Art. 12. Riaccertamento dei residui 1. L'amministrazione compila la situazione dei residui attivi e passivi distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. Essa indica la consistenza al 1o gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili, con analitica dimostrazione, o non piu' dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare. Detta situazione verra' allegata al conto consuntivo. 2. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposito decreto del Segretario generale.