Art. 42. Norme finali e di prima applicazione 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, l'attivita' amministrativo-contabile dovra' essere comunque svolta nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica. 2. L'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza, a decorrere dal 1o gennaio 2000, sostituisce l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presso la Presidenza stessa, e svolge anche le funzioni di controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile espletate dallo stesso Ufficio centrale del bilancio ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 non si applica l'articolo 3, comma 4, del presente decreto. Roma, 23 dicembre 1999 Il Presidente: D'Alema