Art. 3.
  1.  Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci
lavoratori   delle   cooperative   di   lavoro  operanti  nei  comuni
individuati  dall'art. 1 della presente ordinanza, non rientranti nel
campo   di   applicazione   degli   interventi   ordinari   di  cassa
integrazione,  sospesi  dal  lavoro o lavoranti ad orario ridotto per
effetto  degli  eventi  di  cui  alle premesse, e' corrisposta per il
periodo  di  sospensione  o  di riduzione dell'orario, e comunque non
oltre   il   31 marzo   2000,   un'indennita'   pari  al  trattamento
straordinario   di  integrazione  salariale  previsto  dalle  vigenti
disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario,
nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
  2.  L'indennita'  di  cui  al comma 1 e' dovuta anche ai lavoratori
dipendenti residenti o dimoranti nei territori dei comuni individuati
dall'art.   1  della  presente  ordinanza  che,  in  data  14,  15  e
16 dicembre 1999, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o
siano  stati  costretti  a  sospendere temporaneamente le prestazioni
lavorative  per  gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di
assistenza  urgente alla famiglia o per impraticabilita' delle vie di
comunicazione e trasporto. Tale indennita', che non e' cumulabile con
quella  di  cui  al  comma  1,  e' proporzionata alla riduzione delle
prestazioni  lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni
per il nucleo familiare ove spettanti. L'indennita' di cui ai commi 1
e  2 e' corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in
caso  di  impossibilita'  da  parte  di  quest'ultimo, del lavoratore
interessato, da produrre entro il 15 marzo 2000;
  3.  Nei  confronti  dei  soggetti residenti o aventi sede operativa
alla  data degli eventi calamitosi nei comuni di cui all'art. 1 della
presente  ordinanza  le  cui  abitazioni  e  i  cui immobili, sede di
attivita'  produttive,  sono  stati oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero   per  inagibilita'  totale  o  parziale,  sono  sospesi,  a
decorrere  dal  14, 15 e 16 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2000, i
pagamenti  dei  contributi  di  previdenza ed assistenza sociale, ivi
compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui
all'art.  31  della  legge  28 febbraio  1986,  n.  41,  e successive
modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per
effetto   della   predetta  sospensione  avviene  senza  aggravio  di
sanzioni,  interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati
entro  la  data  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  non  si da' luogo a
rimborso.
  4.  Ai  fini  dell'erogazione  dell'indennita' di cui al comma 1 si
applicano   le  disposizioni  in  materia  di  assorbimento  previste
dall'art.  7,  comma  3,  del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
  5.  L'onere  relativo,  valutato  in  lire  100 milioni, e' posto a
carico   del  Fondo  di  protezione  civile,  centro  responsabilita'
20.2.1.3  capitolo  9353  dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della previsione economica.