Art. 8.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte  di  cui  al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta  nei  locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente
della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione  delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con
1'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro  a  cio'  delegato dal
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con  funzioni  di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale
da  cui  risulti  il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso
noto  mediante  comunicato  stampa  nel  quale  verra'  altresi' data
l'informazione   relativa   alla   quota   assegnata   in  asta  agli
"specialisti".