Art. 14.
                    Norme in materia di procedure
               e speditezza dell'azione amministrativa
  1.   Al   fine   di   garantire   maggiore   speditezza  all'azione
amministrativa,  il  consiglio  di  amministrazione  dell'INAIL  puo'
adottare   delibere  intese  a  semplificare  e  a  snellire  aspetti
procedurali  della  disciplina dell'assicurazione conto gli infortuni
sul  lavoro  e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette
all'approvazione  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica. La presente disposizione non si applica ai
procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo
unico debbono comunicare all'INAIL. ferme restando le disposizioni di
cui  all'articolo  12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei
lavoratori   assunti   o   cessati   dal   servizio   contestualmente
all'instaurazione  del  rapporto  di lavoro o alla sua cessazione. In
caso  di  omessa  o  errata  comunicazione  e' applicata una sanzione
amministrativa   di   lire  centomila  per  lavoratore.  Ai  proventi
derivanti  dalla  comminazione  di  detta  sanzione  si  applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo  197 del testo unico e successive
modificazioni e integrazioni.
 
          Note all'art. 14:
              - Per l'art. 12 del testo unico n. 1124/1965 si veda in
          nota all'art. 2.
              -  L'art.  197  del  testo  unico  n.  1224/1965  e' il
          seguente:
              "Art.  197.  - Le somme riscosse per contravvenzioni al
          presente  titolo ed al titolo secondo sono versate a favore
          del  fondo  speciale  infortuni,  istituito presso la Cassa
          depositi  e  prestiti,  ai  sensi  dell'art. 37 del R.D. 31
          gennaio  1904,  n.  51,  ed  amministrato dal Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale.
              Sul  fondo  di cui al comma precedente, il Ministro per
          il lavoro e la previdenza sociale puo' erogare somme:
                a) per  contribuire  al  finanziamento dello speciale
          assegno  corrisposto  ai superstiti dei grandi invalidi del
          lavoro  deceduti  per  cause estranee all'infortunio o alla
          malattia professionale;
                b) per  sovvenire  istituzioni  aventi  per  scopo il
          mantenimento  e l'educazione di orfani di infortunati morti
          sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;
                c) per    contribuire    allo    sviluppo    ed    al
          perfezionamento     degli     studi     delle    discipline
          infortunistiche e di medicina sociale in genere.
              Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo
          del  testo  unico  approvato  con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
          1124,  fino  alla  data di entrata in vigore della presente
          legge restano acquisite al fondo speciale infortuni".