(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI LAVORO PER LA FORMULAZIONE DELLE
TABELLE  DI  EQUIPARAZIONE  DEL  PERSONALE CONFLUITO NELLE A.R.P.A. A
                    QUELLO DEL COMPARTO SANITA'.
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'
    1. Il  presente contratto si applica al personale confluito nelle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), esclusi
i  dirigenti,  al  fine di consentire il relativo inquadramento negli
organici delle agenzie stesse.
    2. A  tal  fine,  ai  sensi  dell'art. 41, comma 8, del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro 7 aprile 1999 del comparto sanita',
con   il   presente   contratto   vengono   definite  le  tabelle  di
equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. al personale del
S.S.N. onde pervenire ad un sistema classificatorio omogeneo.
                               Art. 2.
      Criteri per la formazione delle tabelle di equiparazione
    1.  Le tabelle di equiparazione allegato 1 sono formulate in base
ai  criteri stabiliti dall'art. 41, comma 8, del contratto collettivo
nazionale di lavoro 7 aprile 1999, facendo riferimento a:
      a)  contratti  collettivi attualmente applicati al personale in
servizio;
      b) livelli e categorie di provenienza del personale;
      c)  contenuto  mansionistico  delle qualifiche e/o categorie di
appartenenza,  con  particolare riguardo al personale proveniente dal
settore    privato    i   cui   profili   professionali   non   siano
sufficientemente tipizzati nei settori di provenienza.
    2.  Per  il  personale  proveniente  da  altri  comparti,  ove  i
contratti  collettivi  nazionali  di lavoro abbiano previsto un nuovo
sistema  classificatorio  diverso  da  quello  del  S.S.N.,  ai  fini
dell'equiparazione  si  tiene  conto  della  precedente  posizione  o
qualifica funzionale nonche' del livello economico di provenienza del
personale,  procedendo  all'inserimento di esso, secondo i profili di
inquadramento  del  S.S.N. Tale criterio si applica anche nel caso in
cui  nel  comparto  pubblico  di  provenienza  non  sia  stato ancora
individuato il nuovo sistema classificatorio del personale.
                               Art. 3.
                    Struttura della retribuzione
    1.  Per  effetto  delle  tabelle  di  equiparazione, al personale
confluito  nelle  A.R.P.A.  da  comparti diversi dal S.S.N., ai sensi
dell'art.  32,  comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro
7 aprile 1999, e' attribuito:
      a)  il  trattamento  economico  iniziale,  di  cui all'art. 32,
lettera a), dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro;
      b)  l'indennita'  integrativa  speciale  in  atto goduta per il
S.S.N. del corrispondente livello di inquadramento;
      c) la retribuzione individuale di anzianita' in atto percepita;
      d)  l'indennita'  professionale  specifica, ove prevista per il
relativo  profilo  dalla  tabella  allegato 6 al contratto collettivo
nazionale di lavoro 7 aprile 1999.
    2.  Alla  costituzione  del  trattamento  economico  iniziale del
personale confluito formato da due voci (stipendio tabellare iniziale
e  misura comune dell'ex indennita' di qualificazione professionale),
ai  sensi  dell'art.  30 del contratto collettivo nazionale di lavoro
7 aprile  1999,  concorrono lo  stipendio  tabellare iniziale in atto
goduto  dal  personale  interessato  nonche'  ogni altra indennita' o
trattamento  economico  comunque  denominato,  avente  natura fissa e
ricorrente  e  avente  riflessi ai fini del trattamento previdenziale
nella  misura concorrente a costituire oltre al trattamento tabellare
iniziale anche la seconda voce del trattamento economico iniziale.
    3.   Gli  oneri  per  l'attribuzione  del  trattamento  economico
iniziale,  di  cui  al  comma 2, qualora le voci sopra richiamate non
fossero  sufficienti,  sono  a  carico dei bilanci delle A.R.P.A. Nel
caso  in  cui,  viceversa,  le voci economiche sopra richiamate diano
luogo  ad  un  saldo  positivo,  la parte residua, fatto salvo quanto
previsto  dal  comma  5,  verra' conservata come assegno ad personam,
riassorbibile  con  i  passaggi  alle  fasce economiche superiori o a
seguito  del  passaggio  alla categoria superiore, ovvero come fascia
retributiva   superiore,   ove   ne  abbia  la  consistenza.  A  tale
inquadramento  economico  provvedono  direttamente le A.R.P.A. Non si
da'  luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento
del tabellare e' derivante dai rinnovi contrattuali.
    4.  Tutti  gli  assegni attribuiti a titolo personale per effetto
del  presente  articolo  rimangono  nel  fondo di cui all'art. 39 del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  7 aprile  1999, al
momento  della  cessazione  dal rapporto di lavoro a qualsiasi titolo
del personale che ne era destinatario.
    5.  E', altresi', a carico delle A.R.P.A. la corresponsione della
specifica  indennita' professionale di cui alla tabella allegato 6 al
contratto  collettivo  nazionale di lavoro 7 aprile 1999, utilizzando
allo scopo l'eventuale saldo positivo di cui al comma 3.
                               Art. 4.
                     Inquadramento del personale
    1.  Le  tabelle  di  equiparazione  producono  i  propri  effetti
economici  con l'inquadramento del personale confluito nelle A.R.P.A.
negli  organici  delle  medesime, con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo alla data di inquadramento.
    2.  Per  le  A.R.P.A.  gia' attivate la data di inquadramento del
personale decorre dal 1o novembre 1998.
                               Art. 5.
                     Norme finali e transitorie
    1.  L'adeguamento  nominale dei profili del personale confluito a
quello  in  atto  del personale del S.S.N. e' effettuato direttamente
dalle  A.R.P.A.,  sulla base delle declaratorie di cui all'allegato 1
del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro del 7 aprile 1999 e
delle tabelle di equiparazione del presente contratto.
    2.  Per  effetto  delle  tabelle  di  equiparazione, al personale
interessato  si  applica  il  sistema  classificatorio  del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  7 aprile  1999  anche per cio' che
attiene  i  passaggi  di  cui  agli  articoli 16  e  17, le posizioni
organizzative   degli   articoli 20  e  21  nonche'  la  progressione
economica orizzontale dell'art. 35 del contratto collettivo nazionale
di lavoro citato. A tal fine, i fondi previsti dagli articoli 38 e 39
del  contratto  collettivo nazionale di lavoro stesso sono formati ed
incrementati  con  le  stesse  modalita'  e procedure stabilite dalle
norme indicate.
    3.   Nell'ambito  del  sistema  classificatorio,  fermo  restando
l'obbligo   di   osservanza   del   principio  dell'adeguato  accesso
dall'esterno,  le  A.R.P.A. individuano con atti regolamentari, anche
per  la prima applicazione, criteri e procedure per i passaggi tra le
categorie  e  all'interno delle categorie, coerenti con i processi di
riorganizzazione interna ispirati alla omogeneizzazione delle diverse
provenienze.
    4.   I   regolamenti  concorsuali  delle  agenzie  devono  essere
coerenti,  per  i  requisiti generali, con le vigenti disposizioni in
materia  di  ammissione  all'impiego  e, per quelli specifici, con le
declaratorie di cui all'allegato 1 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del 7 aprile 1999.
    5.  Le  parti  di cui al presente contratto, in caso di eventuali
modificazioni  e  integrazioni  dei  profili  sanitari  da  parte del
Ministero  della  sanita'  ovvero  a  seguito della definizione della
formazione complementare, si incontreranno per l'individuazione della
categoria  di  appartenenza  dei profili interessati. Analogamente si
procede per l'individuazione di nuovi profili non sanitari.
---->  Vedere allegato da pag. 72 a pag. 73 della G.U.  <----
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
    Con  riferimento  all'art.  19, comma 2, del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro 7 aprile 1999 per il comparto sanita', le parti
dichiarano   che   nel  personale  di  vigilanza  ed  ispezione  sono
ricompresi   i   vigili   sanitari   indipendentemente   dalle  varie
denominazioni  adottate  in  sede  locale  ed  anche  gli "assistenti
tecnici"  limitatamente a quelli che operano presso i dipartimenti di
prevenzione,   i   P.M.P.  (presidi  multizonali  di  prevenzione)  o
strutture ad essi riconducibili ed ex P.M.P. confluiti nelle A.R.P.A.
(agenzie regionali per l'ambiente).
    Tra  detto  personale  e'  ricompreso nelle A.R.P.A. il personale
tecnico  sanitario  di  laboratorio  biomedico  che effettua esami di
laboratorio  per  il  controllo delle matrici ambientali e alimentari
nonche'  il  personale  tecnico  diplomato  e/o di vigilanza comunque
denominato,  proveniente  da altri comparti o settori, fermo restando
il  rispetto  della  tabella  di  equiparazione  allegata al presente
contratto con riferimento ai livelli di provenienza.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
    Le parti auspicano che gli organi istituzionalmente competenti in
materia  previdenziale  dispongano che al personale pubblico comunque
confluito  nelle  A.R.P.A.,  gia'  iscritto  dall'amministrazione  di
provenienza  ai fini del trattamento di quiescenza, all'assicurazione
generale  obbligatoria  o  altre  forme  pensionistiche  obbligatorie
sostitutive   ed  esclusive,  si  applichino  le  disposizioni  sulla
facolta'  di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa
gia'  costituita  (in  analogia  a  quanto previsto dall'art. 6 della
legge 29 dicembre 1988, n. 554).
    Le  parti auspicano, invece, che per il personale non proveniente
dall'impiego   pubblico,   che   fruisce   di   eventuali  iscrizioni
previdenziali    ed   assistenziali   integrative   facoltative   e/o
obbligatorie  presso  Enti  o  Fondazioni  di  diritto  privato, gia'
previste   o   consentite  dai  contratti  collettivi  o  integrativi
aziendali  di  provenienza  del  personale  stesso,  vengano  trovate
soluzioni   per   l'adeguamento   al   trattamento  previdenziale  ed
assistenziale del comparto.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3
    Le   parti  confermano  che  i  servizi  prestati  dal  personale
confluito  nelle  A.R.P.A.  presso  amministrazioni,  aziende ed enti
pubblici o privati di provenienza sono equiparati a quelli del S.S.N.
nei  concorsi  e nelle progressioni interne presso le A.R.P.A., sulla
base delle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 1.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4
    Le  parti  si  danno  atto di un probabile errore materiale nella
tabella  allegato  1  con  riferimento  alla  nota  3,  in  quanto il
personale di riferimento dovrebbe ricomprendere le figure del livello
3 dei lavoratori provenienti dall'industria alimentare.
    La  verifica  della  sussistenza  dell'errore e la sua correzione
sara'  portata  a  conclusione  nell'ambito  del contratto collettivo
nazionale di lavoro del 2o biennio di parte economica 2000-2001.