Art. 2. Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'art. 1, e' prorogato sino al 20 settembre 1999, in favore di tredici unita' lavorative, nonche' nel mede-simo periodo e' concessa la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore di un lavoratore. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sostituisce e annulla i decreti direttoriali del 25 maggio 1999, n. 26351 e del 17 ottobre 1999, n. 27161. Roma, 12 novembre 1999 Il direttore generale: Daddi