Art. 4.
         Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del
testo  unico,  sono  soggetti  all'obbligo  assicurativo  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le malattie professionali i dipendenti dai
soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, appartenenti all'area
dirigenziale  anche  qualora  vigano  previsioni,  contrattuali  o di
legge,  di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole
ai  fini  contributivi  e  risarcitivi  e'  pari  al massimale per la
liquidazione  delle  rendite,  di  cui all'articolo 116, comma 3, del
testo  unico.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  da  emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto legislativo, su delibera del
consiglio   di  amministrazione  dell'INAIL,  vengono  individuati  i
riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte
dai suddetti dipendenti.
  2.  I  premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore
del  presente  decreto legislativo conservano la loro efficacia anche
ai   fini   delle  relative  prestazioni.  Per  l'anno  1999  e  fino
all'entrata   in   vigore   del   presente  decreto  legislativo,  la
retribuzione  valevole  ai  fini  della  determinazione del premio e'
quella  indicata  nel  comma 1.  Nel  caso  di infortuni sul lavoro o
malattie  professionali  che  comportino  l'obbligo  per  l'INAIL  di
corrispondere  prestazioni  per  periodi  antecedenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo, il relativo
rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento indennizzato.
  3.  Ferma  restando  la  decorrenza dell'obbligo assicurativo e del
diritto  alle  prestazioni  dalla  data di cui al comma 1, in sede di
prima  applicazione,  i termini per la presentazione delle denunce di
cui  all'articolo  12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 
          Note all'art. 4:
              -  Per  il testo dell'art. 1 del testo unico si veda in
          nota all'art. 1.
              - L'art. 4 del testo unico n. 1124/1965 e' il seguente:
              "Art. 4. - Sono compresi nell'assicurazione:
                1)   coloro  che  in  modo  permanente  o  avventizio
          prestano  alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera
          manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
                2)  coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al
          precedente  n. 1), anche senza partecipare materialmente al
          lavoro sovraintendono al lavoro di altri;
                3)  gli  artigiani,  che  prestano abitualmente opera
          manuale nelle rispettive imprese;
                4)  gli  apprendisti,  quali  sono  considerati dalla
          legge;
                5)  gli  insegnanti  e  gli  alunni  delle  scuole  o
          istituti  di  istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
          privati,  che  attendono ad esperienze tecnico-scientifiche
          od  esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di
          lavoro;   gli   istruttori  e  gli  allievi  dei  corsi  di
          qualificazione   o   riqualificazione  professionale  o  di
          addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
          scuola,   comunque   istituiti   o   gestiti,   nonche'   i
          preparatori,  gli inservienti e gli addetti alle esperienze
          ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
                6)  il  coniuge,  i figli, anche naturali o adottivi,
          gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati
          del  datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione
          alle  di  lui dipendenze opera manuale ed anche non manuale
          alle condizioni di cui al precedente n. 2);
                7)  i  soci delle cooperative e di ogni altro tipo di
          societa',  anche  di fatto, comunque denominata, costituita
          od  esercitata,  i quali prestino opera manuale, oppure non
          manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
                8)  i  ricoverati  in  case  di  cura,  in ospizi, in
          ospedali,  in  istituti di assistenza e beneficenza quando,
          per  il  servizio  interno  degli  istituti o per attivita'
          occupazionale,  siano  addetti  ad  uno dei lavori indicati
          nell'articolo 1,  nonche' loro istruttori o sovraintendenti
          nelle attivita' stesse;
                9)  i  detenuti  in  istituti  o  in  stabilimenti di
          prevenzione  o  di  pena,  quando,  per il servizio interno
          degli    istituti   o   stabilimenti,   o   per   attivita'
          occupazionale,  siano  addetti  ad  uno dei lavori indicati
          nell'articolo 1,    nonche'    i    loro    istruttori    o
          sovraintendenti nelle attivita' stesse.
              Per   i   lavoratori   a   domicilio  si  applicano  le
          disposizioni  della  legge  13 marzo  1958,  n.  264, e del
          regolamento con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289.
              Tra  le  persone  assicurate  sono  compresi i commessi
          viaggiatori,  i  piazzisti  e  gli  agenti delle imposte di
          consumo  che,  pur  vincolati da rapporto impiegatizio, per
          l'esercizio  delle proprie mansioni si avvalgano non in via
          occasionale  di  veicoli  a  motore  da  essi personalmente
          condotti.
              Sono  anche  compresi  i  sacerdoti,  i  religiosi e le
          religiose  che  prestino  opera retribuita manuale, o anche
          non  manuale  alle  condizioni  di cui al precedente n. 2),
          alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e
          dalle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29,
          lettere  a)  e  b),  del  Concordato  tra  la  Santa sede e
          l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro
          siano  pattuite  direttamente  tra  il  datore  di lavoro e
          l'ente  cui  appartengono  le  religiose  o i religiosi o i
          sacerdoti  occupati e se la remunerazione delle prestazioni
          stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.
              Per  quanto  riguarda  la  navigazione e la pesca, sono
          compresi  nell'assicurazione  i  componenti dell'equipaggio
          comunque  retribuiti,  delle  navi  o galleggianti anche se
          eserciti a scopo di diporto".
              - Per l'articolo 9 del testo unico n. 1124/1965 si veda
          in nota all'articolo 2;
              -  Il  comma  3  dell'articolo 116  del  testo unico n.
          1124/1965 e' il seguente:
              "In  ogni caso la retribuzione annua e' computata da un
          minimo  corrispondente  a  trecento  volte  la retribuzione
          media  giornaliera  diminuita  del  trenta  per cento ad un
          massimo  corrispondente  a  trecento  volte la retribuzione
          media giornaliera, aumentata del trenta per cento. A questo
          effetto,  la  retribuzione media giornaliera e' fissata per
          ogni  anno  a  partire  dal 1o luglio 1983, non oltre i tre
          mesi  dalla  scadenza  dell'anno  stesso,  con  decreto del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale di concerto
          con  il  Ministro  del tesoro, sulle retribuzioni assunte a
          base  della  liquidazione  dell'indentita'  per  inabilita'
          temporanea  assoluta  da infortuni sul lavoro avvenuti e da
          malattie    professionali    manifestatesi   nell'esercizio
          precedente e definiti nell'esercizio stesso".
              -  Per  l'articolo 12  del  testo unico n. 1124/1965 si
          veda in nota all'articolo 2.