Art. 4.
               Procedura per il rilascio delle licenze
  1.  Le  licenze  di  cui  al  presente provvedimento sono assegnate
tramite  procedura  di  licitazione,  ai sensi dell'art. 6, comma 13,
lettera  c), del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997,  n.  318,  secondo il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
  2.  La  procedura  di  gara  e'  costituita  da  due  fasi,  una di
qualificazione ed una di aggiudicazione.
  3.  La fase di qualificazione e' svolta sulla base di requisiti che
verranno definiti nel bando di gara.
  4.  La  valutazione  delle  offerte sara' effettuata sulla base dei
criteri   che   verranno   stabiliti  dall'Autorita'  con  successivo
provvedimento,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della
presente  deliberazione,  salvo quanto previsto dalle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318 e al decreto ministeriale 25 novembre 1997.
  5. Tra i criteri per la valutazione delle offerte di cui al comma 1
puo'  essere  previsto  l'importo  offerto  relativo all'assegnazione
delle   frequenze,   sulla   base   di  un  valore  minimo  stabilito
dall'Autorita',  con  successivo provvedimento, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente deliberazione.
  6.  I valori ponderali per la valutazione delle offerte, sulla base
dei criteri di cui al comma 4, saranno resi noti nel bando di gara.