Art. 30. Procedure contrattuali 1. Le procedure contrattuali possono essere "aperte" (pubblico incanto), "ristrette" (licitazione privata e appalto concorso) e "negoziate" (trattativa privata). 2. Le gare si svolgono, preferibilmente, secondo la procedura "ristretta", salvo che per i contratti attivi nei quali e' richiesta la procedura "aperta". 3. Nei casi previsti dall'art. 36 e' ammesso il ricorso al sistema delle spese in economia. 4. Per i lavori che richiedono la progettazione o il controllo dell'esecuzione da parte di specifiche figure professionali di cui la Presidenza non dispone nell'ambito della propria organizzazione, il relativo incarico e' conferito anche a professionalita' estranee all'Amministrazione, dal dirigente responsabile delle acquisizioni, che ne stabilisce il compenso, sulla base delle corrispondenti tariffe professionali.