Art. 22. Consegnatari 1. I consegnatari ed i vice consegnatari sono nominati, per la durata di un triennio, dal Segretario generale tra il personale di ruolo della Presidenza in possesso di adeguata preparazione in campo amministrativo e contabile. Al termine di ogni gestione annuale il Segretario generale puo' disporre l'avvicendamento dei consegnatari. 2. Presso i centri di responsabilita' e di spesa affidati a Ministri o Sottosegretari, ove se ne ravvisi la necessita', possono essere nominati a cura dei responsabili dei centri stessi, appositi consegnatari e vice consegnatari. 3. Ai consegnatari e' affidata: a) la conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie; b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione di mobili ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine ed attrezzature d'ufficio e quant'altro costituisca la dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri elaborazione dati.