LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita'  a  norma dell'art. 1,
comma 1,  lettera h),  della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  127  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del
31 dicembre  1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei
medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  nel quale sono state previste le "note relative alla
prescrizione    e    modalita'    di   controllo   delle   confezioni
riclassificate" modificate ed integrate con successivi provvedimenti;
  Visto,  in particolare, il proprio provvedimento del 7 agosto 1998,
concernente:   "Revisione  delle  note  riportate  nel  provvedimento
10 dicembre  1993  di  riclassificazione  dei medicinali e successive
modificazioni",  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 168 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  239  del 13 ottobre 1998, come modificato ed
integrato  dal  provvedimento  del 10 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998;
  Visto  l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che
stabilisce,   tra   l'altro,  che  "la  prescrizione  dei  medicinali
rimborsabili  a  carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme
alle  condizioni  e alle limitazioni previste dai provvedimenti della
Commissione unica del farmaco";
  Vista  la  propria  deliberazione assunta in data 8 settembre 1999,
con  la  quale  e'  stato  evidenziato che le piu' recenti conoscenze
concernenti  gli  effetti  indesiderati  dei  principi attivi oggetto
della  nota  73  rendono superate le motivazioni alla base della nota
stessa;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La   "nota   73"  ed  il  relativo  commento,  come  riportati  nel
provvedimento  7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.
168  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  239  del  13 ottobre  1998,  sono
soppressi   ed  i  medicinali  previsti  nella  nota  stessa  restano
classificati in classe "A".