Art. 15. In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative. Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.