Art. 6. Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti 1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verra' approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel bollettino ufficiale del Ministero della sanita'.