Art. 2.
  Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16,
17, 18, 19 e 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  il  Sottosegretario di Stato sen. dott. Alberto Gaetano Maritati
e'  delegato  alla  trattazione  degli  affari  di  competenza  della
Direzione  generale  dei  servizi civili, dell'Ufficio centrale per i
problemi  delle  zone di confine e delle minoranze etniche e, inotre,
dell'Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati
nonche' alla firma dei relativi provvedimenti.