Art. 25.
                Contabilita' degli oggetti di consumo
  1. I  consegnatari  tengono  su  apposito  registro la contabilita'
degli  oggetti  di  consumo e provvedono alla loro presa in carico in
base  agli  ordini  di  acquisto  ed  ai  documenti  di  consegna dei
fornitori.
  2. Il  carico  e'  determinato  dai  documenti delle forniture e lo
scarico  dalle  dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.
Lo  scarico  avviene  mediante  buoni  di  prelevamento,  firmati dai
responsabili dei dipartimenti.
  3. Disposizioni  particolari  sono  emanate dal Segretario generale
per  la  tenuta  della  contabilita'  del magazzino, dei laboratori e
delle officine.