Art. 37. Modalita' per l'esecuzione dei lavori e provviste 1. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 36 devono acquisirsi almeno tre preventivi di persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 20 milioni, IVA compresa. E' consentito, altresi', il ricorso ad una sola persona o impresa quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato. 2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantita' della provvista dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, sulla base di una indagine di mercato che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi, potra' procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo piu' conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di 100 milioni, al netto dell'IVA. 3. I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta' - per l'amministrazione - di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi contratti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi. 4. La scelta del contraente avviene in base all'offerta piu' vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito. 5. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi e' effettuata, mediante lettera o atto contrattuale in forma privata, dal dirigente responsabile ed e' immediatamente esecutiva.