Art. 2.
  Il  trattamento  di  integrazione  salariale  straordinario  di cui
all'art.  1,  e'  prorogato  sino  al 20 settembre 1999, in favore di
tredici  unita' lavorative, nonche' nel mede-simo periodo e' concessa
la  possibilita'  di  beneficiare  del  trattamento  di pensionamento
anticipato in favore di un lavoratore.
  L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a  provvedere al pagamento diretto del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori
interessati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sostituisce e annulla i decreti direttoriali del
25 maggio 1999, n. 26351 e del 17 ottobre 1999, n. 27161.
    Roma, 12 novembre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi