Art. 2. A) e' autorizzata, per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Domodossola (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 231 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 23 lavoratori su un organico di 32 unita'; B) e' autorizzata, per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Domodossola (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 138 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 32 unita'.