Art. 2.
  L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di
cui  al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato  nelle  premesse,  i  buoni sottoscritti sono rappresentati da
iscrizioni  contabili  a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni
contabili  continuano  a  godere  dello  stesso  trattamento fiscale,
comprese  le  agevolazioni  e  le esenzioni, che la vigente normativa
riconosce ai titoli di Stato.
  Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra'  riconosciuto  mediante  accreditamento  nel relativo conto di
deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
  A  fronte  delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui
all'art.   30  del  citato  decreto  legislativo  n.  213  del  1998,
accrediteranno  i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti
con i sottoscrittori.