IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato"; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilita' iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, stabilisce la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, tenendo conto delle peculiari esigenze della Presidenza; Considerato, altresi', che l'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303/1999 prevede, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa richiedere sui decreti di cui al predetto art. 8 il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 6 dicembre 1999; Udito il parere della Corte dei conti reso dalle sezioni riunite nella seduta del 17 dicembre 1999; Decreta: Art. 1. Denominazioni 1. Nel presente decreto sono denominati: a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; b) Presidenza e Presidente: rispettivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Presidente del Consiglio dei Ministri; c) Segretariato generale, Segretario generale e Vicesegretario generale: rispettivamente il Segretariato generale, il Segretario generale e il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) dipartimenti: i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli affidati a Ministri o Sottosegretari ai sensi degli articoli 9, 20 e 21, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400; e) legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato: rispettivamente regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato" e regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato"; f) I.G.S.T.: Istruzioni generali sui servizi del tesoro approvate con decreto ministeriale 15 settembre 1972.