Art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M. Italia unita' mensa c/o le aziende del raggruppamento di imprese costituite in Comitato interimprese, operanti c/o la centrale ENEL di Montalto di Castro, il cui capofila e' rappresentato dalla F. Fochi, successivamente sostituita dalla F.M. Construction S.p.a., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, corvertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblia italiana. Roma, 4 gennaio 2000 Il direttore generale: Daddi