Art. 23.
                Inventario e classificazione dei beni
  1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del
valore  del  patrimonio  all'inizio  dell'esercizio  finanziario,  le
variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione
del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio
alla chiusura dell'esercizio.
  2. I  beni  mobili  della  Presidenza  sono  registrati  a cura dei
consegnatari in inventari con l'indicazione della natura e la specie,
il  titolo  di acquisizione, la quantita' o il numero dei beni mobili
la localizzazione e il valore. Sono esclusi i beni di consumo, quelli
di  valore  minimo  (ed  i  materiali di impiego delle officine e dei
laboratori), per i quali si provvede comunque a registrazione secondo
le modalita' dell'art. 25.
  3. L'inventario  del  patrimonio  librario  e'  tenuto  a  cura del
responsabile della Biblioteca Chigiana nonche' dei responsabili delle
biblioteche dei dipartimenti.
  4. Il  valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo di
acquisto,  ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti
per altra causa.
  5. L'inventario  viene costantemente aggiornato e chiuso al termine
di  ciascun  anno  finanziario  e  viene  trasmesso  al Ministero del
tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione  economica  per  il
successivo   inserimento  nel  conto  patrimoniale  dello  Stato.  E'
sottoposto  a  revisione  quinquennale secondo la ricognizione fisica
dei beni registrati. All'inventario dei beni patrimoniali e' allegato
il prospetto dei punti di concordanza tra il rendiconto finanziario e
la consistenza dei beni patrimoniali.
  6. Al   fine   della  definizione  della  situazione  patrimoniale,
l'Ufficio  per i servizi amministrativi e tecnici registra per valore
i  beni  inventariati  e  ne cura l'aggiornamento sulla base dei dati
forniti dai competenti servizi amministrativi.
  7. I  dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari trasmettono
alla  chiusura  dell'esercizio  al Segretario generale una situazione
riepilogativa  dei  beni  acquistati  accompagnata  da  una relazione
sull'andamento della gestione del patrimonio assegnato.
  8. In   sede   di   prima  applicazione  del  presente  decreto  la
ricognizione   dei   beni   mobili  puo'  essere  affidata,  mediante
esperimento di apposita gara, ad una impresa specializzata.
  9. L'inventario   e'   redatto   in  originale  e  copia.  Il  capo
dell'Ufficio  per i servizi amministrativi e tecnici trasmette, entro
il  28 febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  di riferimento, un
esemplare  dell'inventario  generale  con  il  prospetto  di tutte le
variazioni della consistenza all'Ufficio di bilancio e ragioneria per
la redazione della situazione patrimoniale.
  10. Per  le  iscrizioni  in  inventario  dei  beni  mobili e per le
relative  operazioni di scarico e' utilizzato un apposito bollettario
dei buoni di carico e scarico.