Art. 23. Inventario e classificazione dei beni 1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 2. I beni mobili della Presidenza sono registrati a cura dei consegnatari in inventari con l'indicazione della natura e la specie, il titolo di acquisizione, la quantita' o il numero dei beni mobili la localizzazione e il valore. Sono esclusi i beni di consumo, quelli di valore minimo (ed i materiali di impiego delle officine e dei laboratori), per i quali si provvede comunque a registrazione secondo le modalita' dell'art. 25. 3. L'inventario del patrimonio librario e' tenuto a cura del responsabile della Biblioteca Chigiana nonche' dei responsabili delle biblioteche dei dipartimenti. 4. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa. 5. L'inventario viene costantemente aggiornato e chiuso al termine di ciascun anno finanziario e viene trasmesso al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il successivo inserimento nel conto patrimoniale dello Stato. E' sottoposto a revisione quinquennale secondo la ricognizione fisica dei beni registrati. All'inventario dei beni patrimoniali e' allegato il prospetto dei punti di concordanza tra il rendiconto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali. 6. Al fine della definizione della situazione patrimoniale, l'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici registra per valore i beni inventariati e ne cura l'aggiornamento sulla base dei dati forniti dai competenti servizi amministrativi. 7. I dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari trasmettono alla chiusura dell'esercizio al Segretario generale una situazione riepilogativa dei beni acquistati accompagnata da una relazione sull'andamento della gestione del patrimonio assegnato. 8. In sede di prima applicazione del presente decreto la ricognizione dei beni mobili puo' essere affidata, mediante esperimento di apposita gara, ad una impresa specializzata. 9. L'inventario e' redatto in originale e copia. Il capo dell'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici trasmette, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, un esemplare dell'inventario generale con il prospetto di tutte le variazioni della consistenza all'Ufficio di bilancio e ragioneria per la redazione della situazione patrimoniale. 10. Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le relative operazioni di scarico e' utilizzato un apposito bollettario dei buoni di carico e scarico.