Art. 25. Contabilita' degli oggetti di consumo 1. I consegnatari tengono su apposito registro la contabilita' degli oggetti di consumo e provvedono alla loro presa in carico in base agli ordini di acquisto ed ai documenti di consegna dei fornitori. 2. Il carico e' determinato dai documenti delle forniture e lo scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni. Lo scarico avviene mediante buoni di prelevamento, firmati dai responsabili dei dipartimenti. 3. Disposizioni particolari sono emanate dal Segretario generale per la tenuta della contabilita' del magazzino, dei laboratori e delle officine.