IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996  n.  510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  Upim, unita' di Monza, Seregno e Lodi, inoltrata presso la
competente   Direzione   regionale   del   lavoro   e  della  massima
occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 24 ottobre 1995
e che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS.
dei  lavoratori in data 2 ottobre 1995-27 settembre 1995-12 settembre
1995,   successivamente   integrato   con   verbale  di  accordo  del
9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente
dal  2  ottobre 1995 e 13 settembre 1995 una riduzione dell'orario di
lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della Direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  2 ottobre 1995 al 1o
ottobre  1996,  la  corresponsione  del  trattamento  di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim,  con  sede  in  Milano,  unita'  di Monza
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 212 ore di lavoro, articolate su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti di un massimo di 36 lavoratori su un organico di 52 unita';
    B)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  2 ottobre 1995 al 1o
ottobre  1996  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim,  con  sede  in  Milano,  unita'  di Monza
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 127 ore, articolate su settimane
intere   di   sospensione   e   su   singole   giornate   lavorative,
riproporzionata  in  base  all'effettiva articolazione dell'orario di
lavoro  individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su
un organico di 52 unita'.