Art. 10. Definizione degli oneri 1. I costi relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), costituiscono onere generate afferente al sistema elettrico ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, qualora tali attivita': a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o piu' delle attivita' di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica, o ad aspetti anche appartenenti ad altri settori ma collegati alle suddette attivita'; b) si riferiscano in generale a risultati e soluzioni che trovino utilizzo in una prospettiva di lungo termine ed abbiano carattere generale per il sistema elettrico nazionale; c) abbiano natura applicativa, riguardando in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici, e, di norma, non siano limitate a sole ricerche di base, pur potendosi avvalere degli sviluppi raggiunti da queste ultime; d) non si configurino come servizi prestati alle aziende e non siano in alcun modo sostitutive di attivita' direttamente svolte dai singoli soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa. 2. Le attivita' di ricerca di cui al precedente comma 1 possono: a) essere a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; in tal caso i risultati non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, ne' di alcun vincolo di segreto o riservatezza; b) in alternativa a quanto previsto alla lettera a), essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale; in tal caso i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, con connessi vincoli di segreto o di riservatezza. I soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento, a favore del Fondo di cui all'art. 11, di un diritto il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei suddetti risultati, e' determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; c) essere in parte finanziate anche attraverso fondi e meccanismi diversi da quelli previsti all'art. 11 ed essere svolte da soggetti nazionali anche in collaborazione tra di loro e con soggetti appartenenti ad altri Stati, con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli Stati membri dell'Unione europea.