Art. 12.
                     Riaccertamento dei residui
  1. L'amministrazione  compila  la  situazione  dei residui attivi e
passivi  distintamente  per  esercizio di provenienza e per capitolo.
Essa  indica la consistenza al 1o gennaio, le somme riscosse o pagate
nel  corso  dell'anno  di gestione, quelle eliminate perche' non piu'
realizzabili, con analitica dimostrazione, o non piu' dovute, nonche'
quelle  rimaste  da  riscuotere  o da pagare. Detta situazione verra'
allegata al conto consuntivo.
  2. La  variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto
di apposito decreto del Segretario generale.