Art. 6.
                Aggiornamento dell'elenco dei medici
                  di bordo autorizzati e supplenti
  1.  Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta
giorni  a  partire  dal  giorno  successivo alla data di scadenza del
termine  per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale
verra'   approvato  l'elenco  dei  medici  le  cui  autorizzazioni  o
attestati  sono  stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto
sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' nel bollettino ufficiale del Ministero della sanita'.