Art. 4.
  1. Per la realizzazione degli interventi della presente ordinanza i
sindaci-commissari delegati sono autorizzati a derogare, nel rispetto
dei   principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  alle  vigenti
disposizioni  in  materia  di contabilita' pubblica ed in particolare
alle seguenti norme:
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 11 e 16;
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076,
art. 42;
    decreto  del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939,
articoli 5 e 7;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299,
articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;
    legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 19;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
art. 20;
    legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni ed
integrazioni, articoli 16, 17, 24, 28;
    decreto   legislativo   17 marzo   1995,  n.  157,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23,
24;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, art. 9, comma 4, per i casi di ricorso
a trattativa privata;
    decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13,
14, 18 e 19.