Art. 2. 1. I sindaci dei comuni capoluogo delle aree metropolitane individuate ai sensi dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, sono nominati commissari delegati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992. 2. Le risorse finanziarie sono utilizzate per le seguenti priorita': a) soccorso, accoglienza e assistenza delle persone indicate all'art. 1 da parte degli enti, delle associazioni di volontariato e degli altri organismi senza scopo di lucro operanti nel settore; b) realizzazione di centri e servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e l'eventuale reinserimento delle persone nella rete delle strutture di protezione sociale.