Art. 3.
                     Presentazione delle domande
  1.  La  domanda  per  la  revisione  generale  delle autorizzazioni
all'imbarco  e  degli  attestati  di  iscrizione  di  cui all'art. 1,
redatta  su  carta  da  bollo e debitamente sottoscritta, deve essere
presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di
ricevimento,  con  esclusione  di qualsiasi altro mezzo, al Ministero
della  sanita'  -  Dipartimento  della prevenzione - Ufficio II - Via
della  Sierra  Nevada,  60  -  00144  Roma, nel termine perentorio di
giorni  centottanta,  a  decorrere  dal giorno successivo a quello di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  2.  Il  termine  per la presentazione della domanda, se coincidente
con  un giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente
non festivo.
  3.  Per  le  domande  prodotte  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento   fara'  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante.
  4. La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano e'
stabilita dal timbro a data apposto su di esse dal Dipartimento della
prevenzione  -  Ufficio  II,  che  rilascera'  ricevuta. L'ufficio e'
aperto al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 12.
  5.  Non  si  terra'  conto  delle  domande  di  revisione spedite o
presentate  oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
  6.   Nella  domanda  di  revisione,  dattiloscritta  o  redatta  in
carattere  stampatello,  l'interessato  dovra'  dichiarare  sotto  la
propria responsabilita':
    a)  cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio
o  recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le
comunicazioni  relative  alla revisione, con l'esatta indicazione del
codice  di  avviamento  postale,  nonche'  il recapito telefonico. Il
candidato  e'  tenuto  a  comunicare  tempestivamente ogni variazione
della   residenza,   dell'indirizzo   e   del   recapito  telefonico.
L'amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta o incompleta
indicazione  del  recapito  da  parte dell'interessato o da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di indirizzo indicato nella
domanda  ne'  da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto  di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  nel  caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
    b) di possedere la cittadinanza italiana;
    c) di godere dei diritti politici;
    d)  di  avere/non  avere riportato condanne penali e di avere/non
avere  procedimenti  penali  in  corso  (dovranno  essere indicate le
eventuali   condanne  penali  riportate,  anche  se  sia  intervenuta
l'estinzione   della  pena  ovvero  sia  stato  concesso  il  perdono
giudiziale  o  la  sospensione  condizionale  della  pena o sia stato
accordato   il  beneficio  della  non  menzione  della  condanna  nel
certificato generale del casellario giudiziale);
    e)  di  essere  iscritto  nell'albo professionale dell'ordine dei
medici  chirurghi. Il personale statale di ruolo e' esonerato da tale
dichiarazione;
    f)  di  essere  in possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale
medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici
di bordo supplenti;
    g) gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio.
  7. I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni
sopra  indicate,  potranno essere esclusi dalla revisione con decreto
motivato.