IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la propria ordinanza n. 3029 del 18 dicembre 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999; Visti gli esiti dei primi accertamenti effettuati dal Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza 3029 del 18 dicembre 1999; Visto il piano degli interventi urgenti predisposto dallo stesso Dipartimento in data 18 gennaio 2000 ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza 3029 anche sulla base dei sopralluoghi e valutate le richieste pervenute dalle prefetture e dagli enti locali; Considerato che sulla base degli accertamenti e' possibile definire l'elenco dei comuni della regione Campania gravemente danneggiati e le modalita' attuative degli interventi urgenti; Vista l'ordinanza 2787 del 21 maggio 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni; Considerato che si rende necessario disporre anche l'attuazione immediata di misure di prevenzione e di pianificazione d'emergenza nei territori gravemente colpiti identificati dal Dipartimento della protezione civile in prosecuzione e connessione con quelle gia' adottate per i territori della regione Campania interessati dagli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998, ai sensi dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni; Considerato che e' altresi' necessario disporre ulteriori misure per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile. Dispone: Art. 1. 1. I territori dei comuni della regione Campania piu' gravemente colpiti dagli eventi atmosferici del 14, 15 e 16 dicembre 1999 sono i seguenti: provincia di Avellino: Cervinara, Manocalzati, Pietrastornina, Roccabascerana, S. Martino Valle Caudina; provincia di Benevento: Cusano Mutri, Pannarano; provincia di Salerno: Giffoni Valle Piana. 2. E' approvato il piano degli interventi urgenti di cui in premessa e ne e' autorizzata l'attuazione. Sono fatti salvi gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 3029/99 disposti dai prefetti, dagli enti locali e dal genio civile anche in comuni diversi da quelli di cui al comma 1. 3. I prefetti delle province interessate provvedono all'attuazione degli interventi urgenti ricompresi nel piano di cui al comma 2, avvalendosi dei soggetti attuatori ivi indicati. 4. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza i prefetti ed i soggetti attuatori si avvalgono delle procedure e delle deroghe di cui all'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni. 5. Le amministrazioni pubbliche sono autorizzate a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attivita' direttamente connesse con l'emergenza e per la durata massima di tre mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente necessario e prestato, entro il limite massimo di trenta ore mensili oltre quelli previsti dalle vigenti normative, con onere a carico dei propri bilanci. Ai dirigenti cui siano affidati specifici compiti per attivita' direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza. 6. Per il personale delle prefetture l'onere di cui al precedente comma e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3029/99, nel limite di lire 400 milioni, comprensivi anche dell'onere per il volontariato di cui all'art. 2 della medesima ordinanza. La somma sopra indicata viene trasferita al prefetto di Avellino che provvede a ripartirla tra le prefetture interessate, sulla base dell'effettivo fabbisogno. 7. Le procedure e le deroghe del presente articolo si estendono anche agli interventi da eseguire con risorse finanziarie dello Stato, delle regioni, degli enti locali e della comunita' europea.