Art. 10.
                       Definizione degli oneri
  1.   I   costi  relativi  alle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
finalizzate   all'innovazione  tecnica  e  tecnologica  di  interesse
generale  per  il  settore  elettrico,  di  cui  all'art. 2, comma 1,
lettera   d),  costituiscono  onere  generate  afferente  al  sistema
elettrico  ai  sensi  dell'art.  3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, qualora tali attivita':
    a) siano  attinenti  al settore elettrico, riguardando una o piu'
delle   attivita'   di  produzione,  trasmissione,  dispacciamento  e
distribuzione dell'energia elettrica, o ad aspetti anche appartenenti
ad altri settori ma collegati alle suddette attivita';
    b) si riferiscano in generale a risultati e soluzioni che trovino
utilizzo  in  una  prospettiva  di lungo termine ed abbiano carattere
generale per il sistema elettrico nazionale;
    c) abbiano natura applicativa, riguardando in particolare aspetti
metodologici,  tecnici e tecnologici, e, di norma, non siano limitate
a  sole  ricerche  di  base,  pur  potendosi  avvalere degli sviluppi
raggiunti da queste ultime;
    d) non  si  configurino  come servizi prestati alle aziende e non
siano  in alcun modo sostitutive di attivita' direttamente svolte dai
singoli   soggetti   operanti   nel  settore  dell'energia  elettrica
nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa.
  2. Le attivita' di ricerca di cui al precedente comma 1 possono:
    a) essere  a  totale beneficio degli utenti del sistema elettrico
nazionale;  in  tal  caso  i risultati non possono formare oggetto di
alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, ne' di alcun vincolo di
segreto o riservatezza;
    b) in  alternativa  a  quanto  previsto alla lettera a), essere a
beneficio   degli   utenti   del   sistema   elettrico   nazionale  e
contestualmente  di  interesse  specifico  di  soggetti  operanti nel
settore  dell'energia  elettrica  nazionale  o internazionale; in tal
caso  i  risultati  formano oggetto di diritti di privativa e possono
essere   utilizzati   per  lo  sviluppo  di  servizi  o  di  prodotti
industriali,  con  connessi  vincoli  di segreto o di riservatezza. I
soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento, a favore del Fondo di
cui  all'art.  11,  di  un  diritto il cui ammontare, unitamente alle
eventuali  condizioni  per  l'utilizzo  dei  suddetti  risultati,  e'
determinato    dal   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas;
    c) essere in parte finanziate anche attraverso fondi e meccanismi
diversi  da  quelli previsti all'art. 11 ed essere svolte da soggetti
nazionali  anche  in  collaborazione  tra  di  loro  e  con  soggetti
appartenenti  ad  altri  Stati,  con  particolare,  ma non esclusivo,
riferimento agli Stati membri dell'Unione europea.