Art. 24.
       Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili
  1. La  cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso,
perdita,  cessione  o  altri  motivi  e'  disposta,  su richiesta del
consegnatario,  con  deliberazione  di  apposita  commissione tecnica
nominata  dal  Segretario generale. Ove necessario, la commissione e'
integrata   da  tecnici  di  altre  amministrazioni  dello  Stato.  I
componenti  durano  in  carica  un  triennio  e  non  possono  essere
immediatamente confermati.
  2. La  delibera  di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale
obbligo  di reintegro o di risarcimento dei danni dei responsabili ed
e' portato a conoscenza del consegnatario al fine della redazione del
verbale  di scarico. L'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici
sulla  scorta  di  detti  verbali,  vigila  sull'aggiornamento  delle
scritture patrimoniali.
  3. Non  sono  consentite  cessioni  a  titolo  gratuito  o a valore
simbolico a persone fisiche; le cessioni a titolo gratuito o a valore
simbolico  effettuate  nei confronti di enti morali sono eseguite nel
rispetto delle vigenti norme di contabilita' pubblica.
  4. Per  la  vendita dei beni dichiarati fuori uso sono applicabili,
in  quanto compatibili, le disposizioni della legge e del regolamento
di contabilita' generale dello Stato.
  5. Il capo dell'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici puo'
provvedere  all'autonoma dismissione di beni il cui valore non superi
i  10  milioni.  Per  la  dismissione di beni di valore considerevole
dovra' essere predisposta apposita pianificazione annuale.