Art. 42.
                Norme finali e di prima applicazione
  1. Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto,  l'attivita'
amministrativo-contabile  dovra'  essere comunque svolta nel rispetto
dei principi generali di contabilita' pubblica.
  2. L'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza, a decorrere
dal  1o gennaio 2000, sostituisce l'Ufficio centrale del bilancio del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
presso  la Presidenza stessa, e svolge anche le funzioni di controllo
interno  di  regolarita'  amministrativa  e contabile espletate dallo
stesso Ufficio centrale del bilancio ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
  3. Al  bilancio  di previsione per l'esercizio finanziario 2000 non
si applica l'articolo 3, comma 4, del presente decreto.
    Roma, 23 dicembre 1999
                                               Il Presidente: D'Alema