Art. 7.
           Misure volte alla promozione della concorrenza
  1. L'Autorita' stabilisce misure volte a promuovere una concorrenza
effettiva  nella  fornitura di reti e servizi di comunicazioni mobili
entro   sessanta   giorni   dalla  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento.  Tali  misure  prevedono,  tra  l'altro,  obblighi  di
roaming e relative condizioni economiche, condivisione di impianti ed
infrastrutture, collocazione dei siti, rapporti fra gestori di reti e
fornitori di servizi.
  2.  I  criteri per l'assegnazione di ulteriori 2x10 MHz nella parte
di  spettro  simmetrica sono fissati dall'Autorita' nell'ambito delle
misure  di  cui  al  comma  1,  allo  scopo  di favorire un effettivo
sviluppo della concorrenza.