IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, regi-stro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza  della societa' S.r.l. I.C.A., inoltrata presso il
competente  ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data  7  dicembre 1999, che
unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di
lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  15 ottobre 1999
stabilisce  per  un periodo di dodici mesi, decorrente dal 18 ottobre
1999,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore   tessile   abbigliamento  applicato  -  a  venti  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
centocinquantaquattro   unita',   su   un   organico  complessivo  di
centonovantasette unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 18 ottobre 1999 al 17 ottobre
2000,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A. con sede
in  Napoli,  unita'  di Napoli (NID 9915000017), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per dodici
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali  a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  centocinquantaquattro unita', su un
organico complessivo di centonovantasette unita'.