Art. 4.
  1.  Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in qualita' di
sostituti  d'imposta,  che  alla data del 14 dicembre 1999 avevano il
domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della
presente  ordinanza  le  cui  abitazioni  e i cui immobili sono stati
oggetto  di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o
parziale  sono  sospesi,  a decorrere dal 14, 15 e 16 dicembre 1999 e
fino  al  30 giugno  2000,  i termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti  di  natura  tributaria,  connessi all'accertamento e alla
riscossione  di imposte e tasse erariali, regionali e locali, nonche'
i  versamenti  di  entrate  aventi natura patrimoniale ed assimilata,
dovute  all'amministrazione  finanziaria  e  ad  enti  pubblici anche
locali.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei
confronti  dei  soggetti,  anche  in qualita' di sostituti d'imposta,
diversi  dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 14 dicembre
1999 nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza,
nonche'   a  tutti  i  soggetti  aventi  residenza  o  sede  altrove,
limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle
attivita' svolte nelle stesse aree.
  3. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti di imposta,
a  richiesta  degli  interessati  di  cui  ai commi 1 e 2, non devono
operare  le  ritenute  alla  fonte  nel  periodo  di  sospensione. Le
ritenute gia' operate devono comunque essere versate.
  4.  La  sospensione  delle  ritenute  di  cui al comma 3 si applica
soltanto  per  quelle  da  operare a titolo di acconto ai sensi degli
articoli  23,  24,  25,  25-bis,  28,  comma  2, e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La sospensione
si estende anche alle trattenute dell'addizionale regionale all'IRPEF
(art.  50  del  decreto  legislativo  n.  446 del 15 dicembre 1997) e
dell'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF (art. 1 del decreto
legislativo  n. 360 del 28 settembre 1998) che effettuano i sostituti
d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a
quello  di  lavoro  dipendente.  Detta  sospensione non si applica ai
soggetti  che  svolgono  attivita'  bancarie  o  assicurative  di cui
all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.
  5.  I redditi dei fabbricati distrutti o con ordinanze sindacali di
sgombero,  perche'  inagibili  totalmente  o parzialmente per effetto
dell'evento  calamitoso,  non  concorrono alla formazione del reddito
imponibile  ai  fini  dell'IRPEF,  dell'IRPEG  e  dell'ICI  fino alla
definitiva  ricostruzione  ed  agibilita'  dei  fabbricati  stessi, a
condizione  che alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta  in corso venga allegato un certificato del comune attestante
la   distruzione   ovvero   l'inagibilita'   totale  o  parziale  dei
fabbricati. Non si fa luogo al rimborso delle imposte gia' pagate.
  6.  Per  i  soggetti  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 e per gli uffici
finanziari  aventi  competenza in uno dei comuni individuati ai sensi
dell'art.  1  della  presente  ordinanza,  sono  sospesi i termini di
prescrizione  e  decadenza,  relativi ai tributi diretti ed indiretti
che  scadono  tra  il  14 dicembre  1999  ed  il 30 giugno 2000. Sono
sospesi, nei confronti dei medesimi soggetti, fino al 30 giugno 2000,
tutti   i   termini   relativi   ai   procedimenti  amministrativi  e
giurisdizionali   in  materia  fiscale.  Per  i  concessionari  della
riscossione  sono ugualmente sospesi fino al 30 giugno 2000 i termini
per  la  notifica  delle  cartelle  di  pagamento  nei  confronti dei
soggetti di cui ai commi 1 e 2.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite le
modalita'  per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non
eseguiti  per  effetto  della  sospensione.  Lo  stesso  decreto puo'
prevedere  rateizzazioni,  senza  aggravio  di  sanzioni, interessi o
altri oneri.
  8. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti
dal presente articolo provvede la regione.