Art. 2. Periodo, modalita' ed ambito territoriale di applicazione 1. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione sino a tutta la giornata del 7 maggio 2000, salva una eventuale estensione sino al 21 maggio in relazione a votazioni di ballottaggio. I termini previsti dall'art. 4, comma 1, lettere g), nn. 1) e 2) e h), nonche' dall'art. 5, comma 1, lettera f), nn. 1) e 2), della predetta delibera del 1o marzo 2000, n. 29/00/CSP, decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora nelle comunicazioni rese o nei comunicati emessi dalle emittenti in relazione alla trasmissione dei messaggi gratuiti o a pagamento non sia stato preso in considerazione il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno, le comunicazioni ed i comunicati relativi dovranno intervenire entro il 10 maggio 2000. 2. Le disposizioni dettate dalla richiamata delibera n. 29/00/CSP in relazione alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale del 21 maggio 2000. A tal fine, il riferimento "ad esiti di altre consultazioni elettorali" previsto all'art. 6, comma 3, della predetta delibera e richiamato dal successivo art. 17 in relazione alle elezioni comunali, e' da intendersi nel senso che tra tali esiti rientrano anche quelli del primo turno di votazione. 3. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio della regione Valle d'Aosta.