Art. 37.
          Modalita' per l'esecuzione dei lavori e provviste
  1. Per  l'esecuzione  dei  lavori, delle provviste e dei servizi di
cui  all'art. 36 devono acquisirsi almeno tre preventivi di persone o
imprese.  E'  consentito,  tuttavia, il ricorso ad una sola persona o
impresa  nei  casi  di  specialita'  o  di  urgenza del lavoro, della
provvista  e  del  servizio  ovvero  quando l'importo della spesa non
superi  20 milioni, IVA compresa. E' consentito, altresi', il ricorso
ad  una  sola persona o impresa quando il costo del bene da acquisire
sia fissato in modo univoco dal mercato.
  2. Qualora   non   sia  possibile  predeterminare  con  sufficiente
approssimazione la quantita' della provvista dei lavori o dei servizi
da  ordinare  nel  corso  di  un  determinato  periodo  di tempo, non
superiore  comunque  all'anno finanziario, sulla base di una indagine
di  mercato  che  consenta  l'acquisizione  di almeno tre preventivi,
potra'  procedersi  a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno
si  verifichi,  con  la  persona  o  impresa  che  ha  presentato  il
preventivo  piu'  conveniente, sempre che il limite globale di spesa,
per  il  periodo  di  tempo  considerato, non superi l'importo di 100
milioni, al netto dell'IVA.
  3. I  preventivi  di  cui ai commi precedenti dovranno contenere le
condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i
relativi  prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo dell'assuntore
di  uniformarsi  comunque  alle  norme  legislative  e  regolamentari
vigenti,  nonche' la facolta' - per l'amministrazione - di provvedere
all'esecuzione  dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e
pericolo  dell'assuntore  e  di  rescindere  l'obbligazione  mediante
semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli
obblighi  contratti  ovvero  alle  norme  legislative e regolamentari
vigenti.    I    preventivi   suddetti   possono   essere   richiesti
dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi.
  4. La  scelta  del  contraente  avviene  in  base  all'offerta piu'
vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito.
  5. L'ordinazione  dei  lavori,  delle  provviste  e  dei servizi e'
effettuata,  mediante  lettera  o atto contrattuale in forma privata,
dal dirigente responsabile ed e' immediatamente esecutiva.