IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri" e successive integrazioni e modificazioni;
  Vista  la  legge  3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  recante  norme di contabilita' generale dello Stato in
materia  di  bilancio.  Delega  al Governo per l'individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato";
  Visto  il  decreto  legislativo  7 agosto  1997,  n.  279,  recante
"Individuazione  delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
"Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto,  in  particolare,  l'art.  8,  comma 1,  del  citato decreto
legislativo il quale prevede, tra l'altro, che la Presidenza provvede
all'autonoma  gestione  delle  spese  nei limiti delle disponibilita'
iscritte  in  apposita  unita'  previsionale  di  base dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  e  che  il  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,  con proprio decreto, stabilisce la struttura dei bilanci e
la  disciplina  della gestione delle spese, in coerenza con i criteri
di  classificazione  della  spesa del bilancio statale, tenendo conto
delle peculiari esigenze della Presidenza;
  Considerato,   altresi',   che   l'art.  9,  comma 7,  del  decreto
legislativo  n.  303/1999 prevede, tra l'altro, che il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  possa  richiedere  sui  decreti  di  cui al
predetto  art.  8  il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti;
  Udito   il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 6 dicembre 1999;
  Udito  il  parere  della Corte dei conti reso dalle sezioni riunite
nella seduta del 17 dicembre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Denominazioni
  1.  Nel presente decreto sono denominati:
    a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303,   recante   "Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    b) Presidenza  e  Presidente:  rispettivamente  la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed il Presidente del Consiglio dei Ministri;
    c) Segretariato  generale,  Segretario  generale e Vicesegretario
generale:  rispettivamente  il  Segretariato  generale, il Segretario
generale  e il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
    d) dipartimenti:  i  dipartimenti  della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  e  gli  uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli
affidati  a Ministri o Sottosegretari ai sensi degli articoli 9, 20 e
21, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    e) legge  e regolamento per la contabilita' generale dello Stato:
rispettivamente  regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440  "Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale  dello  Stato"  e  regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827,
concernente  "Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilita' generale dello Stato";
    f) I.G.S.T.: Istruzioni generali sui servizi del tesoro approvate
con decreto ministeriale 15 settembre 1972.