Art. 21.
                             Contributi
  1.  Le  spese  per  le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle
tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate
dall'INAIL  e,  successivamente,  ripartite  tra  gli  utenti  di cui
all'articolo 17.
  2.  Il  contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in
base   alla   spesa   effettivamente  sostenuta  per  il  servizio  e
commisurato   ad   una   percentuale   dei   premi  e  contributi  di
assicurazione,  ivi  compresi, nel limite del 10 per cento i premi di
assicurazione  relativi  alla  responsabilita' civile auto, incassati
nell'anno di riferimento.