Art. 24. Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili 1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi e' disposta, su richiesta del consegnatario, con deliberazione di apposita commissione tecnica nominata dal Segretario generale. Ove necessario, la commissione e' integrata da tecnici di altre amministrazioni dello Stato. I componenti durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati. 2. La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni dei responsabili ed e' portato a conoscenza del consegnatario al fine della redazione del verbale di scarico. L'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici sulla scorta di detti verbali, vigila sull'aggiornamento delle scritture patrimoniali. 3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico a persone fisiche; le cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico effettuate nei confronti di enti morali sono eseguite nel rispetto delle vigenti norme di contabilita' pubblica. 4. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato. 5. Il capo dell'Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici puo' provvedere all'autonoma dismissione di beni il cui valore non superi i 10 milioni. Per la dismissione di beni di valore considerevole dovra' essere predisposta apposita pianificazione annuale.