(all. 1 - art. 1)
         per le confederazioni e le organizzazioni sindacali
                    f.to: V. Capellupo - CGIL/AGB
                         E. Sanin - SGB/CISL
                   C. Pellucchi Girardi - UIL/SGK
                     A. Haller - SGB/CISL F.P.I.
                     M. Zerbetti - CGIL/AGB FP/B
Accordo   successivo   concernente  le  norme  di  raccordo  previste
dall'art.  1,  comma  2, del contratto collettivo nazionale di lavoro
per  il  comparto  Ministeri - tornata 1994-1997 - personale operante
nella provincia di Bolzano.
                             PARTE PRIMA
                  Titolo I - Disposizioni generali
                               Capo I
    Art. 1: Fonte.
    Art. 2: Campo di applicazione.
            Titolo II - Sistema delle relazioni sindacali
                               Capo I
                        Disposizioni generali
    Art. 3: Definizione dei soggetti titolari della contrattazione.
    Art. 4: Materie e limiti della contrattazione.
                               Capo II
               Informazioni e forme di partecipazione
    Art. 5: Informazioni.
                              Capo III
              Procedure di raffreddamento dei conflitti
    Art. 6: Interpretazione autentica dei contratti.
                   Titolo III - Rapporto di lavoro
                               Capo I
                     Particolari tipi di lavoro
    Art. 7: Rapporto di lavoro
                               Capo II
                       Struttura del rapporto
    Art. 8: Permessi retribuiti.
    Art. 9: Formazione.
    Art. 10: Incarichi.
                              Capo III
                         Norme disciplinari
    Art. 11: Procedure disciplinari.
                               Capo IV
                              Mobilita'
    Art. 12: Mobilita'.
                            PARTE SECONDA
                  Titolo I - Trattamento economico
                               Capo I
                           La retribuzione
    Art.  13:  Indennita'  di  conoscenza  delle  lingue  italiana  e
tedesca.
                               Capo II
                            Produttivita'
    Art.  14: Indennita' spettante al personale del Commissariato del
Governo di Bolzano.
    Art. 15: Sistemi di incentivazione della produttivita'.
                             PARTE TERZA
                       Titolo I - Norme finali
    Art. 16: Revisione dell'ordinamento.
                             PARTE PRIMA
                  Titolo I - Disposizioni generali
                               Capo I
                               Art. 1.
                                Fonte
    1.  Il  presente  contratto  e' stipulato secondo quanto previsto
all'art.  1,  comma  2,  del contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto  Ministeri  - ed ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto
legislativo 9 settembre 1997, n. 354.
    2.  Si  procede,  quindi,  ad  una contrattazione di raccordo con
suddetto  contratto collettivo nazionale di lavoro, sia degli accordi
e  dei  contratti  stipulati tra ARAN ed organizzazioni sindacali che
tra   Amministrazioni   centrali   ed  organizzazioni  sindacali,  in
particolar  modo  sulle  materie  ed  istituti che si specificano nei
successivi articoli.
                               Art. 2.
                        Campo di applicazione
    1.  Quanto contenuto nel presente contratto si applica a tutto il
personale  in servizio presso gli uffici statali situati in provincia
di Bolzano e, con riferimento al pagamento dell'indennita' di seconda
lingua,   al  personale  in  servizio  presso  uffici  regionali  e/o
compartimentali  aventi  competenza  anche  per  il  territorio della
provincia di Bolzano.
            Titolo II - Sistema delle relazioni sindacali
                               Capo I
                        Disposizioni generali
                               Art. 3.
       Definizione dei soggetti titolari della contrattazione
    1.   La   parte  pubblica  e  le  organizzazioni  sindacali  sono
individuate  secondo  l'art.  27  del decreto legislativo 9 settembre
1997, n. 354.
                               Art. 4.
                Materie e limiti della contrattazione
    1. La contrattazione si svolge a livello provinciale per tutte le
amministrazioni  statali  operanti  in  provincia di Bolzano (sia con
riferimento  al  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro, sia con
riferimento  ai  contratti di Ministero) sulle materie qui di seguito
meglio specificate ed articolate.
    2.   Il   presente   contratto   conserva   efficacia  fino  alla
stipulazione  del successivo contratto collettivo nazionale di lavoro
-   Comparto   Ministeri.   Le   particolarita'   in  esso  contenute
costituiscono   indicazione   specifica  per  la  stesura  del  nuovo
contratto collettivo di comparto.
                               Capo II
               Informazioni e forme di partecipazione
                               Art. 5.
                            Informazioni
    1.  Il  Commissariato  del  Governo  per  la provincia di Bolzano
curera' la traduzione in lingua tedesca dei contratti e degli accordi
sindacali anche nazionali.
    2.  Qualora  si  verificassero  controversie sull'interpretazione
degli  accordi  e/o  dei  contratti  stipulati  o  tradotti in lingua
tedesca, si fara' riferimento al testo originale in lingua italiana.
    3.   Il  Commissariato  del  Governo  informa  le  organizzazioni
sindacali  ed  il Consiglio di amministrazione dei ruoli locali sugli
argomenti  che  verranno trattati in sede di Comitato d'Intesa di cui
all'art.  13  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752.
    4.  Il  Commissariato  del  Governo informa, per quanto attiene i
provvedimenti  di sua competenza relativamente al rapporto di lavoro,
le  organizzazioni  sindacali  presenti sul piano provinciale e cio',
secondo  quanto  disposto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni in merito
ai  Comitati per le pari opportunita' di cui all'art. 9 del contratto
collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri.
    5. Il Commissariato del Governo e le Amministrazioni informano le
organizzazioni  sindacali  sulle  riunioni  di  carattere formale, ai
sensi  dell'art.  10  del  decreto  legislativo 29/1993 e delle norme
contrattuali,  nonche'  delle  disposizioni  in  merito  dalla  legge
7 agosto 1990, n. 241.
                              Capo III
              Procedure di raffreddamento dei conflitti
                               Art. 6.
               Interpretazione autentica del contratto
    1.  Per  quanto attiene il presente articolo, si fa riferimento a
quanto  contenuto  nel  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro -
Comparto  Ministeri  - art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5 nonche' a quanto
precedentemente  sancito  dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
                   Titolo III - Rapporto di lavoro
                               Capo I
                     Particolari tipi di lavoro
                               Art. 7.
                         Rapporto di lavoro
    1. Per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale, le
dotazioni  organiche sono determinate in base alle procedure previste
dal  decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni ed integrazioni.
    2.  Per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo  parziale  e viceversa, nonche' per il passaggio da rapporto di
lavoro   a   tempo   determinato   in  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,  qualora  previsti  da  norme del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  -  Comparto Ministeri - o di legge, non verra'
applicata la proporzionale.
    3.  Nel  rispetto  del  contingente  di  personale previsto dalle
tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, i rapporti di lavoro a tempo parziale saranno
computati  per  la  frazione  di  tempo prestato, rispetto all'orario
ordinario di lavoro.
                               Capo II
                       Struttura del rapporto
                               Art. 8.
                         Permessi retribuiti
    1.  A  domanda  del  dipendente  sono  concessi,  in  aggiunta ai
permessi  retribuiti  previsti  dal contratto collettivo nazionale di
lavoro   -   Comparto   Ministeri  -,  sei  giorni  all'anno  per  il
conseguimento  dell'attestato  di  conoscenza delle lingue italiana e
tedesca di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752.
    2.  Tali  permessi  potranno  essere  fruiti  nei  soli giorni di
svolgimento delle prove d'esame e debitamente documentati.
    3.  Sono  inoltre  concessi,  in  ottemperanza  a quanto previsto
dall'art.  7,  comma  2  del decreto legislativo 9 settembre 1997, n.
354,  ulteriori  ventisei  giorni  annui  di  congedo straordinario o
permesso  retribuito per la partecipazione, regolarmente documentata,
a corsi fuori provincia per il perfezionamento della conoscenza della
seconda lingua e della lingua ladina.
                               Art. 9.
                             Formazione
    1. Per  garantire la formazione linguistica del personale statale
in  servizio in provinda di Bolzano e per dare concreta attuazione al
diritto   di   ogni   dipendente   a   fruire   della   formazione  e
riqualificazione  professionale  anche  utilizzando  la propria madre
lingua,   le   parti  definiscono  piani  annuali  o  pluriennali  di
interventi  formativi  sia  per  ambiti  generali uguali per tutte le
amministrazioni  che  per  materie  specifiche legate direttamente ai
compiti d'istituto delle diverse amministrazioni.
    2. In   questo   ambito  vanno  ricondotte  anche  la  formazione
giuridica e tecnica in lingua italiana e tedesca.
    3. In  sede  contrattuale  sara'  possibile  sostituire programmi
formativi  nazionali con attivita' didattiche in sede locale e con la
garanzia di pari livelli di professionalita' e completezza.
    4. La  Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione  ed  i
Dicasteri   che   dispongono   di   propri   istituti  di  formazione
consentiranno, se richiesto, l'utilizzo di proprie risorse umane.
                              Art. 10.
                              Incarichi
    1. Considerato  che il Commissariato del Governo per la provincia
di Bolzano svolge i compiti delle Amministrazioni centrali in materia
di  personale,  lo  svolgimento  degli  incarichi  del  personale  in
servizio  in  provincia  di  Bolzano  conferiti dal Commissariato del
Governo e' considerato servizio a tutti gli effetti.
                              Capo III
                         Norme disciplinari
                              Art. 11.
                       Procedure disciplinari
    1. Ad  integrazione di quanto previsto dall'art. 24 del contratto
collettivo  nazionale  di lavoro - Comparto Ministeri, e dall'art. 59
del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29 e per rispettare il
principio  costituzionale  del  diritto  dei  dipendenti  statali  in
servizio  in  provincia di Bolzano di potersi esprimere nella propria
madre  lingua,  l'ufficio  istruttore  competente  per i procedimenti
disciplinari  che  in  base al comma 4 del citato art. 59 del decreto
legislativo   n.  29/1993  dovrebbe  essere  costituito  da  ciascuna
amministrazione  secondo il proprio ordinamento, viene costituito, in
provincia  di Bolzano, come ufficio unico presso il Commissariato del
Governo  per  la provinda di Bolzano per tutte le amministrazioni con
il  compito  di ufficio istruttore, indipendentemente dal ruolo a cui
essi appartengano.
    2. In  base  agli stessi principii viene costituito, in provincia
di  Bolzano,  un  unico  collegio  arbitrale  secondo quanto previsto
dall'art.  59  del  decreto  legislativo  n. 29/1993 commi 7, 8 e 9 e
dall'art.  16 del decreto legislativo n. 354/1997, con competenza per
tutto   il   personale  a  qualunque  ruolo  o  amministrazione  esso
appartenga.
                               Capo IV
                              Mobilita'
                              Art. 12.
                              Mobilita'
    1. Saranno stipulati, in sede territoriale, accordi specifici per
la  mobilita' volontaria e d'ufficio, cosi' come previsto dal decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche' dal contratto collettivo nazionale di lavoro -
Comparto  Ministeri.  In  tale ambito si dovranno prevedere criteri e
procedure  per  consentire  trasferimenti  tra  diversi  uffici anche
appartenenti ad amministrazioni diverse.
    2. Saranno   inoltre   stipulati  accordi  integrativi  a  quelli
definiti in sede nazionale, per raccordarli alla specifica situazione
locale.
    3. In   caso   di   mobilita'   dipendente  da  ristrutturazione,
riorganizzazione   o   soppressione  di  uffici  statali  ubicati  in
provincia  di  Bolzano nonche' in caso di trasferimento di competenze
statali alla provincia autonoma di Bolzano, il personale appartenente
ai  ruoli  locali  potra'  chiedere  il trasferimento presso analoghi
uffici  statali  ubicati  in  altre  province,  indipendentemente dal
numero di anni di servizio prestati nel ruolo locale stesso.
    4. In  caso di esuberi, come descritti nel precedente punto 3, va
garantita  al personale la possibilita' di inserimento in organico di
altre  amministrazioni statali indipendentemente dal gruppo etnico di
appartenenza.
    5. Gli  accordi  di  mobilita',  stipulati tra le amministrazioni
interessate    e    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  sul  piano  provinciale, verranno trattati presso il
Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.
                            PARTE SECONDA
                  Titolo I - Trattamento economico
                               Capo I
                           La retribuzione
                              Art. 13.
      Indennita' di conoscenza delle lingue italiana e tedesca
    1. L'indennita'  speciale di seconda lingua, prevista dall'art. 1
della  legge  23 ottobre  1961,  n.  1165, come integrato dalla legge
13 agosto   1980,   n.   454,  ha  natura  di  trattamento  economico
accessorio,  quant'anche  il  previsto  attestato di conoscenza delle
lingue  italiana e tedesca costituisce requisito fondamentale al fine
dell'accesso  nella  pubblica  amministrazione  comunque  denominata.
Essa,  pero', spetta anche al personale di cui ai commi seguenti, che
presti  temporaneamente  servizio  fuori dal territorio regionale, su
incario  dell'ufficio  di  appartenenza o degli uffici gearchicamente
preposti.  Ai  soli  fini  del  comma  7  dell'art.  21  del C.C.N.L.
1994-1997 sottoscritto in data 16 maggio 1995, e successive modifiche
ed  integrazioni,  l'indennita'  di  seconda  lingua  non  subisce le
decurazioni previste per il trattamento economico accessorio.
    2. L'indennita'  di cui al comma 1, spetta anche al personale che
presta  servizio negli uffici statali siti in provincia di Bolzano ed
a  quello  operante  presso  uffici  statali della provinda di Trento
aventi competenza regionale.
    3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che
abbia  conseguito  l'attestato  di conoscenza della lingua italiana e
tedesca  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
752/1976  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La  stessa
indennita'   spetta,   inoltre,   a   chi   abbia   superato  l'esame
rispettivamente  previsto  dalla legge n. 1165/1961 e dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  671/1970  ed  a coloro che abbiano
dovuto  sostenere  un esame per la conoscenza delle lingue italiana e
tedesca   al  fine  di  poter  accedere  all'impiego  statale,  prima
dell'istituzione  degli attestati previsti dal decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  752/1976  e  dal  decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/1982.
    4. Per  il  periodo  dal  1o gennaio  1994  al 31 ottobre 1997 al
personale di cui ai precedenti commi l'indennita' spetta in base alla
qualifica  rivestita, facendo riferimento all'attestato di conoscenza
delle  lingue  italiana  e  tedesca che viene richiesto per l'accesso
dall'esterno.
    5. A  partire  dal  1o novembre 1997, l'indennita' spetta in base
all'attestato  in  possesso  del dipendente, con riferimento all'art.
22,  primo  e  secondo  comma del decreto legislativo n. 354/1997. Il
personale  che non sia in possesso dell'attestato di conoscenza delle
lingue   italiana  e  tedesca  previsto  per  l'accesso  dall'esterno
continuera'   a  percepire  l'importo  attribuito  secondo  il  comma
precedente  e  nella  misura  stabilita dal decreto del Ministero del
tesoro  22 dicembre  1992, fino a che la differenza rispetto a quello
in possesso non venga assorbita dagli attuali e futuri aumenti.
    6. A  partire  dal  1o dicembre  1997  l'indennita' stabilita dal
decreto  del  Ministro  del  tesoro 22 dicembre 1992 e' aumentata con
riferimento agli attestati relativi ai titoli di studio:
      di L. 41.000 per la licenza elementare;
      di   L. 46.000   per  il  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di primo grado;
      di   L. 57.000   per  il  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado;
      di L. 68.000 per il diploma di laurea.
    7. Per  il  personale  in servizio alla data di entrata in vigore
del presente contratto spettano, a titolo di recupero dell'inflazione
per   il  periodo  contrattuale  pregresso,  i  seguenti  importi  in
relazione all'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca
posseduto e relativo ai seguenti titoli di studio:
      di L. 490.000 per la licenza elementare;
      di   L. 550.000  per  il  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di primo grado;
      di   L. 680.000  per  il  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado;
      di L. 820.000 per il diploma di laurea.
    Detti  importi vanno ragguagliati a mesi per il personale che era
in servizio dal 1o gennaio 1994 al 31 ottobre 1997.
                               Capo II
                            Produttivita'
                              Art. 14.
Indennita'  spettante  al  personale del Commissariato del Governo di
                               Bolzano
    1. L'indennita'  di  cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n.
455,  confluita  nella  tabella  2  allegata  al  C.C.N.L., Ministero
Presidenza  Consiglio  dei  Ministri, spetta al personale comunque in
servizio presso il Commissariato del Governo di Bolzano, anche se ivi
destinato  per  le  funzioni  di  cui all'art. 87 ed 88 dello statuto
speciale  della  regione  Trentino-Alto  Adige  e  relative  norme di
attuazione.
                              Art. 15.
            Sistema di incentivazione della produttivita'
    1. Per  l'utilizzo  del  fondo  previsto dall'art. 36 del vigente
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro - Comparto Ministeri, la
contrattazione  decentrata,  in provincia di Bolzano, potra' definire
variazioni sugli standard di produzione contrattati in sede centrale;
tali  variazioni  dovranno considerare il maggior impegno legato alla
applicazione  della normativa sull'uso delle lingue italiana, tedesca
e ladina.
    2. Potranno   inoltre   essere   definite,   in  sede  decentrata
provinciale,  posizioni e condizioni particolari di lavoro diverse da
quelle  individuate  in  sede  nazionale  e legate alla struttura del
territorio  ed  alle  problematiche  inerenti  all'applicazione dello
statuto di autonomia.
                             PARTE TERZA
                       Titolo I - Norme finali
                              Art. 16.
                     Revisione dell'ordinamento
    I  risultati  dei  lavori della commissione prevista dall'art. 38
del  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro - Comparto
Ministeri,  saranno  comunicati  al  consiglio di amministrazione dei
ruoli  locali  ed  alle  organizzazioni  sindacali della provincia di
Bolzano  cosi'  come  definite  dall'art.  3 del presente contratto e
saranno  oggetto di verifica ed eventuale modifica od integrazione in
sede di trattativa decentrata locale.
    Le   modifiche   ed   integrazioni   proposte  dovranno  comunque
rispettare  la  piena applicazione del decreto legisaltivo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e  sue  modifiche e la trasformazione del rapporto di
lavoro  pubblico  in  rapporto  di  diritto  privato.  La discussione
avverra'  tra  il  consiglio di amministrazione dei ruoli locali e le
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello provindale.
    L'approvazione  finale  della  riforma  dell'ordinamento  per  il
comparto  dei  Ministeri  dovra', pertanto, avvenire dopo la verifica
prevista dal presente articolo.
Dichiarazione    congiunta    consiglio    di    amministrazione    e
CGIL/AGB-SGB/CISL-UIL/SGK in materia di indennita' di seconda lingua.
    La  regolamentazione operata nell'art. 13, da' la possibilita' di
superare  le  disparita'  di  trattamento  esistenti tra i lavoratori
degli  uffici  statali  della  provincia di Bolzano, nel rispetto del
principio  dell'autonomia  contrattuale  introdotta  dal titolo III e
dall'art.  72  del  decreto  legislativo  n.  29/1993  e dal disposto
dell'art. 22 del decreto legilslativo n. 354/1997, ove questo non da'
alcun  chiarimento  circa  le  modalita' da seguire per il periodo di
inizio  della  valenza  del  C.C.N.L.  comparto  Ministeri firmato il
16 maggio 1995 e l'entrata in vigore del citato art. 22.
    Inoltre detta regolamentazione evita la disparita' di trattamento
con   i  dipendenti  della  regione  Val  d'Aosta,  che  percepiscono
l'indennita'  di  seconda  lingua  con  riferimento  alle  qualifiche
rivestite,  secondo  una normativa che prevede l'attribuzione di "una
indennita'  di  bilinguismo,  collegata  alla professionalita', nella
stessa  misura e con le stesse modalita' previste per il personale in
servizio  nella  regione  autonoma  a  statuto speciale Trentino-Alto
Adige"  (art.  53  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
266/1987).
    Si  esprime  l'auspicio che l'indennita' di seconda lingua di cui
all'art.  13  del presente contratto venga contemporaneamente erogata
al personale dei ruoli sia locali che nazionali prestante servizio in
provincia di Bolzano. A tal fine si ritiene opportuno il conferimento
al  Commissario  del Governo per la provincia di Bolzano di specifica
delega.
Dichiarazione    congiunta    consiglio    di    amministrazione    e
CGIL/AGB-SGB/CISL-UIL/SGK in materia di formazione.
    Concordemente  si ritiene che il Commissariato del Governo per la
provincia  di  Bolzano  prenda  contatti con la provincia autonoma di
Bolzano  al  fine  di  organizzare  specifici  corsi di formazione ed
addestramento  linguistici  per  i  dipendenti  degli uffici statali,
anche  attingendo a finanziamenti previsti da specifiche disposizioni
di legge.
Dichiarazione n. 1 del consiglio di amministrazione sulla formazione.
    I  componenti  del  consiglio di amministrazione per il personale
dei  ruoli locali, ritenendo la formazione un elemento essenziale per
il  buon  andamento  della pubblica amministrazione, auspicano che in
tal  senso  le  amministrazioni  si  attivino  affinche' il personale
partecipi  ai  corsi proposti sia a livello centrale che provinciale,
con  particolare  riguardo al personale delle qualifiche per le quali
e'  previsto  il  diploma  di  laurea  quale  requisito per l'accesso
dall'esterno.
Dichiarazione  n.  1 CGIL/AGB, SGB/CISL e UIL/SGK sull'armonizzazione
dei trattamenti nel pubblico impiego in provincia di Bolzano.
    CGIL/AGB,   SGB/CISL   e   UIL/SGK  concordano  nel  ritenere  la
contrattazione  di raccordo prevista dall'art. 27 decreto legislativo
n.  354/1997  e  dall'art. 1, comma 2 del C.C.N.L. comparto Ministeri
del   16 maggio   1995   un  importante  strumento  di  decentramento
amministrativo  che  dara'  la  possibilita'  di migliorare i servizi
offerti  dalle  amministrazioni  statali  della provincia di Bolzano,
anche  sotto  forma  del miglior rispetto delle norme di tutela delle
minoranze linguistiche della provincia di Bolzano.
    Esse  auspicano  in  tal  senso  anche  il  raggiungimento di una
armonizzazione   delle  norme  riguardanti  il  pubblico  impiego  in
provincia di Bolzano.
    Nell'ambito    dell'impiego    statale    si   deve   raggiungere
l'unificazione  dei  differenti  ruoli conviventi nei medesimi uffici
(ruoli locali, ruoli nazionali, sia per il personale assunto entro il
1978 che per quello assunto dopo il 1978).
    Tra  i  vari comparti del pubblico impiego (statali, parastatali,
regionali,  comunali,  provindali,  scuola  ecc.)  e'  auspicabile un
avvicinamento  della  normativa  relativa  al trattamento economico e
giuridico    del    personale,   da   raggiungersi   anche   mediante
l'integrazione  della parte pubblica nelle varie contrattazioni. Cio'
sarebbe possibile mediante l'attuazione del comma 16 dell'art. 51 del
decreto  legislativo  n.  29/1993,  come  sostituito  dall'art. 4 del
decreto  legislativo  4 novembre  1997,  n. 397, con l'istituzione di
un'agenzia  tecnica  di  contrattazione  per la provincia di Bolzano,
debitamente integrata da rappresentanti del Commissariato del Governo
e delle amministrazioni statali.
Dichiarazione n. 2 di CGIL/AGB-SGB/CISL/SGK
    Si  ritiene  che  l'art.  22  del decreto legislativo n. 354/1997
costituisca  una  invasione della riserva contrattuale introdotta dal
decreto  legislativo  n. 29/1993. In merito al quinto comma dell'art.
13,   si  ritiene  valido  il  principio  che  non  si  puo'  ridurre
trattamenti  economici  comunque  legittimamente  percepiti in base a
un'interpretazione di legge delle amministrazioni stesse.
Dichiarazione di CGIL/AGB e SGB/CISL
    Le  OO.SS.  AGB/CGIL  e SGB/CISL accettano di firmare la modifica
dell'art.  13  ai  soli fini di pervenire ad una firma definitiva del
contratto di raccordo, ormai sospeso oltre ogni ragionevole limite.
    Esse  dichiarano,  fin  d'ora,  di  voler  pervenire  alla  nuova
classificazione  dell'indennita'  di  seconda lingua come trattamento
fondamentale,  come  e'  giu'  avvenuto per tutti gli altri contratti
riguardanti il pubblico impiego, con il sostegno della giurisprudenza
amministrativa al riguardo.
Dichiarazione del consiglio di amministrazione - n. 2
    Il  consiglio  di  amministrazione  per  il personale statale dei
ruoli  locali  ritiene  necessario  approfondire  la natura giuridica
dell'indennita'   di  seconda  lingua,  con  riferimento  agli  altri
contratti  collettivi del pubblico impiego ed in considerazione della
particolarissima  situazione  dell'impiego  statale  in  provincia di
Bolzano.
      Bolzano, 25 novembre 1999