Art. 4. Procedura per il rilascio delle licenze 1. Le licenze di cui al presente provvedimento sono assegnate tramite procedura di licitazione, ai sensi dell'art. 6, comma 13, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 2. La procedura di gara e' costituita da due fasi, una di qualificazione ed una di aggiudicazione. 3. La fase di qualificazione e' svolta sulla base di requisiti che verranno definiti nel bando di gara. 4. La valutazione delle offerte sara' effettuata sulla base dei criteri che verranno stabiliti dall'Autorita' con successivo provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 e al decreto ministeriale 25 novembre 1997. 5. Tra i criteri per la valutazione delle offerte di cui al comma 1 puo' essere previsto l'importo offerto relativo all'assegnazione delle frequenze, sulla base di un valore minimo stabilito dall'Autorita', con successivo provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione. 6. I valori ponderali per la valutazione delle offerte, sulla base dei criteri di cui al comma 4, saranno resi noti nel bando di gara.