Art. 6.
  1.   Il  Dipartimento  della  protezione  civile  provvede  in  via
d'urgenza   entro  sessanta  giorni  dalla  presente  ordinanza  alla
riperimetrazione  delle  parti  dei  centri abitati dei comuni di cui
all'art.  1,  comma  1, esposte a rischio elevato e definisce per gli
stessi  le  soglie  di  allarme.  La pianificazione d'emergenza viene
effettuata d'intesa con le prefetture e i comuni interessati.
  2.  Per  la  riperimetrazione  di  cui  al  comma  precedente  e la
definizione  della soglia d'allarme, il Dipartimento della protezione
civile  si avvale delle unita' operative designate dal presidente del
Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del CNR.
  3.  Il  Gruppo  nazionale  difesa catastrofi idrogeologiche del CNR
assicura  la  prosecuzione,  nella  continuita',  delle attivita' dei
presidi   territoriali   istituiti   con  l'ordinanza  n.  2787/98  e
successive modifiche ed integrazioni la cui attivita' e' estesa anche
ai  territori  dei  comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente
ordinanza.  A  tal  fine  il  presidente  del Gruppo nazionale difesa
catastrofi idrogeologiche e' autorizzato a stipulare prioritariamente
con i tecnici gia' utilizzati dall'Universita' di Salerno, nel limite
di  30  unita',  contratti  di  collaborazione fino al 30 giugno 2000
comprendendovi  anche  le prestazioni effettivamente rese dai tecnici
nel periodo dal 31 dicembre 1999 fino alla stipula del contratto. Per
l'espletamento  di  dette  attivita' e di quella di cui al comma 2 e'
assegnato  al  Gruppo  nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del
CNR un contributo straordinario di lire 900 milioni. L'onere e' posto
a  carico  del  Fondo di protezione civile, centro di responsabilita'
20.2.1.3  capitolo  9353  dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  4.   Le  prestazioni  che  devono  essere  assicurate  dai  presidi
territoriali ai fini dell'ordinanza n. 2787/98 e successive modifiche
ed  integrazioni  e della presente ordinanza, vengono stabilite nella
conferenza  di  servizi di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n.
3029/1999.
  5.  Gli  ingegneri  capo  dei  settori provinciali del genio civile
della  regione  Campania  assolvono per i territori dei comuni di cui
all'art.  1,  comma  1,  della  presente  ordinanza  le  funzioni  di
ingegnere  delegato  di  cui  all'art.  6, comma 3, dell'ordinanza n.
2863/98.