Art. 4. 1. Per la realizzazione degli interventi della presente ordinanza i sindaci-commissari delegati sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle vigenti disposizioni in materia di contabilita' pubblica ed in particolare alle seguenti norme: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 11 e 16; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117; decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42; decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 19; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 16, 17, 24, 28; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 9, comma 4, per i casi di ricorso a trattativa privata; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19.