(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

               RILEVAZIONE DEI COSTI - 1 semestre 2000
                          NOTA TECNICA N. 1

Linee generali.
    1.  La  riforma  del  bilancio dello Stato, posta in essere dalla
legge  n.  94/1997 ed attuata con il decreto legislativo n. 279/1997,
pone  il sistema unico di contabilita' economica analitica per centri
di  costo come supporto al controllo interno di gestione, al processo
di formazione del bilancio di previsione ed alle decisioni di finanza
pubblica.
    Questo  sistema  contabile,  infatti,  tramite  la  raccolta e la
predisposizione  di  informazioni economiche, consente di evidenziare
le  esigenze  funzionali  e gli obiettivi concretamente perseguibili,
venendo  a rappresentare uno strumento conoscitivo ed informativo sia
per  le  amministrazioni  pubbliche,  nel  loro  autonomo processo di
controllo interno e di costruzione del bilancio, sia per il Ministero
del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, nel suo
ruolo di coordinatore della finanza pubblica.
    La  conoscenza  di  informazioni economiche attraverso un sistema
contabile  unico  e',  inoltre,  volta  a  facilitare, in una visione
complessiva,  la  valutazione del costo dei servizi e delle attivita'
prodotti dalle amministrazioni pubbliche.
    Tale sistema ha comportato l'avvio - a partire dall'anno 2000 per
le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  -  di  un processo dalle
caratteristiche altamente innovative per la pubblica amministrazione,
il  cui  contesto normativo complessivo e' stato gia' delineato nella
nota tecnica allegata alla circolare n. 32 del 26 maggio 1999.
    In   via   di  sintesi,  e'  opportuno,  comunque,  segnalarne  i
principali  riferimenti:  il  decreto  legislativo  n.  29/1993 e sue
successive  modificazioni ed integrazioni, ove sono stati tracciati i
principi  ispiratori  del  nuovo processo; le leggi n. 59 e n. 94 del
1997, ove, sia sul versante delle amministrazioni pubbliche, sia - in
via  diretta  -  su  quella del Tesoro, sono evidenziate le finalita'
specifiche  del  controllo  dei  costi  dei  servizi e delle funzioni
istituzionali;  il  decreto legislativo n. 279/1997, che ha istituito
il  sistema  unico  di contabilita' economica analitica per centri di
costo; e, da ultimo, il decreto legislativo n. 286/1999, che attua il
riordino   e  potenziamento  dei  meccanismi  e  degli  strumenti  di
monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' della pubblica amministrazione.
    Tale  nuovo  processo agisce sui quattro momenti fondamentali che
caratterizzano  l'attivita'  di  una  organizzazione e, quindi, anche
delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato: la programmazione, la
gestione, il controllo e la consuntivazione.
    Nella fase di "programmazione", si definiscono gli obiettivi e si
individuano   le   risorse,  le  azioni  ed  i  tempi  necessari  per
realizzarli. Secondo il decreto legislativo n. 29/1993 "gli organi di
governo  esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo  gli  obiettivi  ed i programmi da attuare, e verificano la
rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'  amministrativa  e  della
gestione  agli  indirizzi impartiti" (art. 3, comma 1, art. 14, comma
1,  e  art.  20, comma 2). In tale contesto il budget e' lo strumento
operativo con cui si formalizzano gli obiettivi e le connesse risorse
(umane,  finanziarie  e  strumentali) necessarie; esso costituisce lo
strumento   guida   per   l'organizzazione  nel  perseguimento  degli
obiettivi alla stessa assegnati.
    La   fase   di  "gestione"  costituisce  il  processo  attivo  di
realizzazione  degli  obiettivi  nella  quale  vengono  rilevati,  in
termini di costo, gli eventi amministrativi che si verificano.
    La  fase  di  "controllo"  e'  volta  a verificare, attraverso la
misurazione  e  l'analisi  degli  scostamenti  fra  quanto previsto e
l'effettivo   andamento   della  gestione,  il  raggiungimento  degli
obiettivi   prefissati.   L'analisi  degli  scostamenti  consente  di
acquisire  significative  informazioni  sulle  attivita'  svolte, sia
rispetto  agli  obiettivi  inizialmente definiti, o al loro eventuale
aggiornamento,  sia  rispetto  al  modo  di  impiego  delle  risorse.
Attraverso  il  costante confronto fra le risultanze della gestione e
gli  obiettivi  programmati  si  possono  individuare  le cause delle
differenze  riscontrate e, quindi, intraprendere le necessarie azioni
correttive.
    Nella   fase   di   "consuntivazione",   infine,   si  da'  conto
dell'effettivo  utilizzo  delle risorse e si forniscono le risultanze
definitive della gestione.
    2. Il delineato processo innovativo coinvolge profondamente tanto
il   Ministero   del   tesoro,   quanto  le  singole  amministrazioni
attuandosi,  peraltro,  su  due  livelli di osservazione dei fenomeni
rilevati,   che   interagiscono  fra  loro  attraverso  la  struttura
contabile definita dal decreto legislativo n. 279/1997:
      ad un livello aggregato o di sintesi si colloca la funzione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e,  in particolare, quella del Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato.
    In  relazione  alla  previsione  di cui al decreto legislativo n.
29/1993  spetta,  infatti,  al  Ministero  del tesoro l'"acquisizione
delle   informazioni  sui  flussi  finanziari  relativi  a  tutte  le
amministrazioni  pubbliche,  al  fine  di realizzare il piu' efficace
controllo  dei  bilanci, anche articolati per funzioni e programmi, e
la  rilevazione  dei  costi, con particolare riferimento al costo del
lavoro"   (art.  63).  Lo  stesso  Ministero,  poi,  "...al  fine  di
rappresentare  i  profili economici della spesa,..." ha il compito di
definire  "procedure  interne  e  tecniche  di rilevazione dei costi"
(art. 64).
    Al  Dipartimento  della ragioneria generale dello Stato, inoltre,
ed  in  particolare  all'Ispettorato  generale  per  le  politiche di
bilancio, spettano tra gli altri, i compiti di:
      "... rilevazione, analisi, verifica e valutazione dei costi, ai
fini   della   programmazione  finanziaria  e  di  bilancio  e  della
predisposizione  del  progetto  del  bilancio di previsione,... anche
sulla  base degli elementi forniti dagli Uffici centrali del bilancio
e  dalle  Ragionerie  operanti  presso i Dipartimenti provinciali del
tesoro,  nonche'  della  contabilita'  economica  per centri di costo
prevista  dall'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279"
(decreto  del Presidente della Repubblica n. 38/1998, art. 3, lettera
c),  e  decreto  del Presidente della Repubblica n. 154/1998, art. 2,
lettera c);
      controllo   e   misurazione  degli  effetti  delle  manovre  di
bilancio;
      valutazione  dei costi e degli oneri derivanti dall'adozione di
provvedimenti legislativi;
      consolidamento  dei  costi  delle  funzioni  istituzionali  dei
molteplici organismi pubblici.
      ad  un  livello analitico del processo, invece, si collocano le
attivita'  delle  singole  amministrazioni,  alle  quali  il  decreto
legislativo n. 279/1997, art. 12, comma 1, ha assegnato il compito di
adottare  "le  misure  organizzative  necessarie per la rilevazione e
l'analisi  dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa e
della  gestione  dei  singoli  centri  di  costo,  secondo il sistema
pubblico   di   contabilita'   economica   di   cui   all'art.   10".
Specificamente,  poi,  il  successivo decreto legislativo 286/1999 ha
attribuito  alle  stesse  amministrazioni  le  funzioni  di controllo
interno  di  gestione,  indicandone  specificamente  i  contenuti,  e
ponendo il sistema e le procedure di contabilita' analitica nell'arco
delle strumentazioni di supporto al sistema di controllo di gestione,
di valutazione dei dirigenti e di controllo strategico.
    Come  gia'  evidenziato nella circolare n. 6 del 23 febbraio u.s.
(Gazzetta  Ufficiale  n. 49 del 29 febbraio 2000), le amministrazioni
centrali  hanno  come  riferimento  normativo  per l'impostazione dei
propri  sistemi  contabili  il  titolo  III  del  decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279 ed il connesso piano unico dei conti.
    Questa  struttura  contabile  costituisce  la  chiave unitaria di
dialogo  tra le amministrazioni pubbliche ed il Ministero del Tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello  Stato, rendendo possibile il conseguente
consolidamento   dei   valori   economici   che   perverranno   dalle
amministrazioni  medesime.  Si  specifica,  inoltre,  che  il livello
minimo   di  rappresentazione  contabile  esposto  nella  Tabella  B,
allegata  al  citato  decreto,  costituisce  l'unita'  elementare  di
rilevazione  e  di  scambio delle informazioni tra le amministrazioni
centrali   e   il   Ministero   del  Tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
    Per  le  stesse  amministrazioni  -  secondo quanto gia' indicato
nella nota tecnica allegata alla circolare ministeriale del 26 maggio
1999, n. 32 - resta invariata la possibilita' di estendere il livello
di  rilevazione  e  di  analisi  dei  costi in relazione a specifiche
esigenze  conoscitive  e  di  controllo  interno;  anche in tal caso,
comunque,  permane  la comunicazione dei dati rilevati, al livello di
dettaglio  sopra specificato, al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
    Il  sistema  unico di contabilita' analitica e le sue rilevazioni
si  pongono,  pertanto, in stretta integrazione sia con il sistema di
controllo  interno  di  gestione  e  con  il  processo informativo di
costruzione  del  bilancio finanziario delle amministrazioni, sia con
le  decisioni  di  finanza  pubblica. A tali fini, pertanto, si rende
indispensabile  e da garantire la coerenza e l'omogeneita' del flusso
informativo  dei  dati  rilevati  e l'analisi delle sue risultanze ai
vari livelli di pertinenza.
    In   tale   contesto,   quindi,  e'  necessario  che  gli  eventi
amministrativi  espressivi  dell'impiego  delle  risorse  disponibili
vadano  rappresentati secondo regole e procedure uniformi in grado di
assicurare  anche  il  consolidamento  dei valori rilevati ai diversi
livelli di osservazione dei fenomeni stessi.
    3.  Per facilitare la fase di prima applicazione del procedimento
di  rilevazione  dei  costi,  le  scritture contabili dovranno essere
effettuate  dalle  amministrazioni centrali dello Stato con modalita'
tecniche analoghe a quelle adottate in sede di preventivo economico.
    Per  consentire  una  prima  attivita'  di monitoraggio dei costi
durante  la  gestione  da  parte delle amministrazioni e per disporre
eventuali  adeguamenti  del budget, nell'anno 2000 la rilevazione dei
costi  sostenuti  dovra'  essere effettuata con "cadenza semestrale",
avvalendosi  delle apposite schede - unite alla presente nota tecnica
- da trasmettere ai coesistenti Uffici centrali del bilancio.
    La rilevanza di questa ulteriore fase del processo - gia' avviato
con  la  predisposizione del budget per l'anno in corso - richiede la
massima  partecipazione e l'impegno di tutte le strutture interessate
le  quali, nel frattempo, dovranno dotarsi di idonee risorse (umane e
strumentali, ed in particolare di quelle informatiche) individuando i
funzionari  titolari  del  nuovo  procedimento  e  delle attivita' di
rilevazione.
    Nell'ambito  di  tale  sforzo  richiesto  alle  singole strutture
organizzative  di  ciascuna Amministrazione centrale dello Stato, non
manchera' la fattiva collaborazione del Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato  Ispettorato  generale  per  le  politiche  di
bilancio  -  servizio  analisi  dei  costi e dei rendimenti, al quale
potranno  rivolgersi  per  tutte  le  problematiche  che  avessero  a
manifestarsi      (tel. 06/47614080/4081/4083/4613/4792;      e-mail:
Sacrrgs.tesoro.it).
           Regole e criteri per la rilevazione dei costi.
    1.   La   rilevazione   degli   eventi   amministrativi  connessi
all'impiego  delle  risorse umane, finanziarie e strumentali richiede
l'attivazione   di  un  sistema  contabile  basato  sul  concetto  di
"competenza  economica",  ossia  un  sistema che valorizzi le risorse
stesse    nel    momento    dell'effettivo    utilizzo   e,   quindi,
indipendentemente dall'esborso per l'acquisizione delle medesime.
    La  manifestazione  dell'onere  derivante dall'effettivo utilizzo
delle  risorse,  vale  a dire il costo, non e', infatti, direttamente
riconducibile - nell'ambito del sistema di contabilita' finanziaria -
a  nessuna  delle  fasi  di  gestione  della  spesa,  che rappresenta
l'esborso  monetario legato all'acquisizione delle risorse stesse. Le
fasi contabili della spesa, infatti, assumono connotazioni diverse in
stretta  relazione  all'espressione  finanziaria  che sono chiamate a
rappresentare,  non  riuscendo  a  qualificare  l'utilizzazione delle
risorse acquisite.
    Le   "rilevazioni"   che  consentono  di  rappresentare  i  costi
sostenuti, pertanto, "devono essere effettuate nel momento in cui gli
eventi  si manifestano", associando convenzionalmente tale momento ad
un  documento  (es.  cedolino  stipendi,  ricevuta  canoni ecc.), che
attesti l'effettivo impiego della risorsa considerata.
    Al  fine,  quindi,  di rappresentare compiutamente lo svolgimento
della  gestione  in termini economici e gli eventi amministrativi che
generano   costi,   qualunque   sia   il  periodo  prescelto  per  il
monitoraggio (ad es. il semestre), e' necessario individuare:
      il "centro di costo", ossia l'unita' organizzativa che utilizza
risorse per lo svolgimento delle proprie attivita';
      la "finalita'" per la quale vengono sostenuti i costi, che puo'
essere  espressa  a  diversi  livelli di dettaglio: in questa fase la
rilevazione non viene ancora richiesta secondo la logica completa del
nuovo processo, per favorirne una piu' rapida assimilazione;
      la  "voce  del  piano  dei  conti",  articolata  su tre livelli
secondo  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo n. 279/1997, che
esprime  la  natura  del  costo, ovvero il tipo di risorsa utilizzata
(personale,  beni  di  consumo,  consulenza,  ecc...),  e puo' essere
analizzata ad un ulteriore livello di dettaglio, rispetto al suddetto
terzo  livello,  secondo  le  esigenze  del controllo interno. In tal
caso,  pero',  le  amministrazioni sono tenute a fornire gli elementi
economici   al  Ministero  del  tesoro  solo  al  terzo  livello  del
richiamato piano dei conti. In questa fase di avvio della rilevazione
contabile le amministrazioni sono tenute a rilevare i costi, in linea
generale, solo al "secondo livello" del piano dei conti;
      il "periodo di riferimento" del costo, cioe' il tempo in cui la
risorsa  (bene o servizio) viene impiegata dando luogo al correlativo
costo.  In  particolare:  nel  caso  di  risorsa che esaurisce la sua
utilita'  contestualmente  all'impiego, il periodo di riferimento del
costo  coincide  con  tale  momento di utilizzo; nel caso, invece, di
risorsa  durevole  (cioe'  ad  utilita'  ultrannuale),  il periodo di
riferimento  del  costo e' dato dall'intervallo temporale che decorre
dall'inizio  dell'utilizzo della risorsa medesima fino al termine del
periodo  considerato  di  utilizzo  della  risorsa stessa (cioe' alla
maturazione del costo);
      la "quantita' di risorsa utilizzata", che ne esprime il consumo
rispetto  ad  una unita' di misura di riferimento che caratterizza la
risorsa  stessa  (es.  tempo: anni, mesi, giorni, ecc.; spazio: metri
lineari, quadri, ecc.; volume: metri cubi, ecc.);
      l'"unita'  monetaria  di  misura adottata", che e' di base alla
valorizzazione della quantita' di risorse utilizzate (lira, euro);
      il  "costo",  e' il valore monetario della quantita' di risorse
utilizzate dal centro di costo.
    Le  informazioni necessarie a rappresentare i costi relativi alle
risorse  utilizzate  non  sono  pero'  sempre  disponibili  presso la
struttura  che le impiega: talvolta, infatti, sono disponibili presso
altri  uffici della stessa Amministrazione; altre volte, invece, sono
rinvenibili presso uffici di altre amministrazioni.
    Nel primo caso, i centri di costo dovranno individuare l'Ufficio,
appartenente alla stessa amministrazione, che detiene le informazioni
e  concordare  con  esso  le  modalita'  ed i flussi di scambio delle
informazioni. Qualora fosse necessario e al fine di standardizzare la
procedura   di   trattamento  dell'informazione,  le  amministrazioni
potranno   richiedere   la   collaborazione  del  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  per  le
politiche di bilancio - servizio analisi dei costi e dei rendimenti.
    Nel  caso specifico, poi, in cui nell'Amministrazione considerata
siano  presenti  centri  di  costo operanti a livello territoriale o,
comunque decentrati, si deve procedere come segue:
      se    l'ufficio    centrale    e'   titolare   e   responsabile
dell'acquisizione  delle  risorse, il centro di costo periferico deve
ricevere   dall'ufficio   centrale   stesso   tutte  le  informazioni
necessarie per la determinazione dei costi delle risorse assegnate ed
impiegate;
      se,   viceversa,   il   centro   di   costo   periferico  opera
autonomamente   -   sulla   base  dell'accreditamento  delle  risorse
finanziarie  -  esso  acquisisce e impiega in proprio le risorse, dei
cui costi ha, quindi, diretta cognizione.
    Nell'altro  caso  -  quello  in  cui le risorse sono acquisite da
strutture di amministrazioni diverse da quella di riferimento, cui le
risorse  stesse  sono  poi  assegnate  -  e' necessario attivare, con
l'Amministrazione  che  effettua  la spesa, un flusso di informazioni
indispensabile  per  la determinazione dei costi riferibili al centro
di  costo  utilizzatore  delle  risorse  medesime. Anche in tal caso,
qualora  fosse necessario e al fine di standardizzare la procedura di
trattamento dell'informazione, le amministrazioni potranno richiedere
la  collaborazione  del  Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato  - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - servizio
analisi dei costi e dei rendimenti.
    Periodicamente - e specificamente ogni semestre per l'anno 2000 -
i  centri  di  costo dovranno fornire, per il tramite dei coesistenti
Uffici  centrali  del  bilancio,  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  le  risultanze  economiche  del  periodo  di
indagine,  aggregando  le rilevazioni analitiche effettuate nel corso
della gestione ed esprimendole in termini monetari e quantitativi.
    Una   volta   acquisiti  ed  elaborati  i  dati  pervenuti  dalle
amministrazioni,  il Dipartimento in parola restituira' alle medesime
specifici  rapporti,  attivando  la fase di osservazione degli eventi
manifestatisi  nel  semestre  considerato, per verificare l'andamento
globale della gestione.
    2.  In considerazione delle implicazioni derivanti dalla gestione
delle  nuove  tipologie di informazione, si e' ritenuto di avviare il
sistema  di  contabilita'  economica  analitica  secondo un approccio
graduale,   procedendo   ad  un'introduzione  progressiva  del  nuovo
processo.
    A  questo  proposito  c'e'  da  rilevare  che  le semplificazioni
adottate  in  sede di Budget 2000, se da un lato sono state rivolte a
facilitare l'approccio all'introduzione di un sistema di contabilita'
economica  in  una  realta'  tanto  complessa  e quindi a favorire in
questa  prima  fase  la  raccolta  e  la  lettura delle informazioni,
dall'altro  impongono  un  analogo  adattamento  delle rilevazioni di
gestione  nel  corso  dell'anno 2000, affinche' il confronto sia reso
omogeneo.
    "Per  la  rilevazione  dei costi di gestione del 2000", pertanto,
sono  state  adottate  "le medesime semplificazioni introdotte per il
budget 2000", e precisamente:
      le  rilevazioni  dovranno essere effettuate per centro di costo
secondo  la  rispettiva  natura;  i costi pertanto non saranno ancora
riferiti  alle  finalita'  cosi' come vorrebbe la logica completa del
nuovo processo;
      la rilevazione dei costi per natura sara' effettuata al secondo
livello  del piano dei conti introdotto con il decreto legislativo n.
279/1997,  tranne  che  per la voce "Ammortamenti", che dovra' essere
rilevata  al  terzo  livello, e per la voce "Esborso da contenzioso",
che andra' rilevata al primo livello;
      la  quantificazione in termini di unita' di riferimento (tempo:
anni/persona)  e'  richiesta solo per la voce Personale. Per tutte le
altre voci, il costo e' valorizzato direttamente in termini monetari.
    Rispetto al procedimento di definizione del budget per il 2000, e
nell'ottica  di procedere gradualmente in direzione dell'applicazione
completa  del  processo,  e' prevista l'introduzione di un solo nuovo
elemento,  rappresentato  dalla "rilevazione semestrale" dei costi di
gestione.  E  cio'  anche  al  fine  di realizzare un primo approccio
all'impiego  strumentale  delle  rilevazioni analitiche alle esigenze
proprie del controllo interno di gestione.
    In relazione alle suddette semplificazioni, pertanto, i centri di
costo gestiranno le seguenti informazioni:
      il centro di costo;
      la  voce  del  piano  dei  conti, espressa al 2o livello con le
eccezioni  sopra  indicate  per la voce "Ammortamenti" ed "Esborso da
contenzioso";
      il periodo di riferimento del costo;
      la  quantita' di risorsa utilizzata valorizzata direttamente in
termini monetari, e l'unita' di misura adottata (tempo: anni/persona)
limitatamente alla voce "Personale";
      l'unita' monetaria di misura;
      il costo.
    Le suddette informazioni dovranno essere aggregate da ogni centro
di  costo  per ciascuna voce del piano dei conti, includendo tutte le
rilevazioni analitiche relative al periodo di indagine (nella specie,
il  primo  semestre  dell'anno  in  corso).  Le risultanze economiche
ottenute  dovranno  essere  fatte  pervenire alla ragioneria generale
dello Stato compilando l'apposita scheda di rilevazione.
    La  "riconciliazione"  tra  le  rilevazioni  economiche  e quelle
finanziarie "non viene richiesta per il 1 semestre dell'anno 2000".
    Tale  operazione  e'  prevista  "solo  a  fine esercizio" e sara'
effettuata  con  riferimento  alle risorse finanziarie utilizzate dai
centri  di  responsabilita'.  Per  consentire  la riconciliazione dei
valori  economici  con  quelli  finanziari,  i  centri  di  costo, in
occasione  della  rilevazione  dei  costi  del secondo semestre 2000,
dovranno  fornire  alcune  informazioni  di  supporto al Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato, le cui indicazioni saranno
rese note con apposite istruzioni.
    3. Di seguito vengono illustrate le prime regole ed i criteri per
la  rilevazione  dei  costi  per  il  1  semestre  dell'anno 2000 per
ciascuna voce del piano dei conti.
                            1. Personale.
    Il  costo  del  personale  deve essere rilevato al 2o livello del
piano dei conti, cioe' per comparto/qualifica (o posizione economica)
ed espresso sia in termini quantitativi che monetari.
             1.1 Elementi per la rilevazione dei costi.
    Le  informazioni  che  consentono  di  determinare  il  costo del
personale  di  ciascun  centro  di  costo  sono detenute dagli stessi
"centri   di   costo"  e  "dall'ufficio  del  personale":  e'  quindi
necessario   che   fra   questi  uffici  si  stabilisca  una  stretta
collaborazione.
    I  "centri  di  costo",  che  gestiscono  l'impiego delle risorse
umane, sono in possesso delle seguenti informazioni:
      il   personale   effettivamente  impiegato  nell'attivita'  del
centro;
      la    spesa   relativa   alle   componenti   accessorie   della
retribuzione, quando essa e' liquidata dal funzionario delegato.
    L'"ufficio    del    personale",   che   gestisce   gli   aspetti
organizzativi,  giuridici  ed economici del personale, e' in possesso
delle seguenti informazioni:
      le  unita'  di  personale  in  organico  in  ciascun  centro di
responsabilita'  dell'amministrazione,  ovvero le unita' di personale
la  cui  spesa e' stanziata sui capitoli dello stato di previsione di
ciascun centro di responsabilita' dell'amministrazione;
      la  distribuzione  delle unita' di personale nei diversi centri
di costo dell'amministrazione;
      le unita' di personale che prestano servizio presso i centri di
costo dell'amministrazione, ma che sono nell'organico di altri centri
di   responsabilita'   della   stessa  amministrazione,  o  di  altre
amministrazioni,  o  di  enti  e  di  aziende (personale comandato in
servizio presso il centro di costo);
      le   unita'   di   personale   che  pur  essendo  nell'organico
dell'amministrazione   prestano   servizio  presso  altri  centri  di
responsabilita'    della    stessa   amministrazione   o   di   altre
amministrazioni,  o presso enti ed aziende (personale in organico del
centro  di  costo  comandato  in  servizio  presso  altri  centri  di
responsabilita'    della    stessa   amministrazione   o   di   altre
amministrazioni, o presso enti ed aziende);
      la    spesa    per    la   componente   fissa   del   personale
dell'amministrazione;
      la  spesa per le componenti accessorie, quando non e' liquidata
dal funzionario delegato.
                       1.2 Calcolo del costo.
    Per  determinare  il costo del personale sostenuto nel periodo di
riferimento  si deve determinare la quantita' di lavoro utilizzata ed
il valore monetario di misura:
    costo del lavoro  =  quantita' di lavoro \ unita' monetaria media
di riferimento.
    La  quantita'  di lavoro utilizzata puo' riferirsi sia all'orario
d'obbligo contrattuale (lavoro ordinario) sia a quello oltre l'orario
d'obbligo  stesso  (lavoro straordinario). In ogni caso, la quantita'
di   lavoro   da  determinare  si  deve  riferire  -  articolata  per
comparto/qualifica (o posizione economica) - alle unita' di personale
che  prestano servizio, a qualsiasi titolo, presso il centro di costo
considerato,   tenendo   anche   conto  del  personale  comandato  in
provenienza dall'esterno, ed escludendo quello destinato all'esterno.
Il procedimento di determinazione delle quantita' di lavoro impiegate
e'  sostanzialmente  analogo  sia nel caso di lavoro ordinario che di
lavoro straordinario.
    Per  procedere,  poi,  alla  espressione  monetaria  del  fattore
lavoro,  sia  ordinario  che straordinario, e' necessario determinare
l'unita'  monetaria di misura da applicare alle quantita' impiegate e
rilevate.  A  tal  fine  si  devono stabilire sia il valore monetario
medio  unitario riferibile al lavoro ordinario, sia quello riferibile
al lavoro straordinario.
    I  prodotti delle rispettive quantita' per i valori monetari medi
di  riferimento  esprimono  il costo del lavoro ordinario e di quello
straordinario,  che  in sommatoria evidenziano il costo del personale
nel periodo di riferimento:
      costo  del  personale  = costo del lavoro ordinario + costo del
lavoro straordinario.
    Di  seguito  si  espone  il procedimento di calcolo del costo del
lavoro ordinario e di quello straordinario:
a) Costo del lavoro ordinario.
    1. Determinazione della quantita' (tempo: anni/persona).
    Esprimere  il  costo del lavoro in termini quantitativi significa
misurare  l'utilizzo delle risorse umane in base all'unita' di misura
che  meglio  lo rappresenta. Per le risorse umane "l'unita' di misura
e' rappresentata dal tempo", espresso in termini di "anni/persona".
    Per  poter  disporre  dei  dati  sull'impiego del personale e per
garantire una maggiore attendibilita' delle informazioni raccolte, le
amministrazioni   potrebbero   utilizzare  le  risultanze  periodiche
(possibilmente   mensili)   delle  rilevazioni  disposte  secondo  le
indicazioni   della   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  -
Dipartimento  per  la  funzione  pubblica  (circolare  n.  8/1993 del
9 marzo 1993).
    La quantita' di risorse umane impegnate nel centro di costo deve,
pertanto, essere calcolata procedendo secondo le modalita' seguenti:
      prendendo  a  riferimento  la  rilevazione  delle presenze, per
ciascuna  unita'  di personale impiegata presso il centro di costo si
determina il tempo lavorato durante l'orario d'obbligo contrattuale;
      a  questa  grandezza,  che  esprime  "il  tempo  effettivamente
dedicato alle attivita'" (istituzionali e strumentali), si aggiungono
i  tempi  relativi alle ferie e alle assenze, ottenendo la misura del
"tempo   complessivo  di  impiego  del  personale"  (pari  all'orario
d'obbligo  contrattuale). Nel caso in cui l'unita' di personale abbia
operato  anche  per  altri  centri  di  costo  o  per  altri  enti  o
amministrazioni,  la  quantita' di ferie e di assenze da includere e'
calcolata  in  proporzione  al  tempo lavorato per il centro di costo
durante l'orario previsto contrattualmente;
      sulla  base dell'identificazione del personale impiegato presso
il centro di costo, "si somma il tempo effettivamente lavorato" delle
unita'  di  personale  appartenenti allo stesso comparto/qualifica (o
posizione  economica); analogo procedimento va svolto in relazione al
tempo complessivo;
      "si riconducono sia il tempo effettivamente lavorato che quello
complessivo  ad anni/persona: un anno/persona coincide con 1840 ore",
secondo  le indicazioni della circolare del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica n. 7 del 24 febbraio 2000.
    2. Determinazione del valore monetario medio di riferimento.
    Le    componenti   della   retribuzione   che   concorrono   alla
determinazione del "valore monetario medio di riferimento" necessario
per il calcolo del costo del lavoro ordinario sono:
      il trattamento base;
      le indennita';
      i contributi a carico del datore di lavoro.
    Per  il  comparto  ministeri,  tra  le  indennita' si deve tenere
presente  il  Fondo  unico di amministrazione (F.U.A.), per il quale,
nel  caso  in  cui  al  momento  della  rilevazione  "le modalita' di
erogazione non siano ancora state concordate", il valore che concorre
alla  determinazione  del  costo  di semestre deve essere definito in
base  ad  una  stima.  Il valore stimato, in mancanza di piu' precise
informazioni,   puo'   essere   calcolato   secondo  un  criterio  di
ripartizione  uniforme  per  tutto  il  personale. Nel caso in cui le
modalita'  di  erogazione del Fondo unico di amministrazione (F.U.A.)
vengano  applicate  a  partire  dal  secondo  semestre, nel calcolare
l'importo  da includere nel costo del periodo (2o semestre) si dovra'
detrarre  la  stima effettuata per il periodo precedente (1 semestre)
ed allo stesso attribuita.
    Per ciascun comparto/qualifica (o posizione economica), l'ufficio
del  personale,  tenuto  conto  anche  delle indennita' liquidate dai
funzionari  delegati,  "a  partire dalla spesa complessiva liquidata"
nel  periodo  di  riferimento  (semestre) deve determinare il "valore
monetario complessivo" e, quindi, quello "medio unitario (costo medio
unitario)"  di  ciascuna  posizione  economica  gestita  dall'ufficio
stesso, secondo il seguente procedimento:
      dalla spesa complessiva si devono "escludere":
        la  spesa  relativa  agli  arretrati di competenza degli anni
precedenti;
        la  spesa relativa ad oneri degli anni precedenti erogata con
ritardo rispetto alla regolare cadenza di liquidazione;
        le  quote liquidate nel periodo, ma di competenza dei periodi
precedenti:  in questo caso all'importo liquidato si deve detrarre la
quota stimata ed attribuita ad altri periodi.
      Al valore ottenuto si devono aggiungere:
        le quote di competenza del periodo (semestre di riferimento),
ma   liquidate   nei   periodi   successivi  (es.  ratei  tredicesima
mensilita'):  in  questo  caso  si  deve  effettuare  una stima della
liquidazione  prevista  e  calcolare la quota parte di competenza del
periodo;
        la   stima  degli  eventuali  aumenti  derivanti  da  rinnovi
contrattuali   che   si  prevede  possano  maturare  nel  periodo  di
riferimento e la cui liquidazione avverra' in periodi successivi.
    Una  volta ottenuto il "valore monetario complessivo" di tutte le
voci   retributive  del  periodo  (semestre)  per  singola  posizione
economica,  si  deve  determinare il "valore monetario medio unitario
annuo  (costo medio unitario annuo) del lavoro ordinario" per poterlo
applicare all'impiego del personale espresso in anni/persona.
    Per   ciascun  comparto/qualifica  (o  posizione  economica),  il
"valore  monetario  medio  unitario  annuo" si determina dividendo il
"valore   monetario   complessivo  di  semestre"  per  il  numero  di
retribuzioni  corrisposte  nel  semestre  stesso ottenendo il "valore
monetario   medio  unitario  mensile"  per  posizione  economica;  e,
successivamente, moltiplicando questo risultato ottenuto per 12.
    In   particolare,  fatta  pari  all'unita'  la  retribuzione  del
personale  in servizio a tempo pieno, le retribuzioni non corrisposte
in  via  integrale  (es: per part-time, per assunzioni in servizio in
corso  d'anno,  per  cessazioni  dal servizio a vario titolo in corso
d'anno,   ecc.)   vanno   considerate   in   proporzione   a   quanto
effettivamente  corrisposto  (es:  la  retribuzione  di  un'unita' di
personale  in  part-time  al 70% dell'orario d'obbligo viene misurata
dal rapporto [1 x 70] : 100 = 0,70).
    Per  ciascun  centro  di  costo,  quindi,  il  costo  del  lavoro
ordinario per comparto/qualifica (o posizione economica) si determina
moltiplicando  il  valore monetario medio annuo unitario (costo medio
annuo  unitario)  del  lavoro  ordinario,  fornito  dall'ufficio  del
personale,   per   l'impegno   ordinario   contrattuale  espresso  in
anni/persona.
    Per facilitare l'esecuzione del procedimento descritto, a ciascun
ufficio  del  personale  verranno  forniti,  entro il 21 giugno c.a.,
tramite   i   coesistenti  uffici  centrali  del  bilancio,  appositi
elaborati  epilogativi dei pagamenti disposti, a titolo di competenze
fisse, nel 1 semestre, articolati per comparto/qualifica (o posizione
economica)  e  per  centro  di  responsabilita'  amministrativa. Tali
elaborati  dovranno  essere  ritirati dai suddetti uffici centrali il
20 giugno  c.a.  presso  l'Ispettorato  generale  per le politiche di
bilancio  -  Servizio  analisi  dei  costi  e  rendimenti  -  Via  XX
Settembre, 97, scala C, piano terra, stanza n. 16.
    Una   volta   individuati  gli  anni/persona  relativi  al  tempo
effettivamente  lavorato,  alle ferie ed alle assenze, sara', quindi,
compito  degli uffici del personale determinare, sulla scorta di tali
elaborati,   il   valore  monetario  complessivo  di  tutte  le  voci
retributive  del periodo (semestre) per singolo comparto/qualifica (o
posizione  economica) indicandone le rispettive entita' sull'apposita
scheda unita alle presenti istruzioni.
b) Costo del lavoro straordinario.
    1. Determinazione della quantita' (tempo: anni/persona).
    Anche  per  le  risorse umane impiegate oltre l'orario d'obbligo,
l'unita' di misura e' rappresentata dal tempo, espresso in termini di
anni/persona.
    La  quantita'  di  risorse  umane  impegnate  nel centro di costo
nell'effettuazione  di  lavoro  straordinario  deve, pertanto, essere
calcolata procedendo secondo le modalita' seguenti:
      prendendo  a  riferimento  la  rilevazione  delle  presenze per
lavoro  straordinario  in  uso,  per  ciascuna  unita'  di  personale
impiegata  presso  il centro di costo si determinano le ore di lavoro
straordinario svolte e corrisposte in termini monetari;
      sulla  base dell'identificazione del personale impiegato presso
il  centro di costo, si somma il tempo cosi' determinato delle unita'
di personale appartenenti allo stesso comparto/qualifica (o posizione
economica);
      si riconducono le ore di lavoro straordinario ad anni/persona.
    2. Determinazione del valore medio unitario.
    L'ufficio  del  personale  determina  il  costo orario del lavoro
straordinario per ciascun comparto/qualifica (o posizione economica),
sulla  base  delle maggiorazioni  previste dal contratto nazionale, e
fornisce  l'informazione ai centri di costo per la valorizzazione del
costo dello straordinario.
    Per  ciascun  centro  di  costo,  il costo complessivo del lavoro
straordinario  per  posizione  economica  si ottiene moltiplicando il
costo  straordinario  medio  di  posizione,  fornito dall'ufficio del
personale, per le ore di straordinario riconosciute al personale.
    La somma del costo del lavoro ordinario e di quello straordinario
evidenziano il costo del personale nel periodo di riferimento.
               1.3 Modalita' di rilevazione dei costi.
    Per   ciascun  comparto/qualifica  (o  posizione  economica),  le
informazioni  relative alla voce "personale" che ogni centro di costo
deve rilevare sull'apposita scheda allegata riguardano:
      i  "costi  sostenuti",  ovvero  il  costo  totale del personale
impiegato derivato dalla somma fra il costo del lavoro ordinario e il
costo del lavoro straordinario;
      l'"impegno  contrattuale  totale"  (espresso  in anni/persona),
ovvero  l'impegno  che  il  personale  in  organico  e  il  personale
proveniente  da  altri  centri  di  responsabilita' ha effettivamente
dedicato alle attivita' del centro considerandovi anche le ferie e le
assenze;
      l'"impegno  del  personale  proveniente  da  altri  centri"  di
responsabilita'   amministrativa   o  altri  organismi  (espresso  in
anni/persona),  ovvero  l'impegno  contrattuale  del  solo  personale
proveniente da altri centri di costo;
      l'"impegno  effettivo  ordinario"  (espresso  in anni/persona),
ovvero  l'impegno  che  il  personale  in  organico  e  il  personale
proveniente  da  altri  centri  di  responsabilita' ha effettivamente
dedicato alle attivita' del centro durante l'orario contrattuale;
      l'"impegno effettivo straordinario" (espresso in anni/persona),
ovvero  l'impegno  che  il  personale  in  organico  e  il  personale
proveniente  da  altri  centri  di  responsabilita'  ha dedicato alle
attivita' del centro al di fuori dell'orario contrattuale;
      l'"impegno  del  personale  che  lavora presso altri centri" di
responsabilita'  amministrativa  o altri organismi (espresso in anni/
persona),  ovvero  l'impegno  contrattuale del personale assegnato al
centro di costo, ma che presta servizio presso altri centri di costo.
                            2. Missioni.
    La rilevazione dei costi delle missioni deve essere effettuata al
secondo   livello  del  piano  dei  conti,  le  cui  voci  riguardano
specificamente   quelle   svolte   nel   "territorio   nazionale"   e
"all'estero".
    Il relativo costo deve essere attribuito al centro di costo sulla
base  del  numero  effettivo  di missioni svolte dal personale per lo
svolgimento delle attivita' del centro stesso.
    Il  periodo  di  riferimento  del  costo coincide con il periodo,
"data puntuale" o "arco temporale", in cui viene svolta la missione.
             2.1 Elementi per la rilevazione dei costi.
    Rispetto  all'ufficio  che gestisce e rimborsa le spese sostenute
per  le  missioni,  la  fonte  dell'informazione  puo'  essere  cosi'
individuata:
      missioni  gestite  e  rimborsate dall'ufficio del personale per
tutti i centri di costo dell'amministrazione;
      missioni  rimborsate e gestite direttamente dai centri di costo
che le effettuano;
      missioni rimborsate e gestite da un'altra amministrazione.
a) Missioni gestite e rimborsate dall'ufficio del personale per tutti
i centri di costo.
    L'ufficio   del  personale  ha  tutte  le  informazioni  utili  a
valorizzare  il costo. Pertanto, deve comunicare ai centri il costo i
dati necessari alla rilevazione contabile ovvero, per ogni voce di 2o
livello del piano dei conti, il costo e il periodo di riferimento.
b) Missioni gestite e rimborsate direttamente dai centri di costo che
le effettuano.
    Il  centro  di  costo  e'  in  possesso  di tutte le informazioni
necessarie alla determinazione e alla rilevazione del costo.
c) Missioni gestite e rimborsate da un'altra amministrazione.
    L'ufficio  dell'amministrazione  che  dispone  il  rimborso della
missione deve fornire al centro di costo utilizzatore le informazioni
necessarie per la rilevazione dei relativi costi.
    Nel  caso  in  cui  il  personale di una amministrazione effettui
missioni    all'estero    nell'interesse    dell'amministrazione   di
appartenenza,    spesate    con    risorse   finanziarie   di   altre
amministrazioni  (es.  del Ministero degli affari esteri, ecc.), sono
queste  ultime  che devono comunicare i relativi costi al/ai centro/i
di costo presso cui e' impiegato il personale.
                       2.2 Calcolo del costo.
    Per  ciascuna  missione  svolta  dal  personale  il "costo" viene
determinato come segue:
      costo missioni = indennita' di missione + spese di missione.
    L'"indennita'   di   missione"   e'   rappresentata   dai   costi
effettivamente  sostenuti  per  risarcire  i disagi che il dipendente
affronta   in   missione.  In  tale  componente  si  comprende  anche
l'indennita'  per  missione  continuativa,  riconosciuta al personale
trasferito  in  un'altra  sede per un periodo di tempo prolungato, ma
non superiore ai 240 giorni.
    Le  "spese  di missione" sono rappresentate dalle spese sostenute
per  il  trasporto,  vitto, alloggio e assicurazione del personale in
missione. Tali spese sono considerate comprensive dell'I.V.A.
             2.3 Modalita' per la rilevazione dei costi.
    Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
      selezionare  tutte  le rilevazioni contabili il cui "periodo di
riferimento" ricade nel semestre di rilevazione;
      calcolare   la   "quota   parte  di  competenza"  del  semestre
ripartendo  proporzionalmente il costo globale rispetto all'effettivo
svolgimento della missione nel periodo di rilevazione;
      sommare  i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei
conti.
                   3. Altri compensi al personale.
    La  rilevazione  dei  costi  che  confluiscono  nella voce "Altri
compensi  al personale" deve essere effettuata al secondo livello del
piano  dei  conti,  le  cui voci riguardano specificamente i compensi
"per  particolari  prestazioni" e i "contributi ed oneri a favore del
personale".
    Il  periodo di riferimento di tali costi coincide, in genere, con
il  momento  in  cui  si  manifesta  la  spesa (ovvero con la data di
emissione  dell'ordine  di pagamento) ed e' rappresentato dalla "data
puntuale"  in  cui  si manifesta il costo, ad eccezione del costo per
"incarichi" il cui periodo di riferimento e' rappresentato "dall'arco
temporale" corrispondente alla durata della prestazione.
             3.1 Elementi per la rilevazione dei costi.
    L'ufficio  del  personale, quale struttura preposta alla gestione
degli  aspetti organizzativi, economici e giuridici del personale e',
generalmente,  quello  che detiene tutte le informazioni necessarie a
determinare  i  costi  che  afferiscono  alla voce "Altri compensi al
personale". Pertanto, affinche' ogni centro di costo possa rilevare i
costi  di propria competenza, l'ufficio del personale deve comunicare
ai  diversi centri di costo, per ciascuna voce di secondo livello del
piano  dei  conti,  il  costo  e  il  periodo  di  riferimento. Fanno
eccezione  le  informazioni  relative  alla  spesa  per i buoni pasto
riconosciuti  al  personale  che  presta  servizio  presso gli uffici
periferici,  che  viene  gestita direttamente dagli uffici periferici
stessi.
                       3.2 Calcolo del costo.
    I  valori  dei costi che afferiscono alla voce "Altri compensi al
personale"  coincidono,  tendenzialmente, con i corrispondenti valori
della spesa.
    Il  costo  per  la voce "Per particolari prestazioni" e' generato
dalle  prestazioni  fornite  dal  personale  nell'ambito di attivita'
finalizzate (commissioni, progetti, comitati, ecc.); va attribuito al
centro  di costo responsabile della suddetta attivita' sulla base del
personale  -  sia  esso esterno o interno al centro di costo - che e'
stato impiegato ed al quale viene riconosciuto il compenso.
    I  costi  per  "Contributi  ed oneri a favore del personale" - ad
eccezione   dei  buoni  pasto,  non  essendo  questi  correlati  alle
prestazioni  fornite  dal personale nell'ambito del centro di costo -
vengono  attribuiti  al centro di costo al quale appartiene l'ufficio
del  personale.  I  costi  relativi  ai  buoni  pasto  vanno, invece,
imputati  ai  centri  di  costo,  in  base  a  quelli  effettivamente
assegnati nel periodo al personale impiegato nel centro di costo.
             3.3 Modalita' per la rilevazione dei costi.
    Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
      selezionare  tutte  le rilevazioni contabili il cui "periodo di
riferimento" ricade nel semestre di rilevazione;
      calcolare  il  "costo  di  competenza  del semestre" procedendo
secondo le seguenti modalita':
        a) nel caso in cui il "periodo di riferimento sia interamente
compreso nel semestre" di rilevazione, si considera l'intero importo;
        b) nel caso in cui il "periodo di riferimento ricada tra piu'
semestri",   si  calcola  il  costo  giornaliero  dell'impiego  delle
risorse,  dividendo  il  costo  complessivo  per  il numero di giorni
inclusi  nel periodo di riferimento, e si moltiplica il risultato per
il numero di giorni inclusi nel semestre di rilevazione;
      sommare  i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei
conti.
                         4. Beni di consumo.
    La  rilevazione  dei  costi  per  i  beni  di consumo deve essere
effettuata  al  secondo  livello  del  piano  dei  conti, le cui voci
riguardano   specificamente  i  beni  "inventariati"  e  quelli  "non
inventariati".
    I costi dei beni di consumo devono essere attribuiti al centro di
costo  in  base all'effettivo utilizzo. Il periodo di riferimento del
costo dei beni di consumo rappresenta l'arco temporale in cui avviene
l'utilizzo  dei  beni medesimi. Tali beni, convenzionalmente, vengono
considerati  ad "utilizzo immediato", cioe' le risorse si considerano
completamente impiegate all'atto della consegna; pertanto, il periodo
di  riferimento  del  costo  coincide  con la "data in cui avviene la
consegna  del  bene  al  centro  di costo utilizzatore" (es. data del
documento di trasporto o data di scarico della merce).
             4.1 Elementi per la rilevazione dei costi.
    Rispetto  alle  modalita'  di  acquisizione e gestione, i beni di
consumo possono essere principalmente distinti in:
      beni acquisiti e gestiti da un unico ufficio per tutti i centri
di costo dell'amministrazione;
      beni  acquisiti  e  gestiti direttamente dalle strutture che li
utilizzano;
      beni acquisiti e gestiti da un'altra amministrazione.
a) Beni acquisiti e gestiti da un unico ufficio per tutti i centri di
costo dell'amministrazione.
    L'ufficio del consegnatario, conoscendo le quantita' assegnate ai
singoli uffici, ha tutte le informazioni utili a fornire ai centri di
costo  il  costo  da loro sostenuto. Pertanto, tale ufficio, per ogni
voce  di  secondo  livello  del  piano  dei conti, deve comunicare ai
centri coinvolti il costo e il periodo di riferimento.
b) Beni  acquisiti  e  gestiti  direttamente  dalle  strutture che li
utilizzano.
    Il  centro  di  costo  e'  direttamente  in  possesso di tutte le
informazioni  necessarie  alla  determinazione e all'attribuzione del
costo.
c) Beni acquisiti e gestiti da un'altra amministrazione.
    Analogamente  a quanto previsto per il caso in cui i beni vengono
acquistati  da  un  ufficio  centralizzato,  l'ufficio  che  effettua
l'acquisto   deve   fornire   al  centro  di  costo  utilizzatore  le
informazioni necessarie per la rilevazione.
                       4.2 Calcolo del costo.
    Il  costo  relativo  a ciascuna tipologia di bene impiegata viene
cosi' valorizzato:
      costo del bene = costo unitario x quantita' impiegata.
    Il "costo unitario" del bene e' dato da:
      prezzo del bene + spese accessorie.
    Il  "prezzo  del bene" (comprensivo dell'I.V.A., o anche di altri
tributi)  e'  diversamente  determinato  a seconda se proviene da una
unica fornitura o da piu' forniture.
    Nel  caso  di  un'unica  fornitura/somministrazione si applica il
"prezzo  effettivo"  concordato  e  riportato  sulla  fattura o altro
documento equivalente; nel caso di piu' forniture/somministrazioni si
applica  un  "prezzo  medio"  che  e'  dato  dalla  media  dei prezzi
concordati per le diverse forniture.
    Le  "spese  accessorie"  sono rappresentate da tutte le eventuali
spese  sostenute  per l'acquisizione del bene stesso (es. le spese di
trasporto  e  di  consegna). Se le spese accessorie fanno riferimento
all'intera  fornitura/somministrazione,  il  costo per unita' di bene
deve  essere  determinato  ripartendo  l'intero  valore  delle  spese
accessorie sulla base del criterio ritenuto piu' significativo.
    La  "quantita'"  esprime l'impiego del bene rispetto ad un'unita'
di   misura   che  la  rappresenta.  Nella  voce  "Beni  di  consumo"
confluiscono  molteplici  tipologie  di  beni,  il  cui  utilizzo  e'
quantificato attraverso misure di riferimento differenti (es. il peso
per  i  beni  alimentari;  il  volume  per  i  carbolubrificanti;  la
lunghezza  per  il  filo  elettrico;  il  numero  di  oggetti  per la
cancelleria o le riviste; ecc.).
             4.3 Modalita' per la rilevazione dei costi.
    Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
      selezionare  tutte  le rilevazioni contabili il cui "periodo di
riferimento" ricade nel semestre di rilevazione;
      sommare  i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei
conti.
                 5. Prestazioni di servizi da terzi.
    La  rilevazione dei costi delle "prestazioni di servizi da terzi"
deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti, le cui
voci    specificamente    riguardano:   "Consulenza",   "Assistenza",
"promozione",  "Servizi  ausiliari",  "Formazione  e  addestramento",
"Manutenzione  ordinaria",  "Servizi  di  ristorazione",  "Noleggi  e
locazioni",  "Utenze  e  canoni".  Tali  voci  individuano servizi di
diversa natura a fronte dei quali possono essere seguite modalita' di
acquisizione  differenti a seconda dell'attivita' cui sono rivolte le
prestazioni medesime.
    I  costi  delle  "Prestazioni  di servizi da terzi" devono essere
attribuiti  al  centro  di  costo  che beneficia della prestazione di
servizi.  L'ufficio  che  acquisisce  il  servizio deve provvedere al
calcolo  del  costo  e  deve  comunicarlo  ai  centri  di  costo  che
effettuano la rilevazione contabile.
    In   linea  generale,  la  scelta  dell'"unita'  di  misura  piu'
adeguata"  dipende  dalle  caratteristiche  del  servizio e dalla sua
modalita'  di acquisizione. Fra i criteri piu' comunemente utilizzati
per  la determinazione del costo di alcuni servizi si fa riferimento:
all'unita' di misura metrica (es. i metri quadrati per il servizio di
pulizia,  di sorveglianza, per la manutenzione ordinaria di immobili,
e  di  impianti  e  macchinari  quali  ascensori, impianti elettrici,
impianti di riscaldamento), a quella di peso (es. i kilogrammi per il
servizio  di  lavanderia),  e  all'entita' numerica (es. il numero di
linee  per  l'utenza  telefonica e le reti di trasmissione). In linea
residuale,  la  scelta  del criterio dipende dalla disponibilita' dei
dati  e,  in  assenza  di  unita'  di  misura  piu' efficaci, si puo'
comunque  fare  riferimento al numero di persone impiegate nel centro
di costo.
    Nell'attribuzione del costo, occorre distinguere tra:
      servizi acquisiti per attivita' specifiche;
      servizi acquisiti per il mantenimento della struttura.
a) Servizi acquisiti per attivita' specifiche.
    Nel  caso  in  cui la prestazione del servizio e' destinata ad un
"unico centro di costo", il costo va interamente attribuito al centro
che  beneficia del servizio fornito. Qualora, poi, la prestazione del
servizio  sia  destinata  a  "piu'  centri  di  costo",  il  costo va
attribuito  a  ciascun  centro che beneficia della stessa prestazione
secondo  l'unita'  di  misura che meglio esprime l'effettivo utilizzo
del servizio stesso (es. l'unita' di misura ritenuta piu' congrua per
esprimere  l'effettivo impiego di una prestazione di "Consulenza", e'
rappresentata  dalle  ore  prestate  per ogni centro di costo, o allo
stesso riferibili).
b) Servizi acquisiti per il mantenimento della struttura.
    Il  costo  di  tale  servizio,  generalmente  gestito da un unico
ufficio,  deve  essere  ripartito  fra  i  centri di costo secondo il
criterio piu' opportuno a rappresentare l'utilizzo della prestazione.
    Il  periodo di riferimento rappresenta l'arco temporale in cui si
beneficia  del  servizio  erogato da terzi. L'ufficio che acquista il
servizio  possiede  la  documentazione  per  definire  il  periodo di
riferimento  e  lo  trasmette  ai  centri  di costo che effettuano la
rilevazione contabile.
    Il  periodo  di  riferimento  per  i  costi delle "Prestazioni di
servizi da terzi", deve essere:
      nel caso di servizio continuativo, l'"intero arco temporale" in
cui ci si avvale della prestazione;
      nel  caso di servizio in un'unica soluzione, "la data puntuale"
in cui ci si avvale della prestazione.
             5.1 Elementi per la rilevazione dei costi.
    L'ufficio   che   detiene   le   informazioni   necessarie   alla
determinazione  del costo e' strettamente correlato alla modalita' di
utilizzo  del  servizio.  La  fonte  dell'informazione,  pertanto, e'
distinta a seconda se si tratta di:
      servizi    acquisiti    per    garantire    il    funzionamento
dell'amministrazione;
      servizi acquisiti per attivita' specifiche.
a) Servizi acquisiti per attivita' specifiche.
    Si   intendono  i  servizi  necessari  allo  svolgimento  di  una
specifica  attivita'.  Tali  servizi  vengono  generalmente acquisiti
dallo  stesso ufficio che li utilizza e che, quindi, detiene tutte le
informazioni  necessarie  alla  determinazione e all'attribuzione del
costo.
    Nel  caso in cui l'"acquisizione del servizio e' effettuata da un
altro  organismo"  e  non  dal  "centro  di  costo  utilizzatore"  e'
necessario  che le due strutture interessate interagiscano: l'ufficio
che   acquisisce   il  servizio  deve  fornire  al  centro  di  costo
utilizzatore le informazioni necessarie alla rilevazione.
b) Servizi acquisiti per il mantenimento della struttura.
    Si tratta di servizi che garantendo il mantenimento dell'apparato
organizzativo  dell'amministrazione sono di utilita' comune a tutti i
centri  di  costo.  Tali  servizi  vengono  generalmente  acquisiti e
gestiti   da   un  "ufficio  centralizzato"  che  possiede  tutte  le
informazioni necessarie affinche' ogni centro di costo possa rilevare
i  costi di propria competenza. Pertanto, tale ufficio, per ogni voce
di secondo livello del piano dei conti, deve comunicare il costo e il
periodo di riferimento ai centri di costo interessati.
                       5.2 Calcolo del costo.
    Il costo viene cosi' valorizzato:
      prezzo del servizio + spese accessorie.
    Il  "prezzo  del  servizio" comprensivo dell'I.V.A. e' quello che
risulta dalla fattura o da qualsiasi altro documento equivalente. Nel
caso  di  contratti  di  consulenza  nel  prezzo  del  servizio e' da
includere anche l'I.R.A.P.
    Le  "spese  accessorie"  sono rappresentate dalle eventuali altre
spese  correlate  alla  fornitura del servizio da parte di terzi (es.
nel  caso  del  servizio  di stampa e rilegatura, le spese accessorie
sono rappresentate dalle spese di trasporto e di consegna).
             5.3 Modalita' per la rilevazione dei costi.
    Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
      selezionare  tutte  le rilevazioni contabili il cui "periodo di
riferimento" ricade nel semestre di rilevazione;
      calcolare   la   "quota   parte  di  competenza"  del  semestre
ripartendo  proporzionalmente il costo globale rispetto all'effettivo
utilizzo della prestazione nel periodo di rilevazione. In particolare
si dovra' procedere nel seguente modo:
        a) individuazione del costo unitario giornaliero:
          costo totale/n. giorni periodo di riferimento;
        b) individuazione della quota di competenza:
          costo unitario giornaliero n. giorni periodo di riferimento
presenti nel semestre;
      sommare  i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei
conti.
                           6. Altre spese.
    La  rilevazione  dei  costi  che  confluiscono  nella voce "Altre
spese" deve essere effettuata al secondo livello del piano dei conti,
le  cui  voci specificamente riguardano: "Compensi per doveri assolti
da  cittadini",  "Altre  spese  amministrative", "Quote associative",
"Altre spese straordinarie".
    Tali  costi  devono  essere  attribuiti  al  centro  di costo che
utilizza  le  risorse.  Le  modalita'  di  attribuzione di tali costi
dipendono dal tipo di gestione che puo' essere:
      centralizzata  in  un  solo ufficio per tutti i centri di costo
dell'amministrazione;
      diretta da parte delle stesse strutture utilizzatrici.
    I  costi  gestiti  da  un  ufficio  centralizzato  devono  essere
ripartiti   secondo   il  criterio  piu'  opportuno  a  rappresentare
l'utilizzo  della risorsa tra i centri interessati (es. spese postali
e  telegrafiche,  assicurazione,  ecc.); i costi gestiti direttamente
dall'ufficio   che  impiega  la  risorsa  devono  essere  interamente
attribuiti  agli stessi centri di costo (es. spese di rappresentanza,
ecc.).
    I  costi  che si riferiscono alla voce "Altre spese" generalmente
hanno, in alternativa, le seguenti caratteristiche:
      o si manifestano "in modo ciclico" nel corso dell'anno, per cui
anche  in  presenza di uno sfasamento temporale tra costo e spesa, di
fatto  si  verifica  che  il  costo  di  periodo e' uguale alla spesa
sostenuta nello stesso periodo;
      o si manifestano "in maniera del tutto eccezionale", per cui la
loro  valorizzazione puo' essere effettuata solo al momento in cui e'
sostenuta la spesa.
    Pertanto,  si  e'  convenzionalmente stabilito che il "periodo di
riferimento"  a cui attribuire il costo coincide con la "data" in cui
e'  emesso il titolo di pagamento. Fanno eccezione a tale indicazione
i  costi  relativi  alle  "Quote associative", alle "Assicurazioni" e
alle"Commissioni  elettorali"  per  i  quali  e'  necessaria una loro
attribuzione  all'"arco temporale" corrispondente al periodo a cui si
riferiscono  rispettivamente  la quota di partecipazione associativa,
il premio assicurativo o lo svolgimento delle elezioni.
             6.1 Elementi per la rilevazione dei costi.
    In  relazione  alle  modalita'  di  gestione  delle  risorse  che
confluiscono  nella  voce  "Altre  spese"  si individuano le seguenti
indicazioni per la rilevazione dei costi:
a) Gestione  centralizzata  in  un solo ufficio per tutti i centri di
costo dell'amministrazione.
    L'ufficio  centralizzato,  conoscendo  i  servizi  usufruiti  dai
singoli  uffici,  detiene  tutte le informazioni necessarie affinche'
ogni  centro  di costo possa rilevare i costi di propria competenza e
pertanto  deve  comunicare  ai  centri,  per ciascuna voce di secondo
livello del piano dei conti, il costo e il periodo di riferimento.
b) Gestione diretta da parte delle stesse strutture utilizzatrici.
    Il  centro  di  costo  e'  in  possesso  di tutte le informazioni
necessarie alla determinazione e all'attribuzione del costo.
    Altre  eventuali  situazioni devono essere rilevate dai centri di
costo  utilizzatori in collaborazione con gli uffici che detengono le
informazioni.
                       6.2 Calcolo del costo.
    I  valori  dei  costi  che  afferiscono  alla  voce "Altre spese"
coincidono  con i corrispondenti valori della spesa, ad eccezione dei
costi  sostenuti per le "Quote associative", per le "Assicurazioni" e
per le "Commissioni elettorali", che sono rappresentati dal valore di
competenza del periodo.
             6.3 Modalita' per la rilevazione dei costi.
    Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
      selezionare  tutte  le rilevazioni contabili il cui "periodo di
riferimento" ricade nel semestre di rilevazione;
      calcolare  il  "costo  di  competenza  del semestre" procedendo
secondo le seguenti modalita':
        a) nel caso in cui "il periodo di riferimento sia interamente
compreso nel semestre" di rilevazione si considera l'intero importo;
        b) nel caso in cui "il periodo di riferimento ricade tra piu'
semestri" si calcola il costo giornaliero dell'impiego delle risorse,
dividendo  il  costo  complessivo per il numero di giorni inclusi nel
periodo di riferimento, e si moltiplica il risultato per il numero di
giorni inclusi nel semestre di rilevazione;
      sommare  i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei
conti.
                     7. Esborso da contenzioso.
    La  rilevazione  dei costi per esborso da contenzioso deve essere
effettuata  al  primo livello del piano dei conti. Tali costi possono
riguardare  vertenze  con  il personale dipendente, contenzioso con i
fornitori,  o  la  specifica  attivita' posta in essere dal centro di
costo.
    Il  periodo  di riferimento del costo coincide con la data in cui
e' stata emessa la sentenza.
             7.1 Elementi per la rilevazione dei costi.
    I  costi  che  confluiscono  nella  voce "Esborso da contenzioso"
devono essere rilevati:
      dall'ufficio  del personale, per quanto riguarda il contenzioso
con il personale dipendente;
      dall'ufficio   del   consegnatario,   per  quanto  riguarda  il
contenzioso con i fornitori;
      dal  centro  di costo responsabile dell'erogazione del servizio
che e' oggetto del contenzioso.
    Il centro di costo che segue la pratica processuale detiene tutte
le  informazioni necessarie a rilevare i costi che confluiscono nella
voce "Esborso da contenzioso".
                       7.2 Calcolo del costo.
    L'importo e' rappresentato dal costo effettivamente sostenuto nel
periodo, ovvero da quanto previsto dalla sentenza definitiva.
             7.3 Modalita' per la rilevazione dei costi.
    Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
      selezionare  tutte  le rilevazioni contabili il cui "periodo di
riferimento" ricade nel semestre di rilevazione;
      sommare i costi per la voce "Esborso da contenzioso".
                             8. TRIBUTI.
    La  rilevazione  dei  costi dei tributi deve essere effettuata al
secondo livello  del  piano  dei  conti,  le  cui voci specificamente
riguardano: "Imposte" e "Tasse".
    Tali  costi devono essere ripartiti fra i centri di costo secondo
il  criterio  piu' opportuno a rappresentare l'utilizzo della risorsa
(es.  tassa  di  rimozione dei rifiuti solidi urbani) o devono essere
interamente  attribuiti  ai centri di costo che utilizzano le risorse
per lo svolgimento della propria attivita'.
    Il periodo di riferimento e' rappresentato dalla "data puntuale",
quando   il   tributo   e'  collegato  a  un  evento  unico  (es.  la
registrazione  di  un  contratto), mentre e' rappresentato dall'"arco
temporale" corrispondente al periodo in cui si riferisce il pagamento
del  tributo  (es.  tassa  per i passi carrabili), quando l'evento si
prolunga nel tempo.
             8.1 Elementi per la rilevazione dei costi.
    L'ufficio  che gestisce la spesa deve collaborare con i centri di
costo  per la determinazione dell'importo da attribuire a ciascuno di
essi.
                       8.2 Calcolo del costo.
    L'importo  dei costi che afferiscono alla voce "Tributi" coincide
con i corrispondenti valori della spesa.
             8.3 Modalita' per la rilevazione dei costi.
    Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
      selezionare  tutte  le rilevazioni contabili il cui "periodo di
riferimento" ricade nel semestre di rilevazione;
      calcolare  il  "costo  di  competenza  del semestre" procedendo
secondo le seguenti modalita':
        a) nel caso in cui "il periodo di riferimento sia interamente
compreso nel semestre" di rilevazione si considera l'intero importo;
        b) nel  caso  in cui "il periodo di riferimento sia a cavallo
di  piu' semestri" si calcola il costo giornaliero dell'impiego delle
risorse,  dividendo  il  costo  complessivo  per  il numero di giorni
inclusi  nel periodo di riferimento, e si moltiplica il risultato per
il numero di giorni inclusi nel semestre di rilevazione;
      sommare  i costi per ogni voce di secondo livello del piano dei
conti.
                          9. Ammortamenti.
    La   rilevazione   dei   costi  degli  Ammortamenti  deve  essere
effettuata  al  terzo  livello  del piano dei conti, le cui voci sono
esposte  nella  unita  tabella 1 con le relative quote percentuali da
adottare. Devono essere considerate le quote di ammortamento relative
ai soli beni il cui impiego decorre a partire dall'esercizio 2000.
    I  costi degli ammortamenti devono essere attribuiti ai centri di
costo utilizzatori dei beni. In linea generale l'ufficio che gestisce
il  bene  deve  provvedere  al  calcolo  del  costo  (ammortamento) e
trasmetterlo  ai  centri  di  costo  che  effettuano  la  rilevazione
contabile.
    Nell'attribuzione del costo occorre distinguere tra:
a) Beni per il funzionamento.
    I  costi  devono  essere ripartiti dall'ufficio che dispone delle
informazioni  fra i centri di costo in base ad un criterio che meglio
esprima  l'utilizzo  effettivo  della risorsa: la scelta del criterio
dipende  dalla  disponibilita' dei dati e dall'efficacia ad esprimere
il  beneficio  ottenuto  con  l'utilizzo del bene da parte di ciascun
centro di costo.
b) Beni di utilizzo specifico.
    I costi devono essere attribuiti al centro di costo che impiega i
beni  per  lo  svolgimento  della  propria  attivita' in base al loro
effettivo  utilizzo.  Nel  caso in cui il bene sia utilizzato da piu'
centri  di costo e' necessario individuare un criterio che, a seconda
del  tipo  di  attivita'  in  cui  viene  impiegato,  meglio  esprima
l'utilizzo della risorsa.
    I  costi  relativi a beni dello Stato, che nessun centro di costo
utilizza  per  lo  svolgimento delle proprie attivita', devono essere
rilevati   ed   attribuiti   al  centro  di  costo  che  ne  gestisce
l'acquisizione  o la manutenzione straordinaria (es. il Ministero dei
lavori  pubblici  deve  rilevare  i  costi per le opere di difesa del
suolo, il Ministero per i beni e le attivita' culturali deve rilevare
i costi per il restauro di beni dello Stato, ecc.).
    Per ciascuna tipologia di bene durevole (corrispondente alle voci
di  terzo  livello del piano dei conti) e' preso in considerazione un
periodo  di utilizzo complessivo che decorre dal momento dell'impiego
del  bene  durevole  e  si conclude al termine dell'utilizzo del bene
medesimo.  Se  il  momento  di  impiego  del bene si verifica in data
successiva  a quella di inizio del semestre di rilevazione dei costi,
l'ammortamento si calcola in relazione al numero dei giorni che vanno
dalla data di impiego del bene alla data di scadenza del semestre.
    Per  facilitare  la  fase di prima applicazione della rilevazione
dei  costi  degli  ammortamenti,  il  momento  dell'impiego  del bene
durevole  viene fatto coincidere, convenzionalmente, con l'inizio del
semestre in cui si ha la disponibilita' del bene stesso.
    Ad esempio:
      se il bene durevole viene acquisito ed utilizzato a partire dal
1 marzo  2000,  la quota di ammortamento deve essere rilevata sia nel
primo  che  nel  secondo semestre. Per il primo semestre, la quota di
ammortamento andrebbe calcolata e rilevata dalla data di utilizzo del
bene  (1  marzo  2000)  alla  data di scadenza del primo semestre (30
giugno  2000),  cioe'  per  un totale di 122 giorni (essendo il primo
semestre  pari  a  181  giorni  di  calendario):  "per la convenzione
stabilita,  invece,  la quota di ammortamento va calcolata e rilevata
per  l'intero  semestre";  per  il  secondo semestre, nel presupposto
riscontrato  che  l'utilizzo del bene durevole sia avvenuto per tutto
il  periodo  (1 luglio-31  dicembre  2000),  la quota di ammortamento
dovra' essere calcolata e rilevata per l'intero semestre;
      se,  invece,  il  bene  durevole  viene  acquisito utilizzato a
partire  dal  15 ottobre 2000, la quota di ammortamento dovra' essere
determinata  e  rilevata  solo per il secondo semestre, a partire dal
"momento    del   suo   utilizzo   fatto",   anche   in   tal   caso,
"convenzionalmente  coincidere con la data di inizio del semestre" (1
luglio  2000)  e  fino alla data di scadenza del secondo semestre (31
dicembre 2000).
             9.1 Elementi per la rilevazione dei costi.
    L'ufficio   che   detiene   le   informazioni   necessarie   alla
determinazione  del costo e' strettamente correlato alla modalita' di
utilizzo dei beni. Pertanto, la fonte dell'informazione e' distinta a
seconda  se  si  tratta  di  beni  per il funzionamento, o di beni di
utilizzo specifico.
a) Beni per il funzionamento.
    Si intendono i beni necessari al funzionamento ed al mantenimento
delle  strutture organizzative di una amministrazione (es. l'immobile
in  cui  ha  sede  l'amministrazione,  i  mobili, gli arredi, ecc.) e
vengono  generalmente  gestiti  dall'ufficio  del consegnatario. Tale
ufficio,  quindi,  detiene tutte le informazioni necessarie affinche'
ogni  centro  di costo possa rilevare i costi di propria competenza e
deve comunicare ai diversi centri il costo l'importo ed il periodo di
riferimento  per  ciascuna voce di terzo livello del piano dei conti.
Nel  caso in cui i beni siano gestiti da un ufficio diverso da quello
del   consegnatario,   i   centri   di  costo  devono  richiedere  le
informazioni  all'ufficio  competente,  che  appartenga  o  meno alla
stessa amministrazione.
b) Beni di utilizzo specifico.
    Sono  i  beni  impiegati  nelle  attivita'  che  concorrono  alla
realizzazione  delle missioni istituzionali dell'amministrazione (es.
i  macchinari  utilizzati  nei  laboratori  per la certificazione dei
brevetti,  i  furgoni per il trasporto dei detenuti, ecc.). Tali beni
vengono  generalmente  gestiti  dallo  stesso ufficio che li utilizza
che,   quindi,   detiene   tutte   le  informazioni  necessarie  alla
determinazione e all'attribuzione del costo.
    In via generale, quindi, ne consegue che gli uffici che detengono
le   informazioni   devono   collaborare   con   i  centri  di  costo
utilizzatori, tenendo presente che:
      nel  caso in cui l'acquisto del bene sia effettuato da un'altra
amministrazione,  l'ufficio  che  effettua l'acquisto e provvede alla
sua  gestione  deve  fornire  al  centro  di  costo  utilizzatore  le
informazioni necessarie per la rilevazione;
      nel  caso  di  opere  realizzate  in  proprio nell'ambito della
pubblica  amministrazione centrale, l'ufficio che segue i lavori deve
comunicare  al  centro  utilizzatore  del  bene il valore complessivo
dell'opera,  determinato dalla somma delle spese sostenute per la sua
realizzazione.
                       9.2 Calcolo del costo.
    Per  i  beni  ad  utilita'  pluriennale e' necessario definire la
quota  di  costo  da  imputare  ai  periodi  in  cui la risorsa viene
utilizzata:  "quota di ammortamento". Al fine di rilevare la quota di
competenza  di  ciascun  periodo  e'  necessario applicare l'aliquota
annuale  di  ammortamento  e  calcolare  la  quota  corrispondente al
periodo di rilevazione.
    L'"aliquota  di  ammortamento"  e'  la percentuale che esprime la
quantita'  della  risorsa  utilizzata  nell'anno:  essa e' collegata,
pertanto,  alla  durata  del  bene.  Le  aliquote  da  applicare sono
riportate  nella  unita tabella 1 in cui, per ogni tipologia di bene,
e'  individuata  la percentuale da applicare. Se il bene e' acquisito
nel  primo  semestre,  si determinera' prima la quota di ammortamento
annuale:  quindi,  si  procedera'  ad  imputare il valore ottenuto al
periodo  di riferimento, decorrente dalla data di utilizzo del bene -
fatta convenzionalmente coincidere con la data di inizio del semestre
-  alla  data  di  scadenza  del  primo  semestre  (30  giugno 2000);
permanendo  l'utilizzo  del bene nel secondo semestre, a tale periodo
andra'   riferita  la  meta'  della  quota  annuale  di  ammortamento
determinata.  Analogo procedimento va seguito se il bene e' acquisito
ed impiegato nel secondo semestre.
    Per calcolare la quota da imputare, il centro di costo deve:
      a) determinare la quota annuale di ammortamento con riferimento
alle aliquote di cui alla tabella 1:
        quota  annuale di ammortamento = valore patrimoniale del bene
aliquota di ammortamento;
      b) applicare la quota ottenuta al semestre considerato:


quota da imputare al semestre =  quota annuale di ammortamento
                                 -----------------------------
                                                 2

    In particolare, il "valore patrimoniale" del bene si calcola come
segue:
      valore del bene + spese accessorie.
    Il  "valore del bene" e' rappresentato dal valore di acquisto del
bene  (comprensivo dell'I.V.A., o anche di altri tributi) o, nel caso
di  beni  "costruiti in economia", dal valore complessivo delle spese
sostenute  e  da  sostenere  per  la  sua  realizzazione.  Nel valore
vengono, inoltre, inclusi gli impianti fissi di un edificio in quanto
pertinenze del cespite principale (es. impianti di riscaldamento e di
condizionamento, ascensori, impianti di sicurezza, ecc.).
    Per  "spese  accessorie"  si  intendono  tutte le eventuali spese
sostenute  per l'acquisizione del bene stesso (es. spese progettuali,
di  trasporto, di consegna, ecc.). Qualora, poi, si sia ricorso ad un
finanziamento  per  l'acquisto  di  beni ammortizzabili, si includono
nelle   spese  accessorie  del  bene  anche  i  costi  relativi  agli
interessi.
             9.3 Modalita' per la rilevazione dei costi.
    Al fine di pervenire ad una corretta compilazione della scheda di
rilevazione dei costi, i centri di costo devono:
      selezionare  tutte  le rilevazioni contabili il cui "periodo di
riferimento" ricade nel semestre di rilevazione;
      sommare  i  costi  per ogni voce di terzo livello del piano dei
conti.
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