Art. 22.
                            Consegnatari
  1. I  consegnatari  ed  i  vice  consegnatari sono nominati, per la
durata  di  un  triennio, dal Segretario generale tra il personale di
ruolo  della Presidenza in possesso di adeguata preparazione in campo
amministrativo  e  contabile.  Al termine di ogni gestione annuale il
Segretario generale puo' disporre l'avvicendamento dei consegnatari.
  2. Presso  i  centri  di  responsabilita'  e  di  spesa  affidati a
Ministri  o  Sottosegretari, ove se ne ravvisi la necessita', possono
essere  nominati  a cura dei responsabili dei centri stessi, appositi
consegnatari e vice consegnatari.
  3. Ai consegnatari e' affidata:
    a) la   conservazione   e   la  distribuzione  degli  oggetti  di
cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie;
    b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione di mobili
ed  arredi  d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreti,
di  pubblicazioni  ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine
ed  attrezzature  d'ufficio  e  quant'altro  costituisca la dotazione
degli  uffici,  magazzini,  tipografie, laboratori, officine e centri
elaborazione dati.