Art. 4.
      Documentazione e accertamento del possesso dei requisiti
  1.  Alla  domanda  dovra'  essere  allegato  il  certificato medico
rilasciato  su  carta  da  bollo da un medico di porto di ruolo o, in
caso  di  mancanza  o impedimento, da un medico militare di grado non
inferiore  a  capitano  o  dai  competenti  servizi  ASL,  attestante
l'idoneita'  fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge
14 dicembre   1933,   n.   1773,  e  successive  modificazioni;  tale
certificato  deve  essere di data non anteriore ad un mese dalla data
di presentazione della domanda stessa al Ministero della Sanita'.
  2.  Per  comprovare  il  possesso  dei restanti requisiti di cui ai
commi  a),  b),  d),  e)  dell'art.  2 i candidati potranno produrre,
unitamente  alla  domanda,  apposite  certificazioni  ovvero  rendere
dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  dell'art.  1  del  regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 ottobre
1998,  n.  403.  In  entrambi  i  casi  dovranno  essere osservate le
disposizioni  in  materia  di  bollo. L'amministrazione procedera' ad
effettuare  idonei  controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.
  3.   Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  26  della  legge
4 gennaio  1968,  n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono
dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla base di
dichiarazione non veritiera.