Art. 7. Misure volte alla promozione della concorrenza 1. L'Autorita' stabilisce misure volte a promuovere una concorrenza effettiva nella fornitura di reti e servizi di comunicazioni mobili entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Tali misure prevedono, tra l'altro, obblighi di roaming e relative condizioni economiche, condivisione di impianti ed infrastrutture, collocazione dei siti, rapporti fra gestori di reti e fornitori di servizi. 2. I criteri per l'assegnazione di ulteriori 2x10 MHz nella parte di spettro simmetrica sono fissati dall'Autorita' nell'ambito delle misure di cui al comma 1, allo scopo di favorire un effettivo sviluppo della concorrenza.