Art. 2.
  1. I   sindaci   dei  comuni  capoluogo  delle  aree  metropolitane
individuate  ai sensi dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e  successive modificazioni ed integrazioni, sono nominati commissari
delegati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992.
  2. Le   risorse   finanziarie   sono  utilizzate  per  le  seguenti
priorita':
    a) soccorso,  accoglienza  e  assistenza  delle  persone indicate
all'art.  1 da parte degli enti, delle associazioni di volontariato e
degli altri organismi senza scopo di lucro operanti nel settore;
    b) realizzazione  di  centri  e  servizi  di  pronta accoglienza,
interventi    socio-sanitari,   servizi   per   l'accompagnamento   e
l'eventuale reinserimento delle persone nella rete delle strutture di
protezione sociale.