Art. 2.
      Periodo, modalita' ed ambito territoriale di applicazione
  1.  Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione
sino  a  tutta  la  giornata  del  7 maggio 2000, salva una eventuale
estensione   sino   al   21 maggio   in   relazione  a  votazioni  di
ballottaggio.  I  termini  previsti dall'art. 4, comma 1, lettere g),
nn.  1) e 2) e h), nonche' dall'art. 5, comma 1, lettera f), nn. 1) e
2),   della  predetta  delibera  del  1o marzo  2000,  n.  29/00/CSP,
decorrono  dalla  data  di  pubblicazione  del presente provvedimento
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. Qualora nelle
comunicazioni  rese  o  nei  comunicati  emessi  dalle  emittenti  in
relazione  alla  trasmissione dei messaggi gratuiti o a pagamento non
sia  stato  preso  in  considerazione il periodo intercorrente tra il
primo  ed il secondo turno, le comunicazioni ed i comunicati relativi
dovranno intervenire entro il 10 maggio 2000.
  2.  Le  disposizioni dettate dalla richiamata delibera n. 29/00/CSP
in  relazione  alla  stampa  periodica  e  quotidiana  e  ai sondaggi
politici ed elettorali si applicano anche in occasione dell'eventuale
secondo   turno  elettorale  del  21 maggio  2000.  A  tal  fine,  il
riferimento  "ad  esiti  di  altre consultazioni elettorali" previsto
all'art.  6,  comma  3,  della  predetta  delibera  e  richiamato dal
successivo  art.  17  in  relazione  alle  elezioni  comunali,  e' da
intendersi  nel  senso  che tra tali esiti rientrano anche quelli del
primo turno di votazione.
  3.  La  disciplina  di  cui al presente provvedimento si applica ai
programmi   ed   alle  trasmissioni  destinati  ad  essere  trasmessi
esclusivamente nel territorio della regione Valle d'Aosta.