Art. 4. 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che alla data del 14 dicembre 1999 avevano il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale sono sospesi, a decorrere dal 14, 15 e 16 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2000, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, connessi all'accertamento e alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, nonche' i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 14 dicembre 1999 nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, nonche' a tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nelle stesse aree. 3. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti di imposta, a richiesta degli interessati di cui ai commi 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. Le ritenute gia' operate devono comunque essere versate. 4. La sospensione delle ritenute di cui al comma 3 si applica soltanto per quelle da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La sospensione si estende anche alle trattenute dell'addizionale regionale all'IRPEF (art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997) e dell'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF (art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998) che effettuano i sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. Detta sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile. 5. I redditi dei fabbricati distrutti o con ordinanze sindacali di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' dei fabbricati stessi, a condizione che alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilita' totale o parziale dei fabbricati. Non si fa luogo al rimborso delle imposte gia' pagate. 6. Per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli uffici finanziari aventi competenza in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 14 dicembre 1999 ed il 30 giugno 2000. Sono sospesi, nei confronti dei medesimi soggetti, fino al 30 giugno 2000, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. Per i concessionari della riscossione sono ugualmente sospesi fino al 30 giugno 2000 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2. 7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione. Lo stesso decreto puo' prevedere rateizzazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. 8. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede la regione.