Art. 2.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.r.l.  I.C.A.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1o  ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28  novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti finanziari posti dal comma
stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale  dell'8  febbraio  1996 in premessa indicato, registrato
dalla  Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 marzo 2000
                                         Il direttore generale: Daddi