IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 dicembre  1999  che  delega  le  funzioni  del coordinamento della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999, con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  la propria ordinanza n. 3029 del 18 dicembre 1999 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999;
  Visti  gli esiti dei primi accertamenti effettuati dal Dipartimento
della protezione civile, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza 3029 del
18 dicembre 1999;
  Visto  il  piano  degli interventi urgenti predisposto dallo stesso
Dipartimento   in   data   18 gennaio   2000  ai  sensi  dell'art.  4
dell'ordinanza  3029  anche sulla base dei sopralluoghi e valutate le
richieste pervenute dalle prefetture e dagli enti locali;
  Considerato che sulla base degli accertamenti e' possibile definire
l'elenco  dei  comuni della regione Campania gravemente danneggiati e
le modalita' attuative degli interventi urgenti;
  Vista l'ordinanza 2787 del 21 maggio 1998 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  120  del  26 maggio  1998,  e  successive  modifiche e
integrazioni;
  Considerato  che  si  rende  necessario disporre anche l'attuazione
immediata  di  misure  di prevenzione e di pianificazione d'emergenza
nei  territori gravemente colpiti identificati dal Dipartimento della
protezione  civile  in  prosecuzione  e  connessione  con quelle gia'
adottate  per  i  territori  della regione Campania interessati dagli
eventi  alluvionali del 5 e 6 maggio 1998, ai sensi dell'ordinanza n.
2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni;
  Considerato  che  e'  altresi' necessario disporre ulteriori misure
per   i   territori  della  regione  Campania  colpiti  dagli  eventi
alluvionali del 5 e 6 maggio 1998;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile.
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  I  territori  dei comuni della regione Campania piu' gravemente
colpiti dagli eventi atmosferici del 14, 15 e 16 dicembre 1999 sono i
seguenti:
    provincia  di  Avellino:  Cervinara, Manocalzati, Pietrastornina,
Roccabascerana, S. Martino Valle Caudina;
    provincia di Benevento: Cusano Mutri, Pannarano;
    provincia di Salerno: Giffoni Valle Piana.
  2.  E'  approvato  il  piano  degli  interventi  urgenti  di cui in
premessa  e  ne  e'  autorizzata  l'attuazione.  Sono fatti salvi gli
interventi  di  cui  agli  articoli  2  e 3 dell'ordinanza n. 3029/99
disposti  dai prefetti, dagli enti locali e dal genio civile anche in
comuni diversi da quelli di cui al comma 1.
  3.  I prefetti delle province interessate provvedono all'attuazione
degli  interventi  urgenti  ricompresi  nel  piano di cui al comma 2,
avvalendosi dei soggetti attuatori ivi indicati.
  4.  Per  l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla
presente  ordinanza  i  prefetti ed i soggetti attuatori si avvalgono
delle  procedure  e  delle  deroghe  di cui all'ordinanza n. 2787 del
21 maggio 1998, e successive modifiche e integrazioni.
  5. Le amministrazioni pubbliche sono autorizzate a corrispondere al
personale  dipendente,  per  l'espletamento di attivita' direttamente
connesse  con  l'emergenza  e  per  la  durata  massima  di tre mesi,
compensi   per   lavoro  straordinario  effettivamente  necessario  e
prestato,  entro il limite massimo di trenta ore mensili oltre quelli
previsti  dalle  vigenti  normative,  con  onere  a carico dei propri
bilanci.  Ai  dirigenti  cui  siano  affidati  specifici  compiti per
attivita' direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un
compenso  forfettario  rapportato  alla  retribuzione dello stipendio
base,  con  onere  a  carico  dei  bilanci  delle  amministrazioni di
appartenenza.
  6.  Per  il personale delle prefetture l'onere di cui al precedente
comma e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 4, comma
1,  dell'ordinanza  n.  3029/99,  nel  limite  di  lire  400 milioni,
comprensivi  anche  dell'onere  per il volontariato di cui all'art. 2
della medesima ordinanza. La somma sopra indicata viene trasferita al
prefetto  di  Avellino  che  provvede  a ripartirla tra le prefetture
interessate, sulla base dell'effettivo fabbisogno.
  7.  Le  procedure  e  le deroghe del presente articolo si estendono
anche  agli  interventi  da  eseguire  con  risorse finanziarie dello
Stato, delle regioni, degli enti locali e della comunita' europea.