Art. 2. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato sen. dott. Alberto Gaetano Maritati e' delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dei servizi civili, dell'Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche e, inotre, dell'Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati nonche' alla firma dei relativi provvedimenti.