Art. 15.
  In  applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213
del  1998,  tutti  gli  atti  e  i  documenti comunque riguardanti le
operazioni  di  cui  al  presente  decreto,  nonche'  i  conti  e  la
corrispondenza  della  Banca  d'Italia  e  dei  suoi incaricati, sono
esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni
governative.
  Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente
da  imposta  di  bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da
diritti  spettanti  agli  enti  locali;  ogni altra spesa relativa si
intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.