Art. 2.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto disposto dall'art. 1, in favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. G.M. Italia unita' mensa c/o
le  aziende  del  raggruppamento  di  imprese  costituite in Comitato
interimprese, operanti c/o la centrale ENEL di Montalto di Castro, il
cui   capofila  e'  rappresentato  dalla  F.  Fochi,  successivamente
sostituita   dalla  F.M.  Construction  S.p.a.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1o  ottobre  1996, n. 510, corvertito, con modificazioni, nella legge
28  novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti finanziari posti dal comma
stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale  dell'8  febbraio  1996 in premessa indicato, registrato
dalla  Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblia italiana.
    Roma, 4 gennaio 2000
               Il direttore generale: Daddi