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/2/CE della Commissione, e della normativa nazionale, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il numero delle licenze individuali puo' essere limitato esclusivamente per provata insufficiente capacita' dello spettro di frequenze, e tale limitazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionali. La disponibilita' limitata delle bande di frequenza per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e la necessita' di garantire risorse spettrali sufficienti allo sviluppo della rete ed alla qualita' dei servizi comportano una limitazione al numero delle licenze rilasciabili. Il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione costituisce un importante strumento per la realizzazione della convergenza fra servizi di comunicazione mobile e applicazioni Internet, offrendo notevoli opportunita' di mercato per gestori di reti e fornitori di servizi e prodotti. Il numero massimo di gestori di reti di terza generazione costituisce un elemento la cui valutazione e' funzione della struttura della domanda, dell'effettiva disponibilita' dello spettro frequenziale, dei fattori che caratterizzano il mercato nazionale, dell'offerta adeguata di nuovi servizi, dell'efficacia delle strategie di commercializzazione adottate e del costo e dell'effettiva disponibilita', per gli utenti finali, di terminali mobili adatti alla fruizione di servizi multimediali. Anche alla luce dei risultati della consultazione pubblica indetta dal Ministero delle comunicazioni e delle decisioni adottate in altri Stati membri dell'Unione europea, per la prima fase di sviluppo dei sistemi di terza generazione, un operatore che offra al pubblico servizi multimediali deve poter disporre di almeno 2x10 MHz nello spettro simmetrico e 5 MHz in quello asimmetrico. Tale assegnazione iniziale per ogni licenza assicura la presenza, allo stato, di cinque gestori di sistemi mobili di terza generazione. Sulla base del previsto schema di assegnazione, rimane disponibile una ulteriore porzione di spettro simmetrico, che potra' essere oggetto di un successivo provvedimento di assegnazione, all'esito di una valutazione circa l'effettivo sviluppo della concorrenza nell'ambito dei sistemi mobili di terza generazione, dell'incremento della domanda dei servizi ad essi collegati, e in considerazione di misure che promuovano l'utilizzo efficiente delle risorse spettrali. Una procedura di gara a mezzo licitazione privata, secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, costituisce lo strumento piu' adeguato per l'assegnazione delle licenze, attese la scarsita' delle risorse frequenziali e le caratteristiche peculiari del sistema di terza generazione. Tale procedura, costituita da due fasi, la prima di qualificazione, per la selezione di candidati con adeguate credenziali tecniche, economiche e commerciali, e la seconda di aggiudicazione, consente di contemperare gli obiettivi primari del rispetto dei principi di equita', non discriminazione, trasparenza e proporzionalita' con un uso efficiente dello spettro frequenziale e la garanzia di una elevata qualificazione delle imprese partecipanti alla gara. Lo spettro costituisce una risorsa scarsa, la cui valorizzazione contribuisce all'uso efficiente dello stesso. A tal fine, la somma offerta per l'assegnazione delle frequenze costituisce uno dei criteri che concorrono alla formazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Allo scopo di garantire una remunerazione minima per la suddetta assegnazione risulta opportuno fissare un valore tenendo conto di criteri di valutazione economica e nel rispetto dei principi di proporzionalita', obiettivita' e non discriminazione, oltre che della necessita' di favorire lo sviluppo di servizi innovativi e di assicurare adeguate condizioni di concorrenza nel mercato. La decisione n. 128/1999/CE del Parlamento e del Consiglio del 14 dicembre 1998 rileva, fra l'altro, che risulta opportuno anche tener conto degli effetti sociali della transizione alla societa' dell'informazione senza fili e che lo sviluppo dell'UMTS e delle norme pertinenti dovrebbe essere coordinato con le iniziative nei settori collegati, come, ad esempio, lo sviluppo della societa' dell'informazione ed il sostegno alla formazione di nuove professionalita' nelle tecnologie legate ai sistemi mobili di terza generazione. Inoltre, nell'ambito del processo di revisione del quadro regolamentare del settore delle telecomunicazioni ("Review 1999"), emerge l'orientamento comunitario di considerare l'opportunita' di destinare gli eventuali introiti, derivanti dagli importi corrisposti dagli aggiudicatari a titolo di assegnazione di porzioni dello spettro elettromagnetico, ad attivita' volte ad incrementare l'uso efficiente dello spettro stesso. L'Autorita' ritiene di condividere tale orientamento, al fine di allargare il mercato delle telecomunicazioni ed in particolare quello legato alle comunicazioni mobili, alle applicazioni legate alla rete Internet, alla convergenza ed ai servizi innovativi. Nel rispetto dell'autonomia di ogni impresa di sviluppare il servizio sul territorio secondo criteri di massima remunerazione degli investimenti, un obbligo minimo di copertura ai titolari di licenza, sia in termini temporali sia in termini geografici, garantisce, in modo graduale, una copertura uniforme e il piu' possibile non discriminatoria delle diverse aree del paese. Un obbligo di copertura dei principali centri urbani, comune a tutti i licenziatari, a partire dai capoluoghi di regione e successivamente esteso ai capoluoghi di provincia, contempera infatti l'esigenza di assicurare un livello minimo di copertura della popolazione sul territorio con le previsioni di mercato, in base alle quali nel periodo iniziale di introduzione del servizio il bacino primario di utenza per i servizi mobili di terza generazione e' costituito dalle zone ad alta densita' abitativa. La promozione di una effettiva concorrenza nel mercato richiede inoltre apposite misure regolamentari, trasparenti e di durata limitata. Tali misure dovranno essere tali da offrire la possibilita' agli operatori nuovi entranti di ridurre l'incidenza delle diseguali condizioni di partenza e favorire lo sviluppo del mercato dei servizi e dei prodotti che possono essere offerti al pubblico per mezzo delle reti mobili di terza generazione. In particolare, risulta necessario definire le condizioni di roaming fra reti di seconda e di terza generazione anche tenendo conto dell'evoluzione degli standard. A tal fine dovra' facilitarsi la condivisione di siti, impianti e infrastrutture cosi' da garantire condizioni ottimali dal punto di vista della promozione della concorrenza ed offrire il massimo vantaggio per gli utenti, con un minimo impatto ambientale. Le misure dovranno favorire la nascita di un mercato concorrenziale per servizi che potranno essere offerti al pubblico sia dagli operatori mobili licenziatari sia da tutti gli altri soggetti autorizzati, al fine di stimolare un'offerta sempre piu' ampia di servizi innovativi. Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia del sistema di comunicazioni mobili di terza generazione indetta dal Ministero delle comunicazioni; Tenuto conto dei lavori del tavolo tecnico congiunto Autorita' - Ministero delle comunicazioni; Udita la relazione del presidente prof. Enzo Cheli e dei commissari ing. Mario Lari e prof. Silvio Traversa; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000): il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione, basato sugli standard definiti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT); b) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione appartenente alla famiglia IMT-2000 e basato sullo standard definito dall'ETSI (European Telecommunications Standards Institute); c) FDD: sistema duplex a divisione di frequenza (Frequency Division Duplex), un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente in bande di frequenze differenti; d) spettro simmetrico, due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione di tipo FDD; nel caso di sistemi mobili di terza generazione le bande 1920-1980 MHz e 2110 - 2170 MHz sono utilizzabili in modo simmetrico FDD; e) TDD: sistema duplex a divisione di tempo (Time Division Duplex), un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenze e sono separate temporalmente; f) spettro asimmetrico, una o piu' porzioni di spettro radioelettrico, tipicamente utilizzabili per sistemi di comunicazione di tipo TDD; nel caso di sistemi mobili di terza generazione le bande 1900 - 1920 MHz e 2010 - 2025 MHz sono utilizzabili in modo asimmetrico TDD; 2. Sono applicabili le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.