Art. 3. 1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati dall'art. 1 della presente ordinanza, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi di cui alle premesse, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 marzo 2000, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' dovuta anche ai lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori dei comuni individuati dall'art. 1 della presente ordinanza che, in data 14, 15 e 16 dicembre 1999, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilita' delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennita', che non e' cumulabile con quella di cui al comma 1, e' proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. L'indennita' di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilita' da parte di quest'ultimo, del lavoratore interessato, da produrre entro il 15 marzo 2000; 3. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi nei comuni di cui all'art. 1 della presente ordinanza le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dal 14, 15 e 16 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2000, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si da' luogo a rimborso. 4. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. 5. L'onere relativo, valutato in lire 100 milioni, e' posto a carico del Fondo di protezione civile, centro responsabilita' 20.2.1.3 capitolo 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della previsione economica.