Art. 25.
                 Denuncia degli infortuni sul lavoro
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui
agli  articoli 238 e 239 del testo unico e' posto a carico del datore
di  lavoro,  per  gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico
del  titolare  del  nucleo  di  appartenenza  dell'infortunato, per i
lavoratori agricoli autonomi.
  2.  Le  modalita'  operative per la denuncia di cui al comma 1 sono
stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da
approvarsi  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
 
          Nota all'art. 25:
              -  Gli articoli 238 e 239 del testo unico n. 1224/1965,
          cosi' recitano:
              "Art.   238.   -   Qualunque  medico  presti  la  prima
          assistenza  ad  un infortunato e' obbligato a rilasciare un
          certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione
          possa  avere  per  conseguenza  un'inabilita'  che  importi
          l'astensione assoluta dal lavoro per piu' di tre giorni.
              Detto    certificato    vale    anche   come   denunzia
          dell'infortunio:   esso  e'  compilato  secondo  un  modulo
          speciale  portante un talloncino per la ricevuta, approvato
          dal  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale e da
          quello   per   le  poste  e  le  telecomunicazioni  sentito
          l'Istituto   assicuratore.   Questo   ha  cura  di  fornire
          periodicamente  ed  in numero sufficiente i detti moduli ai
          medici,  ai  Comuni,  agli  ospedali ed agli uffici postali
          della circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le
          aziende.
              Il preposto all'azienda deve fornire al medico tutte le
          notizie  necessarie  per  completare  il modulo, e firmarlo
          egli pure quando ne sia richiesto dal medico.
              Il  medico  deve  curare, sotto la sua responsabilita',
          che  il  certificato  sia  consegnato,  non oltre il giorno
          successivo  a  quello  della  prima assistenza, all'ufficio
          postale per l'invio all'Istituto assicuratore e, qualora la
          consegna non avvenga entro il termine stabilito, egli sara'
          passibile della penalita' comminata dall'art. 246.
              L'ufficio  postale stacca dal certificato il talloncino
          di  ricevuta  e  lo  consegna  al  mittente  con  la  firma
          dell'impiegato  di  posta  e  col  timbro  dell'ufficio  di
          accettazione    e    trasmette   il   certificato   stesso,
          raccomandato   a   carico  del  destinatario,  all'Istituto
          assicuratore.
              La  mancanza  del  modulo  non dispensa dall'obbligo di
          redigere  il  certificato-denuncia ed inviarlo all'Istituto
          assicuratore,  fermo  l'obbligo  di  redigerlo sul modulo a
          richiesta dell'Istituto stesso".
              "Art.  239. - Nei casi da infortunio seguiti da morte o
          da   lesioni   tali  da  doversene  prevedere  la  morte  o
          un'inabilita'   assoluta  al  lavoro  superiore  ai  trenta
          giorni,  il  medico e' obbligato a trasmettere direttamente
          copia  del  certificato-denuncia  all'autorita' di pubblica
          sicurezza.  Questa  non  piu' tardi del giorno successivo a
          quello  del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato
          del lavoro e al pubblico ministero nella cui circoscrizione
          e'  avvenuto  l'infortunio.  Inoltre,  in caso d'infortunio
          mortale,   il   medico  deve  darne  avviso  per  telegrafo
          immediatamente  e,  in  ogni  caso,  entro ventiquattro ore
          dall'infortunio  all'Istituto assicuratore, che ne rimborsa
          la spesa.
              La  direzione  provinciale del lavoro-settore ispezione
          del  lavoro  nel piu' breve tempo possibile e in ogni caso,
          non  piu'  tardi  di  quattro  giorni dal ricevimento della
          denuncia,   procede   sul   luogo  dell'infortunio  ad  una
          inchiesta  secondo le disposizioni contenute negli articoli
          da 56 a 62 e negli artt. 64 e 232".