Art. 30.
                       Procedure contrattuali
  1. Le  procedure  contrattuali  possono  essere  "aperte" (pubblico
incanto),  "ristrette"  (licitazione  privata  e  appalto concorso) e
"negoziate" (trattativa privata).
  2. Le  gare  si  svolgono,  preferibilmente,  secondo  la procedura
"ristretta",  salvo che per i contratti attivi nei quali e' richiesta
la procedura "aperta".
  3. Nei  casi previsti dall'art. 36 e' ammesso il ricorso al sistema
delle spese in economia.
  4. Per  i  lavori  che  richiedono  la progettazione o il controllo
dell'esecuzione da parte di specifiche figure professionali di cui la
Presidenza  non  dispone nell'ambito della propria organizzazione, il
relativo  incarico  e'  conferito  anche  a professionalita' estranee
all'Amministrazione,  dal  dirigente responsabile delle acquisizioni,
che  ne  stabilisce  il  compenso,  sulla  base  delle corrispondenti
tariffe professionali.