Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede in via d'urgenza entro sessanta giorni dalla presente ordinanza alla riperimetrazione delle parti dei centri abitati dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, esposte a rischio elevato e definisce per gli stessi le soglie di allarme. La pianificazione d'emergenza viene effettuata d'intesa con le prefetture e i comuni interessati. 2. Per la riperimetrazione di cui al comma precedente e la definizione della soglia d'allarme, il Dipartimento della protezione civile si avvale delle unita' operative designate dal presidente del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del CNR. 3. Il Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del CNR assicura la prosecuzione, nella continuita', delle attivita' dei presidi territoriali istituiti con l'ordinanza n. 2787/98 e successive modifiche ed integrazioni la cui attivita' e' estesa anche ai territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza. A tal fine il presidente del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche e' autorizzato a stipulare prioritariamente con i tecnici gia' utilizzati dall'Universita' di Salerno, nel limite di 30 unita', contratti di collaborazione fino al 30 giugno 2000 comprendendovi anche le prestazioni effettivamente rese dai tecnici nel periodo dal 31 dicembre 1999 fino alla stipula del contratto. Per l'espletamento di dette attivita' e di quella di cui al comma 2 e' assegnato al Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del CNR un contributo straordinario di lire 900 milioni. L'onere e' posto a carico del Fondo di protezione civile, centro di responsabilita' 20.2.1.3 capitolo 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Le prestazioni che devono essere assicurate dai presidi territoriali ai fini dell'ordinanza n. 2787/98 e successive modifiche ed integrazioni e della presente ordinanza, vengono stabilite nella conferenza di servizi di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3029/1999. 5. Gli ingegneri capo dei settori provinciali del genio civile della regione Campania assolvono per i territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza le funzioni di ingegnere delegato di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 2863/98.