Art. 2.
    A)  e'  autorizzata,  per  il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11
febbraio  1997,  la  corresponsione  del  trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim, con sede in Milano, unita' di Domodossola
(Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 231 ore di lavoro, articolate su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti di un massimo di 23 lavoratori su un organico di 32 unita';
    B)  e'  autorizzata,  per  il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11
febbraio  1997  la  corresponsione  del  trattamento  di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim, con sede in Milano, unita' di Domodossola
(Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,   per   il   periodo  sopraindicato,  la  riduzione
dell'orario  di  lavoro  fino ad un massimo di 138 ore, articolate su
settimane  intere  di  sospensione  e su singole giornate lavorative,
riproporzionata  in  base  all'effettiva articolazione dell'orario di
lavoro  individuale,  nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su
un organico di 32 unita'.